Sentenza n. 260/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 9.3.2023, nonché alla sentenza n. -OMISSIS- della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 8.5.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della Salute di una sentenza civile divenuta esecutiva, che aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo ex l. 210/1992 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva accertato il nesso eziopatogenetico tra l'epatite cronica HCV positiva e le trasfusioni ricevute, riconosciuto il diritto all'indennizzo previsto dalla l. 210/1992, con ascrivibilità del danno alla categoria VIII a decorrere dalla domanda del 28 gennaio 2016, e condannato il Ministero della Salute al pagamento dell'indennizzo maggiorato degli accessori di legge. La sentenza di primo grado era stata impugnata, ma la Corte d'Appello di Salerno aveva dichiarato inammissibile l'appello. La ricorrente ha dedotto l'avvenuta notificazione delle sentenze all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello e la mancata corresponsione delle somme dovute. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accertato la regolarità delle formalità necessarie per l'azione esecutiva: la notificazione della sentenza del Tribunale ai fini dell'intimazione ad adempiere, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, la successiva notificazione della sentenza d'appello e il passaggio in giudicato di quest'ultima. Ha inoltre rilevato che le statuizioni della sentenza civile non erano state eseguite mediante il pagamento delle somme dovute e che il Ministero non aveva formulato contestazioni contrarie. Il ricorso è stato quindi accolto e il Ministero della Salute è stato ordinato di corrispondere alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'indennizzo ex l. 210/1992 riconosciuto dalla sentenza civile, con decorrenza dalla domanda del 28 gennaio 2016 e maggiorazione degli accessori di legge. Il TAR ha precisato che nella presente ottemperanza non potevano essere azionate le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, poiché distratte in favore del difensore antistatario, che non aveva proposto un'azione in proprio; è stata tuttavia riconosciuta la facoltà del difensore di proporre autonomo giudizio di ottemperanza in caso di mancato pagamento. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta un dirigente individuato dal Ministero della Salute, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché reperimento materiale delle somme. L'esaurimento degli stanziamenti o l'assenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
per l’ottemperanza alla sentenza
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato o comunque esecutive, anche quando l'obbligato è un'amministrazione pubblica.
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di adottare misure sostitutive, tra cui la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni
L'esecuzione forzata e il giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche presuppongono il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e dell'intimazione ad adempiere.
l. 210/1992
indennizzo “ex l. 210 del 1992 … categoria VIII fin dall'epoca della domanda del 28.1.2016 … maggiorato di accessori di legge”
La sentenza civile, la cui esecuzione è stata ordinata, aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo per la patologia riconducibile alle trasfusioni, con decorrenza dalla domanda e con accessori di legge.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2
La disposizione costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
sussistano i presupposti di cui ... all'articolo 9, paragrafi 1 e 4
Le particolari categorie di dati personali, inclusi quelli relativi alla salute, giustificano l'adozione di misure di anonimizzazione nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo e dell'intimazione ad adempiere, unitamente al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, consentono di procedere all'esecuzione coattiva della pronuncia, purché il titolo sia divenuto esecutivo o passato in giudicato.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuta esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento e non contesti specificamente l'inadempimento allegato dal ricorrente, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, attribuendogli tutti gli adempimenti contabili e materiali necessari all'integrale esecuzione del titolo.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Le spese di lite distratte dal giudice ordinario in favore del difensore dichiaratosi antistatario non possono essere azionate nel giudizio di ottemperanza promosso dalla parte quando il difensore non agisca in proprio; il difensore conserva la facoltà di proporre autonomo giudizio di ottemperanza per ottenere tali somme.
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