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Circolare

Circolare numero 94 del 4-4-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’entrata in vigore, dal 1 gennaio 1995, delle nuove tabelle retributive concordate per il settore della pesca marittima e, per le cooperative aderenti, delle analoghe tabelle relative a pesca costiera locale, ravvicinata e mediterranea/d’altura. Vengono indicati gli importi mensili imponibili per le diverse qualifiche e tipologie di pesca, richiamando inoltre che il valore mensa concorre alla formazione della retribuzione tabellare e quindi è assoggettato a contribuzione. La circolare disciplina infine la regolarizzazione per le aziende che abbiano usato, nel periodo contributivo di gennaio 1995, le vecchie tabelle: la regolarizzazione va effettuata entro il 20 del terzo mese successivo alla circolare, con interessi al tasso legale e specifiche istruzioni per il modello DM-10/2.

Nuove tabelle retributive imponibili per la contribuzione nel settore pesca dal 1 gennaio 1995

Nuove tabelle retributive imponibili per la pesca dal 1 gennaio 1995

La circolare comunica l’aggiornamento delle tabelle retributive concordate per il settore della pesca marittima, con decorrenza dal 1 gennaio 1995, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per le aziende che abbiano utilizzato nel mese di gennaio 1995 le precedenti tabelle retributive.

Ambito di applicazione e decorrenza

Le nuove tabelle sono state concordate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984, tra FEDERPESCA, in rappresentanza degli armatori del settore della pesca marittima, e le organizzazioni sindacali FLAI/CGIL, FIT/CISL e UILA/UIL. Esse valgono per tutti i tipi di pesca, compresa la pesca "oltre gli stretti" o oceanica, e riportano, sotto l’apposita fincatura "TABELLA ai fini previdenziali arrotondata", gli importi retributivi da assumere a base per la contribuzione.

Per le cooperative della pesca che applicano il relativo CCNL, sono state concordate tabelle analoghe, con i medesimi valori e la stessa decorrenza, limitatamente alla pesca costiera locale, alla pesca costiera ravvicinata e alla pesca mediterranea o d’altura, tra FLAI/CGIL, FIT/CISL, ULIAS/UIL e le organizzazioni FEDERCOOPESCA, LEGA-PESCA e AICP.

Retribuzioni mensili imponibili

La circolare riporta le retribuzioni mensili imponibili da utilizzare per il calcolo dei contributi, espresse in importi x 1.000, per i pescherecci ricompresi nelle lettere "a" e "b" dell’art. 5 della legge n. 413/1984, in relazione ai periodi di imbarco annotati sul documento di bordo.

Per la pesca costiera locale, i valori sono:

  • Comandante, Motorista, Capo pesca: 1.776
  • Marinaio: 1.623
  • Giovanotto: 1.618
  • Mozzo: 1.606

Per la pesca costiera ravvicinata:

  • Comandante, Motorista, Capo pesca: 1.934
  • Marinaio: 1.776
  • Giovanotto: 1.640
  • Mozzo: 1.606

Per la pesca mediterranea o d’altura:

  • Comandante, Motorista, Capo pesca: 2.092
  • Marinaio: 1.934
  • Giovanotto: 1.685
  • Mozzo: 1.652

Per la pesca oltre gli stretti o oceanica:

  • Comandante: 3.654
  • Direttore di macchina: 2.999
  • Primo Ufficiale: 2.608
  • Secondo Ufficiale e Ufficiale radiotelegrafista: 2.466
  • Nostromo, Caporale di macchina, Ingrassatore, Aiuto motorista: 2.290
  • Marinaio, Retiere, Cuoco, altre qualifiche: 2.210
  • Giovanotto: 1.899
  • Mozzo: 1.872

Valore mensa e imponibilità contributiva

La circolare precisa che il "valore mensa" è compreso tra gli elementi salariali che concorrono a determinare le retribuzioni tabellari sopra indicate. Di conseguenza, anche tale voce è soggetta a contribuzione. Per questo aspetto la circolare rinvia espressamente ai chiarimenti già forniti con le circolari n. 189 del 17 giugno 1984 e n. 303 del 17 novembre 1984.

Regolarizzazione per il periodo di gennaio 1995

Se le aziende, per il periodo contributivo di gennaio 1995, hanno continuato ad applicare le vecchie tabelle retributive, esse possono avvalersi della regolarizzazione prevista dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione è ammessa solo per il periodo indicato e deve essere effettuata entro il 20 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. Sulle somme dovute vanno calcolati gli interessi al tasso legale, dal giorno successivo alla scadenza dei contributi relativi a gennaio 1995, quindi dal 21 aprile 1995, fino alla data del versamento. Le regolarizzazioni effettuate oltre il termine assegnato saranno assoggettate alla disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Compilazione del modello DM-10/2

Per la regolarizzazione tramite DM-10/2, le aziende interessate devono:

  • calcolare le differenze in aumento tra le retribuzioni tabellari imponibili in vigore dal 1 gennaio 1995 e quelle effettivamente assoggettate a contribuzione per gennaio 1995;
  • sommare tali differenze alle retribuzioni tabellari imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, ricalcolando i contributi dovuti sui totali;
  • indicare in uno dei righi in bianco dei quadri B-C l’importo degli interessi al tasso legale sulle differenze contributive a debito, usando il codice "Q900" preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".

La circolare si chiude con il richiamo al supporto cartaceo per gli allegati.

Punti principali

Decorrenza e ambito delle nuove tabelle

Dal 1 gennaio 1995 sono in vigore le nuove tabelle concordate ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984. Le tabelle valgono per tutti i tipi di pesca, inclusa la pesca "oltre gli stretti" o oceanica, e fissano gli importi delle retribuzioni da assumere come base per il calcolo dei contributi dovuti. Per le cooperative della pesca che applicano il relativo CCNL sono state concordate, con pari decorrenza, tabelle analoghe per pesca costiera locale, ravvicinata e mediterranea o d’altura.

Importi delle retribuzioni mensili imponibili

La circolare riporta le retribuzioni mensili imponibili, espresse in migliaia di lire, da utilizzare per il calcolo contributivo in relazione alle qualifiche e ai diversi comparti di pesca: pesca costiera locale, costiera ravvicinata, mediterranea o d’altura, e pesca oltre gli stretti o oceanica. Gli importi variano in base alla tipologia di pesca e alla qualifica dell’equipaggio (comandante, motorista, capo pesca, marinaio, giovanotto, mozzo e, per l’oceanica, anche direttore di macchina, ufficiali, nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, retiere, cuoco e altre qualifiche).

Valore mensa come elemento retributivo

Viene richiamato che il "valore mensa" è stato ricompreso dalle organizzazioni sindacali tra gli elementi salariali che concorrono a determinare le retribuzioni tabellari. Di conseguenza, esso è soggetto a contribuzione. Per tale profilo la circolare rinvia a quanto già chiarito nelle circolari n. 189 del 17 giugno 1984 e n. 303 del 17 novembre 1984.

Regolarizzazione per gennaio 1995

Se le aziende, per il periodo contributivo di gennaio 1995, hanno fatto riferimento ai valori delle vecchie tabelle, che risultavano già superiori al minimale retributivo in vigore per l’anno 1995, possono avvalersi della regolarizzazione prevista dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione riguarda il periodo sopra indicato e consente di sanare il versamento con le modalità e i termini stabiliti dalla circolare.

Termine per la regolarizzazione e interessi

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Sulle differenze contributive devono essere corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza delle contribuzioni relative al mese di gennaio 1995, cioè dal 21 aprile 1995, fino alla data del versamento. Le regolarizzazioni eseguite oltre il termine assegnato ricadono nella disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Istruzioni per il modello DM-10/2

Per la compilazione del DM-10/2 relativo alla regolarizzazione, le aziende devono: calcolare le differenze in più tra le retribuzioni tabellari imponibili vigenti dal 1 gennaio 1995 e quelle effettivamente assoggettate a contribuzione per gennaio 1995; sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese in cui avviene la regolarizzazione, ricalcolando i contributi sui totali; indicare in uno dei righi in bianco dei quadri B-C l’importo degli interessi al tasso legale sulle differenze contributive a debito, con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI".

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