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Sentenza

Sentenza n. 67/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota comunale prot. n. 9882 del 10.5.2022 a firma del Direttore Area 5 – Settore edilizio urbanistico ad oggetto “Richiesta rinnovo impianti pubblicitari protocollo 3716 del 21.2.2022 – Sospensione termini procedimento ex articolo 2 comma 7 legge 241/90 – e diniego attestazione silenzio – assenso”; - di tutte le note comunali presupposte, meglio specificate nell’epigrafe del ricorso e più precisamente: prot. 5042 dell’8.3.2022, prot. 5856 del 17.3.2022, prot. 6106 del 21.3.2022, pece in data 19.4.2022; - della nota Abaco .p.a. in data 12.4.2022, avente ad oggetto l’aggiornamento della posizione debitoria della ricorrente; - della presupposta deliberazione di C.C. n. 63/2020 recante modifica alla disciplina degli impianti pubblicitari in parte qua. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.9.2022: - della nota comunale (protocollo 12210 del 09.06.2022), a firma del Direttore Area 5 – Edilizia ed Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia ad oggetto “Richiesta rinnovo impianti pubblicitari prot. n.3716 del 22.02.2022- Provvedimento finale. Diniego”, comunicata in pari data e mezzo pec.

Giustizia amministrativa202200680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo delle autorizzazioni per impianti pubblicitari, fondato sulla irregolarità tributaria e, per alcuni impianti, sulla mancata installazione nel precedente periodo di validità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato il diniego comunale del rinnovo, per il triennio 2022-2025, di quattro autorizzazioni rilasciate nel 2019 per impianti pubblicitari, nonché gli atti presupposti e il regolamento comunale che subordinava il rinnovo alla regolarità dei pagamenti. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il Comune avesse illegittimamente considerato ostative pendenze tributarie non definitivamente accertate, alcune oggetto di contenzioso e altre prive di avviso di accertamento definitivo. Ha inoltre sostenuto che si fosse formato il silenzio-assenso, ritenendo applicabile la disciplina edilizia e il termine di trenta giorni, e non la disciplina speciale dell'art. 23 del Codice della strada, con termine di sessanta giorni. È stata altresì censurata la legittimità del regolamento comunale, in quanto fondato sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità asseritamente abrogata dal Canone unico patrimoniale. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai decorso il triennio oggetto della richiesta, e ha difeso la legittimità del diniego. Il Collegio ha rilevato inoltre che il diniego era plurimotivato: oltre all'irregolarità tributaria, prevedeva la decadenza per mancata installazione di alcuni impianti. Tale autonoma ragione non era stata specificamente impugnata.

La decisione

Il TAR ha escluso la formazione del silenzio-assenso, ritenendo applicabile la disciplina speciale degli impianti pubblicitari prevista dall'art. 23 del Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il triennio 2022-2025 era integralmente decorso e non era possibile attribuire ora per allora il titolo abilitativo. La domanda è stata inoltre dichiarata in parte inammissibile relativamente agli impianti mai installati, poiché la decadenza per mancata installazione costituiva autonoma ragione giustificativa non contestata. È stato invece mantenuto l'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., in ragione della domanda risarcitoria e dell'esigenza di evitare pregiudizi per future istanze. Nel merito, il TAR ha ritenuto legittima, in astratto, la previsione regolamentare che subordina il rinnovo alla regolarità fiscale: l'abrogazione dell'ICP non ha eliminato la potestà regolamentare comunale né l'esigenza di verificare l'affidabilità fiscale del richiedente, dovendosi interpretare il riferimento alla disciplina previgente in modo conservativo e coerente con il nuovo Canone unico patrimoniale. Il diniego è stato tuttavia ritenuto illegittimo perché fondato su debiti non certi, liquidi ed esigibili: alcune poste erano sub iudice e altre non erano state definitivamente accertate. La mera pendenza di una pretesa tributaria non può essere equiparata a irregolarità fiscale definitiva né il potere autorizzatorio può essere usato come strumento di pressione per ottenere il pagamento di crediti controversi. La domanda di risarcimento è stata respinta per difetto di prova del danno e del nesso causale. Gli impianti non erano stati rimossi, sicché non risultavano costi di smantellamento o perdita della disponibilità del mezzo produttivo; inoltre, i costi del contenzioso tributario e dei pagamenti fiscali derivavano dagli atti impositivi, non dal diniego amministrativo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 285/1992

    La disciplina speciale degli impianti pubblicitari, comprensiva delle valutazioni tecniche connesse alla sicurezza viaria, si applica alle istanze di rinnovo e prevale sulla disciplina edilizia generale.

  • art. 2, comma 7, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata negli atti comunali in relazione alla sospensione dei termini procedimentali, senza che il giudice ne faccia una specifica applicazione decisiva.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Anche quando la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto se permane un interesse, in particolare in relazione a una domanda risarcitoria.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, consistente nella mancata rimozione degli impianti, è stato ritenuto non specificamente contestato e quindi rilevante ai fini della decisione.

  • art. 17-bis del Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari

    La previsione può subordinare il rinnovo alla regolarità fiscale, ma tale requisito deve riferirsi a debiti tributari definitivamente accertati, certi, liquidi ed esigibili.

  • art. 23 d.P.R. 495/1992

    Il relativo regolamento di esecuzione concorre a disciplinare il procedimento autorizzatorio degli impianti pubblicitari e il termine di sessanta giorni.

Massime di principio

  • L'istanza di rinnovo di un'autorizzazione per impianti pubblicitari apre una nuova fase procedimentale, soggetta al principio tempus regit actum e alla disciplina normativa e tecnica vigente al momento della presentazione, anche se riguarda manufatti già autorizzati e installati.
  • Per le autorizzazioni relative a impianti pubblicitari si applica la disciplina speciale dell'art. 23 del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione; la complessità delle valutazioni tecniche in materia di sicurezza viaria impedisce di applicare automaticamente i termini e il silenzio-assenso previsti dalla disciplina edilizia generale.
  • La clausola regolamentare che subordina il rilascio o il rinnovo di un titolo autorizzatorio alla regolarità fiscale non è resa illegittima dal passaggio dall'imposta comunale sulla pubblicità al Canone unico patrimoniale, purché sia interpretata come riferita agli obblighi tributari sostanzialmente vigenti relativi all'occupazione di spazi pubblici e alla diffusione di messaggi pubblicitari.
  • La regolarità tributaria richiesta quale condizione per il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione amministrativa presuppone l'esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili. Non possono assumere rilievo ostativo mere pretese tributarie contestate in giudizio o non ancora definitivamente accertate, poiché il potere autorizzatorio non può essere utilizzato per coartare il pagamento di crediti incerti o litigiosi.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la mancata impugnazione di una ragione autonoma e sufficiente a sorreggere l'atto rende inammissibili le censure riferite alle altre motivazioni limitatamente alla parte così giustificata; il giudice non può annullare o dichiarare illegittimo un atto sostenuto da una ragione legittima non contestata.
  • Ai fini del risarcimento da provvedimento illegittimo, il ricorrente deve allegare e provare concretamente il danno emergente, il lucro cessante e il nesso causale. Non sono risarcibili come conseguenza del diniego autorizzatorio i costi derivanti da autonomi atti impositivi tributari, né un lucro cessante meramente ipotetico quando il bene o il mezzo produttivo siano rimasti nella disponibilità dell'interessato.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneTermini del procedimento e silenzioDanno da provvedimento illegittimo
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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