Circolare numero 96 del 4-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le somme spettanti ai datori di lavoro per sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno, ai sensi della legge n. 1089/1968, sono soggette alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Il termine decennale si applica anche ai rimborsi di contributi indebitamente versati, compresi quelli CUAF, poiché si tratta di indebito oggettivo. Restano fermi i limiti del tetto contributivo per i singoli periodi mensili e non rilevano i diversi termini prescrizionali previsti dalle singole gestioni contributive.
Prescrizione decennale per il rimborso degli sgravi oneri sociali Mezzogiorno
Prescrizione dei rimborsi per sgravi oneri sociali del Mezzogiorno
La circolare interviene per ribadire il regime prescrizionale applicabile alle somme spettanti ai datori di lavoro per gli sgravi degli oneri sociali relativi al Mezzogiorno, previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Il chiarimento è reso necessario dalle frequenti regolarizzazioni conseguenti a pronunce giurisprudenziali che riconoscono il rimborso di importi non detratti in sede di ordinario versamento contributivo.
Inquadramento del principio già affermato
La circolare richiama quanto già precisato con la circ. n. 471 del 29 settembre 1978, secondo cui le somme per sgravi del Mezzogiorno sono soggette alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. Il nuovo intervento conferma tale impostazione e la applica alle situazioni di rimborso che si stanno verificando con maggiore frequenza.
Autonomia degli sgravi rispetto ai contributi
Viene sottolineato che gli sgravi costituiscono partite creditorie di natura diversa rispetto ai contributi sui quali vanno ad incidere. Per questo motivo, ai fini della determinazione del termine entro il quale lo sgravio può essere richiesto a rimborso, non può trovare applicazione la prescrizione propria del singolo contributo interessato.
Irrilevanza dei termini prescrizionali delle singole gestioni
La circolare evidenzia che gli importi per sgravi non goduti possono incidere anche su masse contributive soggette a prescrizioni differenti da quella decennale, come nel caso della contribuzione CUAF, soggetta a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Tuttavia, tale diversità non rileva ai fini del rimborso dello sgravio, che resta regolato esclusivamente dalla prescrizione ordinaria decennale.
Rimborsi di contributi indebitamente versati
Lo stesso termine decennale viene esteso anche alle richieste di rimborso di contributi indebitamente versati, ivi compresi quelli per la CUAF, poiché in tale ipotesi si è in presenza di indebito oggettivo. La circolare unifica così il criterio temporale applicabile ai rimborsi connessi a somme non dovute o non fruite.
Verifiche operative e limiti applicabili
Nella verifica della regolarità delle operazioni disposte dalle aziende creditrici per sgravi a suo tempo non detratti, devono essere rispettate le indicazioni sopra richiamate. Rimangono comunque fermi, per i periodi mensili cui si riferisce il rimborso, i limiti del tetto contributivo entro il quale gli sgravi possono essere dedotti.
Punti principali
Principio generale sulla prescrizione
Le somme dovute ai datori di lavoro per gli sgravi degli oneri sociali del Mezzogiorno sono considerate partite creditorie autonome rispetto ai contributi su cui incidono e, per questo, sono assoggettate alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c. e successive modificazioni e integrazioni.
Chiarimento rispetto alle gestioni contributive
La circolare precisa che, nel verificare i rimborsi degli sgravi non detratti, non assumono rilievo i diversi regimi prescrizionali delle singole gestioni contributive. In particolare, anche se alcune contribuzioni, come la CUAF, sono soggette a prescrizione quinquennale, ciò non modifica il termine applicabile alla richiesta di rimborso dello sgravio.
Rimborsi di contributi indebitamente versati
Il termine decennale si applica anche ai casi di rimborso al datore di lavoro di contributi indebitamente versati, compresi quelli relativi alla CUAF, perché la fattispecie è qualificata come indebito oggettivo.
Limiti e verifiche operative
Restano valide, per i periodi mensili oggetto di rimborso, le norme sul tetto contributivo entro il quale gli sgravi possono essere dedotti. Le aziende creditrici che chiedono la regolarizzazione di sgravi non goduti devono quindi attenersi al termine decennale e non ai termini prescrizionali propri delle singole gestioni.
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