Circolare numero 97 del 5-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.lgs. n. 503/1992 in materia di pensione di vecchiaia. In particolare, per gli assicurati che hanno compiuto l'età pensionabile nel dicembre 1992 e hanno chiesto la pensione dal 1 gennaio 1993, la prestazione può essere riconosciuta senza cessazione del rapporto di lavoro. Viene inoltre precisato che il vincolo della cessazione riguarda il rapporto di lavoro in essere al momento del perfezionamento dei requisiti, mentre le domande già respinte in contrasto con questi criteri devono essere riesaminate.
pensione di vecchiaia, cessazione del rapporto di lavoro e riesame delle domande
Pensione di vecchiaia e cessazione del rapporto di lavoro
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di pensione di vecchiaia. Il contenuto recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e modifica le istruzioni precedentemente impartite dall'Istituto.
Assicurati che hanno compiuto l'età pensionabile nel dicembre 1992
Per gli assicurati che hanno maturato nel corso del mese di dicembre 1992 i requisiti anagrafici previsti dalla normativa allora vigente, il diritto alla pensione di vecchiaia si considera perfezionato nel momento in cui è stata compiuta l'età pensionabile, sempre che risultino anche soddisfatti i requisiti di assicurazione e contribuzione. La decorrenza dal 1 gennaio 1993 assume natura meramente tecnica, legata all'erogazione del trattamento, e non incide sul momento di maturazione del diritto.
Ne deriva che i soggetti in tale situazione possono conseguire la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 gennaio 1993 senza essere tenuti a cessare il rapporto di lavoro in essere a quella data.
Rapporto di lavoro rilevante ai fini del requisito di cessazione
Il Ministero chiarisce che il requisito della cessazione del rapporto di lavoro va riferito al rapporto in essere al momento del perfezionamento degli ulteriori requisiti di legge, ossia età, assicurazione e contribuzione. In questa prospettiva, il diritto a pensione è riconosciuto anche al lavoratore che abbia cessato un precedente rapporto e si sia successivamente reimpiegato presso un altro datore di lavoro, anche senza soluzione di continuità, purché al momento del perfezionamento dei requisiti il rapporto di lavoro considerato sia quello in essere in quel momento.
Riesame delle domande già definite
Poiché i chiarimenti ministeriali incidono sull'interpretazione applicativa della norma, devono essere riesaminate e ridefinite le domande che siano state in precedenza respinte sulla base di un criterio non conforme ai principi ora precisati. La circolare dispone quindi l'adeguamento delle decisioni già adottate ai nuovi indirizzi interpretativi.
Punti principali
Assicurati che hanno compiuto l'età pensionabile nel dicembre 1992
Per i soggetti che hanno maturato nel mese di dicembre 1992 l'età pensionabile prevista dalla normativa allora vigente, e che possedevano anche i requisiti di assicurazione e contribuzione, il diritto alla pensione si considera perfezionato al momento del compimento dell'età pensionabile. La decorrenza dal 1 gennaio 1993 non rileva come nuovo momento di perfezionamento del diritto, ma solo come momento tecnico di erogazione della prestazione. Ne consegue che tali assicurati possono ottenere la pensione di vecchiaia dal 1 gennaio 1993 anche senza cessare il rapporto di lavoro in essere a quella data.
Rapporto di lavoro in essere al momento del perfezionamento dei requisiti
Il Ministero del Lavoro precisa che il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, previsto dall'articolo 1, comma 7, del d.lgs. n. 503/1992, deve riferirsi al rapporto in essere quando si perfezionano tutti gli altri requisiti di legge, cioè età, assicurazione e contribuzione. Pertanto, il diritto alla pensione sussiste anche se il lavoratore aveva cessato un precedente rapporto e successivamente si era reimpiegato presso altro datore di lavoro, anche senza soluzione di continuità, purché al momento del perfezionamento dei requisiti il rapporto rilevante fosse quello in essere in quella fase.
Riesame delle domande già definite
Le indicazioni ministeriali comportano una modifica delle istruzioni precedentemente impartite per l'applicazione della norma. Di conseguenza, le domande già esaminate e respinte in contrasto con i principi chiariti nella circolare devono essere riesaminate e definite nuovamente secondo i criteri indicati.
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