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Circolare

Circolare numero 93 del 4-4-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’erogazione dell’indennità prevista dall’art. 7 del D.L. n. 646/1994, convertito nella legge n. 22/1995, per i lavoratori sospesi o disoccupati utilizzati nelle attività di ricostruzione e ripristino nelle zone colpite dall’alluvione del novembre 1994. Vengono definiti i beneficiari, il calcolo della misura, il coordinamento con i trattamenti di sostegno al reddito, l’importo minimo garantito, la durata, le procedure di assegnazione e pagamento, il rimborso da parte dei soggetti utilizzatori, nonché le istruzioni contabili e fiscali.

Indennità per lavoratori sospesi o disoccupati impiegati nella ricostruzione delle zone alluvionate del novembre 1994

Indennità per lavoratori sospesi o disoccupati impiegati nella ricostruzione delle zone alluvionate del novembre 1994

La circolare fornisce le istruzioni applicative per l’erogazione dell’indennità prevista dall’art. 7, commi 2-6, del D.L. n. 646/1994, convertito con modificazioni nella legge n. 22/1995. La misura riguarda i lavoratori sospesi o disoccupati utilizzati nelle attività di ricostruzione e ripristino nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994, disciplinando soggetti beneficiari, quantificazione, rapporti con le prestazioni previdenziali, rimborsi e adempimenti amministrativo-contabili.

Soggetti beneficiari e presupposti

L’indennità spetta ai lavoratori che, al momento dell’assegnazione presso i soggetti utilizzatori, risultino:

  • disoccupati a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con datori di lavoro operanti in unità produttive situate nei comuni individuati dai D.P.C.M. del 26 e 29 novembre 1994;
  • dipendenti dei medesimi datori di lavoro con rapporto sospeso.

La circolare richiama anche l’estensione prevista dall’art. 9-bis della legge n. 35/1995, per cui il beneficio si applica pure ai lavoratori di cui alla lettera a) associati in cooperativa.

La condizione sostanziale per la concessione è l’effettivo svolgimento di attività inerenti gli interventi di ricostruzione delle strutture danneggiate e di ripristino dei servizi di prima necessità, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del provvedimento. Le richieste di utilizzazione devono essere presentate alle sezioni circoscrizionali per l’impiego o agli uffici provinciali del lavoro da amministrazioni pubbliche e società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

Misura dell’indennità

La circolare precisa che l’indennità è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per lavoratori di pari qualifica dipendenti delle amministrazioni pubbliche o società a partecipazione pubblica che hanno ottenuto l’assegnazione, tenendo conto dell’orario effettivamente prestato.

Poiché l’utilizzazione non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, l’importo va individuato nella retribuzione iniziale prevista dai contratti o accordi collettivi applicati dal soggetto assegnatario per il livello corrispondente alla qualifica di riferimento. Tale importo, comprensivo di tutti gli elementi retributivi previsti dalla disciplina contrattuale, deve essere:

  • trasformato in valore orario secondo i criteri dei contratti collettivi applicabili;
  • moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente svolte nel periodo considerato.

All’atto della corresponsione dell’importo mensile deve essere aggiunto anche il rateo della 13ª mensilità ed eventuali mensilità aggiuntive maturate in relazione all’orario svolto nel mese.

La circolare specifica inoltre che la percezione dell’indennità non dà luogo, in mancanza di espressa previsione normativa, al riconoscimento di benefici accessori quali:

  • accredito figurativo ai fini pensionistici;
  • assegno per il nucleo familiare;
  • trattamento di fine rapporto.

Cumulo con trattamenti di sostegno al reddito

Lo svolgimento delle attività non comporta decadenza né sospensione del diritto alle prestazioni previdenziali di sostegno al reddito eventualmente spettanti ai lavoratori beneficiari. Tuttavia, l’indennità assorbe gli importi relativi a:

  • integrazione salariale;
  • mobilità;
  • disoccupazione.

Ne consegue che, nei casi di concorso tra indennità e trattamenti previdenziali per periodi coincidenti, occorre verificare quale importo risulti più favorevole e corrispondere eventualmente solo la quota residua. La circolare distingue i criteri di raffronto:

  • per l’integrazione salariale, confronto tra importi orari;
  • per mobilità e disoccupazione, raffronto tra periodo lavorato e periodo coincidente indennizzato, moltiplicando l’importo giornaliero della prestazione per le giornate del mese, anche festive, nel limite di 30 giornate mensili.

L’importo così determinato viene detratto dall’indennità pari alla retribuzione.

Importo minimo garantito e coordinamento con la CIG straordinaria

La norma prevede che l’indennità non possa essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale. Per determinare l’eventuale integrazione, la circolare prescrive il confronto tra:

  • l’ammontare orario dell’indennità calcolato secondo il criterio sopra indicato;
  • gli importi massimi mensili del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 451/1994, rapportati ad ore.

I valori indicati per il raffronto sono pari a:

  • L. 1.248.021 per l’anno 1994;
  • L. 1.287.306 per l’anno 1995.

Se l’indennità risulta inferiore al minimo garantito, deve essere incrementata della differenza, al lordo delle ritenute fiscali e dell’aliquota di riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986.

Durata e decorrenza

L’indennità decorre dalla data di assegnazione del lavoratore e spetta per tutto il periodo di utilizzazione. Le sedi devono segnalare alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti le richieste riferite a periodi successivi al 30 aprile 1995.

Procedura di assegnazione, controllo e pagamento

L’assegnazione è effettuata dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego o dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, applicando i criteri previsti dalla legge. La circolare evidenzia la priorità per i lavoratori che non abbiano titolo a trattamenti di sostegno al reddito e il cui stato di sospensione o disoccupazione derivi dagli eventi alluvionali.

Per consentire l’individuazione dei beneficiari e la liquidazione dell’indennità, i soggetti utilizzatori devono trasmettere alla fine di ciascun mese alle sedi territorialmente competenti:

  • un elenco compilato in due esemplari, con tutti i dati utili alla determinazione dell’indennità;
  • la dichiarazione di ciascun lavoratore circa l’eventuale titolarità di prestazioni a sostegno del reddito;
  • la documentazione, anche in copia, attestante l’assegnazione da parte della sezione circoscrizionale o dell’ufficio del lavoro.

Le sedi provvedono al pagamento con la procedura dei pagamenti vari.

Rimborso a carico del soggetto utilizzatore

L’indennità corrisposta, compreso l’eventuale importo differenziale riconosciuto ai titolari di prestazioni previdenziali, deve essere rimborsata all’Istituto dal soggetto utilizzatore entro il limite del trattamento straordinario di integrazione salariale calcolato sulla retribuzione spettante e nel massimale mensile.

La regola operativa è la seguente:

  • se l’indennità è stata maggiorata fino a raggiungere il minimo garantito, il rimborso è pari all’intero importo corrisposto;
  • se l’indennità eccede il minimo garantito, il rimborso è limitato all’importo del trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • in caso di concorso con prestazioni previdenziali, va rimborsata solo la quota differenziale eventualmente erogata secondo i criteri del paragrafo sul cumulo.

Il rimborso è dovuto dall’amministrazione pubblica o dalla società a prevalente partecipazione pubblica anche quando la richiesta di assegnazione sia stata effettuata per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle indennità è istituito il conto GAU 30/47. In dare di tale conto vanno imputati sia gli importi da corrispondere ai beneficiari sia le somme trattenute a titolo di ritenute erariali, da contabilizzare in avere del conto GPA 27/08 tramite apposito biglietto contabile Mod. SC 3 predisposto dall’Ufficio prestazioni non pensionistiche.

Sulla base della richiesta di rimborso inviata al soggetto utilizzatore, l’ufficio competente per la contabilità deve rilevare il credito con la scrittura in partita doppia:

  • GAU 00/39 a GAU 24/39.

Il conto GAU 00/39 deve essere assistito da partitario. Al momento dell’incasso dei versamenti, la contabilità registra le somme a credito del conto GAU 00/39, aggiorna il partitario e trasmette la documentazione all’Ufficio prestazioni non pensionistiche. L’eventuale saldo di fine esercizio va riportato a nuovo. La circolare rinvia all’allegato n. 4 per l’elenco dei conti interessati.

Disposizioni fiscali

In attesa dei chiarimenti del Ministero delle Finanze, le sedi devono operare al momento del pagamento la ritenuta d’acconto IRPEF con tassazione corrente, applicando le aliquote percentuali per scaglioni di reddito.

Le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente sono concesse solo se l’interessato dichiara di averne diritto e ne indica la misura. Le ritenute devono essere segnalate secondo le modalità e nei termini delle precedenti circolari richiamate. Per i conguagli di fine anno e per le certificazioni del sostituto d’imposta (Mod. 101 e Mod. 770/A) continuano ad applicarsi le istruzioni già impartite, compreso l’obbligo dei supporti magnetici per il Mod. 770.

Punti principali

Beneficiari e condizioni di accesso

L’indennità spetta ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro al momento dell’assegnazione presso i soggetti utilizzatori. Sono compresi anche i lavoratori associati in cooperativa. La condizione essenziale è lo svolgimento di attività inerenti la ricostruzione delle strutture danneggiate e il ripristino dei servizi di prima necessità. Le richieste di utilizzazione devono essere presentate alle sezioni circoscrizionali per l’impiego o agli uffici provinciali del lavoro da amministrazioni pubbliche e società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie.

Determinazione della misura dell’indennità

L’indennità è commisurata alla retribuzione contrattuale prevista per lavoratori di pari qualifica dipendenti dei soggetti assegnatari, tenendo conto dell’orario effettivo di lavoro. In assenza di rapporto di lavoro subordinato, si assume la retribuzione iniziale prevista dai contratti collettivi per il livello di riferimento, da rapportare ad ora e moltiplicare per le ore effettivamente prestate. Al pagamento mensile va aggiunto il rateo di 13ª ed eventuali mensilità aggiuntive maturate in rapporto all’orario svolto.

Cumulo con trattamenti di sostegno al reddito

Lo svolgimento dell’attività non fa perdere né sospende il diritto alle prestazioni previdenziali di sostegno al reddito eventualmente spettanti. Tuttavia, l’indennità assorbe gli importi di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione. Se l’importo dell’indennità è più favorevole, va corrisposta solo la quota residua rispetto alla prestazione in godimento. Per la cassa integrazione il confronto avviene su base oraria; per mobilità e disoccupazione si confronta il periodo lavorato con quello indennizzato, tenendo conto del limite di 30 giornate mensili.

Importo minimo garantito

L’indennità non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale. Ai fini del confronto, la circolare indica come valori di riferimento, rapportati ad ore, L. 1.248.021 per il 1994 e L. 1.287.306 per il 1995. Se l’indennità calcolata è inferiore al minimo garantito, va incrementata della differenza. L’importo riconosciuto si intende al lordo delle ritenute fiscali e della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.

Durata della prestazione

L’indennità decorre dalla data di assegnazione e spetta per tutto il periodo di effettiva utilizzazione. Le sedi devono segnalare alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti le richieste riferite a periodi successivi al 30 aprile 1995.

Adempimenti procedurali e liquidazione

L’assegnazione dei lavoratori è disposta dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego o dagli uffici provinciali del lavoro, con priorità per chi non ha titolo a trattamenti di sostegno al reddito e il cui stato di sospensione o disoccupazione derivi dagli eventi alluvionali. I soggetti utilizzatori devono trasmettere a fine mese alle sedi competenti un elenco in due esemplari con tutti i dati utili al calcolo, insieme alla dichiarazione del lavoratore sulla eventuale titolarità di prestazioni a sostegno del reddito. Deve inoltre essere prodotta la documentazione dell’assegnazione. Le sedi pagano gli importi con la procedura dei pagamenti vari.

Rimborso dell’indennità da parte dei soggetti utilizzatori

L’importo effettivamente corrisposto, compreso l’eventuale importo differenziale riconosciuto ai titolari di prestazioni previdenziali, deve essere rimborsato all’Istituto dal soggetto utilizzatore, nei limiti del trattamento straordinario di integrazione salariale calcolato sull’ammontare della retribuzione spettante entro il massimale mensile. Se l’indennità è stata integrata fino al minimo garantito, il rimborso riguarda l’intero importo; se supera il minimo garantito, il rimborso è limitato al trattamento straordinario. Il rimborso è dovuto anche quando l’assegnazione sia stata richiesta per conto di imprese affidatarie dei lavori.

Istruzioni contabili e fiscali

Per la rilevazione contabile è istituito il conto GAU 30/47 per le indennità; le ritenute erariali sono contabilizzate sul conto GPA 27/08. Il credito verso i soggetti utilizzatori è rilevato sul conto GAU 00/39 con contropartita GAU 24/39. Sul piano fiscale, nelle more dei chiarimenti del Ministero delle Finanze, le sedi operano la ritenuta d’acconto IRPEF con tassazione corrente e applicano le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente solo su dichiarazione dell’interessato. Restano valide le istruzioni ordinarie per conguagli di fine anno e certificazioni del sostituto d’imposta (Mod. 101 e Mod. 770/A).

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