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Circolare

Circolare numero 95 del 4-4-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, quando un servizio pubblico è gestito direttamente dal Comune in economia, l’ente non assume la qualità di titolare di impresa ai fini della norma agevolativa richiamata. Di conseguenza, le richieste di rimborso degli sgravi risultano infondate, poiché il beneficio spetta solo ai soggetti che siano titolari di impresa o comunque di azienda. Il richiamo giurisprudenziale conferma che la titolarità dell’azienda è il criterio discriminante per l’accesso all’agevolazione.

Rimborso sgravi e requisito della titolarità d'impresa per i Comuni

Rimborso sgravi e titolarità d’impresa nei servizi pubblici comunali

La circolare esamina il regime dei servizi pubblici gestiti dai Comuni e le ricadute in materia di sgravi agevolativi. Il punto centrale è la distinzione tra gestione diretta del servizio e gestione tramite soggetti dotati di autonoma struttura imprenditoriale, poiché solo in quest’ultimo caso può configurarsi la titolarità richiesta dalla norma agevolativa.

Gestione dei servizi pubblici ai sensi dell’art. 22 L. 142/1990

Viene richiamato l’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che consente ai Comuni di provvedere alla gestione dei servizi pubblici in diverse forme:

  • in economia;
  • in concessione a terzi;
  • mediante azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  • mediante istituzione, quando si tratti di servizi sociali;
  • mediante società per azioni a prevalenza di capitale pubblico locale, con eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici o privati quando ciò sia opportuno in relazione alla natura del servizio.

Gestione diretta e assenza della qualità di impresa

La circolare precisa che, quando il servizio pubblico è assicurato direttamente dal Comune, l’ente non è titolare di impresa nel senso rilevante ai fini della disposizione agevolativa richiamata. La gestione in forma diretta non integra quindi quel requisito soggettivo che la norma presuppone per l’accesso al beneficio.

Conseguenze sulle richieste di rimborso degli sgravi

Da tale premessa discende che le richieste di rimborso degli sgravi non sono fondate. La legge, infatti, assume la titolarità dell’azienda come criterio discriminatore per individuare i beneficiari dell’agevolazione, con la conseguenza di escludere i soggetti che non siano titolari di impresa o comunque di azienda.

Conferma giurisprudenziale

La conclusione è espressamente collegata al precedente di Cass. 24 aprile 1990, n. 3432, richiamato a sostegno dell’interpretazione secondo cui il beneficio non spetta ai Comuni che non operano tramite una struttura imprenditoriale autonoma, ma gestiscono direttamente il servizio pubblico.

Punti principali

Gestione dei servizi pubblici da parte dei Comuni

Viene richiamato l’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo cui i Comuni possono gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, mediante azienda speciale, mediante istituzione per i servizi sociali oppure tramite società per azioni a prevalenza di capitale pubblico locale, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati quando ciò sia opportuno in relazione alla natura del servizio.

Esclusione della qualifica di impresa per la gestione diretta

Quando il servizio pubblico è assicurato direttamente dal Comune, l’ente non è considerato titolare di impresa nel senso previsto dalla norma agevolativa richiamata. La gestione diretta non consente quindi di assimilare il Comune a un soggetto imprenditoriale ai fini del beneficio richiesto.

Infondatezza delle richieste di rimborso degli sgravi

Le domande di rimborso degli sgravi vengono ritenute non fondate perché la legge individua come requisito per i beneficiari la titolarità dell’azienda. Tale criterio esclude i soggetti che non siano titolari di impresa o comunque di azienda, impedendo l’accesso all’agevolazione nei casi di gestione comunale diretta.

Riferimento giurisprudenziale

La conclusione è supportata dal richiamo a Cass. 24 aprile 1990, n. 3432, che conferma la centralità della titolarità dell’azienda come elemento discriminante per individuare i beneficiari degli sgravi.

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