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Sentenza

Sentenza n. 437/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-del 26.11.2024, notificato il 28.11.2024; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202500248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: trasferimento d’autorità disposto all’esito del concorso interno straordinario per sergenti dell’Esercito 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, dopo la partecipazione al concorso interno straordinario per sergenti dell’Esercito 2022, è stato trasferito dalla sede di servizio a un diverso reparto situato in altra sede, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In particolare, ha lamentato la mancata considerazione della propria situazione familiare: padre separato di due figli, convivente con il figlio maggiore, orfano di madre, e con il figlio minore, affetto da autismo e beneficiario delle misure previste dalla l. 104/1992. Il ricorrente ha sostenuto che tali esigenze avrebbero dovuto impedire o comunque condizionare il trasferimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la circolare istitutiva dei corsi per sergenti prevedeva l’assegnazione ai reparti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di provenienza, secondo la pianificazione del Dipartimento e tenendo conto della graduatoria di merito. I criteri attuativi stabilivano inoltre che la sede sarebbe stata individuata in base all’ordine di graduatoria e alle preferenze espresse, fino a un massimo di cinque sedi; il ricorrente non aveva espresso preferenze. Gli stessi criteri precisavano che la partecipazione al corso comportava la novazione del rapporto e l’assoggettamento alle regole della nuova categoria, compresa la possibilità di reimpiego su tutto il territorio nazionale, senza che i benefici fruiti nella precedente categoria potessero precludere tale assegnazione. Secondo il TAR, il richiamo a tali criteri era sufficiente a motivare il trasferimento, qualificato come trasferimento d’autorità e quindi come ordine, per il quale non è richiesta una motivazione particolare, essendo prevalenti le esigenze organizzative, disciplinari e di servizio dell’amministrazione militare. Il giudice ha escluso anche l’irragionevolezza della misura: l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’organizzazione del servizio e le esigenze personali del militare sono recessive, sicché il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di oggettiva irrazionalità. Nel caso concreto il trasferimento applicava regole previamente stabilite, conosciute e accettate dal ricorrente con la partecipazione alla procedura. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2197 sexies d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Costituisce la base normativa del concorso interno straordinario per l’arruolamento dei sergenti dell’Esercito, cui si riferisce la circolare istitutiva richiamata dal giudice.

  • art. 976 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    È richiamato nei criteri di assegnazione quale disciplina della prima assegnazione nella nuova categoria di appartenenza.

  • art. 33 l. 5 febbraio 1992, n. 104

    I benefici fruiti nella precedente categoria professionale non impediscono, secondo i criteri accettati dal partecipante, il possibile reimpiego del neo-sergente su tutto il territorio nazionale in ragione delle esigenze di Forza armata.

  • art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

    È richiamato nei criteri insieme alle altre normative speciali i cui benefici, fruiti nella categoria precedente, non pregiudicano la valutazione del reimpiego nazionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute e delle categorie particolari di dati personali.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Il trasferimento d’autorità del militare, disposto per esigenze organizzative e di servizio, non richiede una motivazione particolare quando sia adottato in applicazione di criteri generali previamente stabiliti dall’amministrazione e conoscibili dall’interessato.
  • Nel rapporto di servizio militare, l’interesse individuale alla permanenza in una determinata sede è normalmente recessivo rispetto alle esigenze organizzative, disciplinari e operative dell’amministrazione; il sindacato giurisdizionale sulle scelte di trasferimento è limitato alla verifica dell’oggettiva irrazionalità.
  • Quando una procedura interna per il passaggio a una nuova categoria prevede espressamente la possibilità di assegnazione o reimpiego su tutto il territorio nazionale, la partecipazione consapevole alla procedura implica l’accettazione di tale regola, anche se il militare proviene da una sede determinata.
  • La fruizione, nella precedente categoria professionale, di benefici previsti da normative speciali per esigenze familiari o assistenziali non impedisce il reimpiego del militare nella nuova categoria su altra sede, se i criteri della procedura stabiliscono tale possibilità in relazione alle esigenze della Forza armata.
  • Il richiamo nel provvedimento ai criteri generali di assegnazione, applicati alla posizione in graduatoria e all’assenza di preferenze espresse dall’interessato, può essere sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione del trasferimento d’autorità.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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