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Circolare

Circolare numero 99 del 7-4-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative per applicare alle pensioni ai superstiti in regime internazionale i criteri derivanti dalla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale. Vengono distinti i casi di superstite di pensionato e di assicurato, chiarendo come considerare l’eventuale prestazione estera, la quota di integrazione al minimo e i requisiti contributivi richiesti nelle diverse decorrenze. Sono inoltre richiamate le limitazioni introdotte dalla normativa interna e comunitaria, nonché l’estensione delle regole ai titolari di assegno ordinario di invalidità. In attesa del rilascio delle procedure automatizzate, le sedi devono istruire le pratiche secondo i criteri indicati.

Calcolo e liquidazione delle pensioni ai superstiti in regime internazionale dopo la sentenza n. 495/1993

Pensioni ai superstiti in regime internazionale dopo la sentenza n. 495/1993

La circolare detta istruzioni integrative per l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993 alle pensioni ai superstiti da liquidare in regime internazionale. L’obiettivo è chiarire, in continuità con la circolare n. 53 del 20 febbraio 1995, come determinare la base di calcolo, quando tenere conto delle prestazioni estere e in quali casi spetti o meno l’integrazione al trattamento minimo.

Ambito applicativo e premessa normativa

La circolare richiama la disciplina già impartita con la circolare n. 53/1995, che aveva dato attuazione generale alla sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, dichiarando l’illegittimità dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 nella parte in cui non prevedeva che la pensione ai superstiti fosse calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l’assicurato avrebbe comunque avuto diritto di percepire.

Le presenti istruzioni riguardano le pensioni ai superstiti da liquidare in regime internazionale dalla data della circolare n. 53/1995, senza distinzione in base alla decorrenza della pensione.

Calcolo della pensione ai superstiti di pensionato

Quando il de cuius era già titolare di pensione in regime internazionale, la circolare stabilisce che le aliquote previste dalla legge in relazione alla composizione del nucleo superstite devono essere applicate alla pensione spettante al momento del decesso, comprensiva della quota di integrazione al minimo. La stessa regola vale anche se la pensione del dante causa era stata cristallizzata per motivi reddituali o per effetto dell’art. 7, comma 3, della legge n. 407/1990.

Prima di procedere al calcolo, la sede deve verificare se, alla data del decesso, esistesse già una prestazione estera rilevante ai fini dell’integrazione al minimo:

  • se la prestazione estera era già stata considerata per l’integrazione, non occorrono ulteriori accertamenti;
  • se la prestazione estera non risultava ancora acquisita, devono essere svolti accertamenti presso l’organismo estero competente;
  • se dall’accertamento emerge che la pensione estera era già stata attribuita, la pensione del dante causa deve essere riliquidata prima della liquidazione della reversibilità, per determinare correttamente l’integrazione spettante alla data della morte;
  • se invece il dante causa aveva solo diritto a una prestazione estera ancora da liquidare, la pensione ai superstiti può essere liquidata provvisoriamente sulla pensione adeguata del dante causa.

La circolare precisa che di tali passaggi deve essere data comunicazione agli interessati con apposito paragrafo del provvedimento modello CI28, inserito nella procedura automatizzata. Quando l’organismo estero comunicherà l’importo della pensione del dante causa, la sede dovrà ricostituire senza ritardo la pensione ai superstiti se l’importo estero comporta una quota di integrazione sulla pensione del dante causa.

Calcolo della pensione ai superstiti di assicurato

Nel caso di morte di assicurato che perfezionava i requisiti di legge mediante il cumulo di periodi assicurativi esteri, occorre determinare la pensione in regime internazionale cui egli avrebbe avuto diritto, comprensiva dell’eventuale integrazione al minimo.

Per accertare il diritto e la misura dell’integrazione al minimo devono essere svolti anche gli accertamenti reddituali previsti dalla circolare n. 53/1995 e verificato che alla data del decesso non sussistano ulteriori limitazioni normative. La circolare riepiloga tali limiti in modo puntuale.

Limitazioni e requisiti per l’integrazione al minimo

La misura dell’integrazione al minimo va determinata tenendo conto dell’eventuale prestazione estera spettante alla data della morte, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 153/1969.

La circolare distingue poi i diversi requisiti contributivi in relazione alla data del decesso:

  • per decessi dall’1 febbraio 1991 al 30 settembre 1992, l’integrazione spetta se il dante causa poteva far valere almeno un anno di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 407/1990;
  • per decessi dall’1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1995, il requisito sale ad almeno cinque anni, in base all’art. 3 della legge n. 438/1992, di conversione del decreto-legge n. 384/1992;
  • per decessi dall’1 febbraio 1995, il requisito contributivo deve essere di almeno dieci anni, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 724/1994.

Sono inoltre richiamate le esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria:

  • se il dante causa, deceduto dall’1 luglio 1992, era cittadino comunitario residente in uno Stato CEE, l’integrazione al minimo non deve essere attribuita ai sensi del regolamento CEE n. 1247/92, a prescindere dal regime di liquidazione;
  • le medesime disposizioni si applicano, per i decessi dall’1 gennaio 1994, anche ai Paesi EFTA firmatari dell’accordo SEE, in forza della decisione CEE n. 7/94.

Estensione ai titolari di assegno ordinario di invalidità

I criteri indicati per i casi di morte di assicurato devono essere seguiti anche per l’accertamento del diritto e della misura del trattamento minimo spettante al titolare di assegno ordinario di invalidità.

La circolare richiama inoltre il messaggio n. 21175 del 17 febbraio 1995, che chiarisce la possibilità di liquidare una pensione indiretta in regime autonomo a favore del superstite di un titolare di assegno di invalidità in regime internazionale. Poiché l’assegno non è reversibile, i superstiti vanno considerati superstiti di assicurato; pertanto, se ne ricorrono i requisiti, la pensione indiretta in regime autonomo è liquidabile anche quando il dante causa era titolare di assegno di invalidità in convenzione.

Misura della pensione ai superstiti e successive rideterminazioni

L’importo della pensione ai superstiti determinato secondo i criteri descritti costituisce, a tutti gli effetti, l’importo a calcolo della pensione in regime internazionale. Esso va perequato alle scadenze di legge e, se spettano i requisiti previsti, integrato al trattamento minimo.

La circolare richiama il criterio di applicazione dell’art. 7 della legge n. 407/1990 alle pensioni ai superstiti, già illustrato nella circolare n. 142 del 5 giugno 1991. I limiti contributivi per il diritto all’integrazione al minimo rimangono quindi collegati alla data di decorrenza della pensione ai superstiti in regime internazionale, con riferimento ai requisiti di uno, cinque o dieci anni, secondo le rispettive finestre temporali.

Resta fermo che l’importo a calcolo può essere rideterminato anche successivamente alla liquidazione, qualora per qualsiasi motivo debba essere ricalcolata la pensione del dante causa; la circolare fa l’esempio della concessione tardiva della prestazione estera.

Procedure automatizzate e gestione transitoria

Il rilascio delle procedure automatizzate per la liquidazione delle pensioni ai superstiti in regime internazionale secondo i criteri della sentenza n. 495 sarà comunicato con successivo messaggio. In attesa di tale rilascio, le sedi devono istruire le pratiche attenendosi integralmente alle indicazioni contenute nella circolare.

Punti principali

Premessa e ambito di applicazione

La circolare integra le istruzioni già impartite con la circolare n. 53 del 20 febbraio 1995, estendendo l’applicazione della sentenza n. 495/1993 alle pensioni ai superstiti da liquidare in regime internazionale, indipendentemente dalla decorrenza della pensione, purché la liquidazione avvenga dalla data della circolare n. 53 in poi.

Calcolo della pensione ai superstiti di pensionato

Quando il de cuius era già titolare di pensione in regime internazionale, integrata in tutto o in parte al minimo, oppure cristallizzata per ragioni reddituali o ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 407/1990, l’aliquota ai superstiti va applicata alla pensione spettante al momento del decesso, comprensiva della quota di integrazione al minimo. Prima del calcolo occorre verificare se, alla data del decesso, esistesse già una prestazione estera considerata ai fini dell’integrazione; in tal caso non servono ulteriori accertamenti. Se invece la prestazione estera non risulta ancora acquisita, la sede deve interpellare l’organismo estero competente. Se emerge che la pensione estera era già stata attribuita, la pensione del dante causa va riliquidata per determinare correttamente l’integrazione spettante. Se la prestazione estera risulta soltanto potenzialmente spettante e non ancora liquidata, la pensione ai superstiti può essere liquidata provvisoriamente sulla pensione adeguata del dante causa, con successiva ricostituzione non appena l’ente estero comunichi l’importo.

Calcolo della pensione ai superstiti di assicurato

Nel caso di decesso di assicurato che perfezionava il diritto alla pensione con il cumulo di periodi esteri, va calcolata la pensione in regime internazionale che sarebbe spettata al dante causa, comprensiva dell’eventuale integrazione al minimo. Per stabilire tale diritto è necessario effettuare anche gli accertamenti reddituali previsti dalla circolare n. 53/1995 e verificare che non sussistano ulteriori limiti alla integrazione al minimo. La circolare riepiloga i vincoli legati all’importo della prestazione estera, ai requisiti contributivi minimi richiesti nelle diverse finestre temporali e alle esclusioni previste per cittadini comunitari residenti nella CEE e, dal 1994, per i Paesi EFTA aderenti al SEE.

Limitazioni all’integrazione al minimo

Per il riconoscimento dell’integrazione al minimo occorre tenere conto: della prestazione estera spettante alla data della morte; del requisito di almeno un anno di contribuzione in costanza di lavoro in Italia per decessi dall’1 febbraio 1991 al 30 settembre 1992; di almeno cinque anni per i decessi dall’1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1995; di almeno dieci anni per i decessi dall’1 febbraio 1995. Inoltre, per i cittadini comunitari residenti in uno Stato CEE deceduti dall’1 luglio 1992, l’integrazione non è attribuibile in base al regolamento CEE n. 1247/92; tale disciplina si estende, per i decessi dall’1 gennaio 1994, anche ai Paesi EFTA firmatari dell’accordo SEE.

Trattamento del titolare di assegno ordinario di invalidità

I medesimi criteri valgono anche per l’accertamento del diritto e della misura del trattamento minimo spettante al titolare di assegno ordinario di invalidità. La circolare richiama inoltre il chiarimento secondo cui, se ne ricorrono i requisiti, è possibile liquidare una pensione indiretta in regime autonomo a favore dei superstiti di un titolare di assegno di invalidità liquidato in regime internazionale, poiché l’assegno non è reversibile e i superstiti vanno considerati superstiti di assicurato.

Misura della pensione ai superstiti e ricalcolo successivo

L’importo determinato per la pensione ai superstiti costituisce l’importo a calcolo della pensione in regime internazionale, da perequare alle scadenze di legge e da integrare al minimo se ne ricorrono i presupposti. I limiti contributivi per l’integrazione al minimo restano collegati alla decorrenza della pensione ai superstiti in regime internazionale. La pensione può essere rideterminata in un momento successivo qualora, per qualsiasi ragione, debba essere ricalcolata la pensione del dante causa, ad esempio per una prestazione estera concessa tardivamente.

Procedure automatizzate e gestione transitoria

Il rilascio delle procedure automatizzate per la liquidazione delle pensioni ai superstiti in regime internazionale sarà comunicato con un successivo messaggio. Nel frattempo le sedi devono istruire le pratiche applicando direttamente i criteri indicati nella circolare.

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