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Sentenza

Sentenza n. 1073/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202400231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino, unitamente agli atti presupposti e al successivo diniego di accertamento di conformità edilizia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e rimozione in pristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune di Diamante il 5 dicembre 2023, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, le diffide e le note comunali relative al completamento dei lavori e al trasferimento di particelle interessate da opere pubbliche, oltre agli atti istruttori connessi alla CILA presentata il 21 settembre 2023. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo rigetto dell’accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la relazione istruttoria e la comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione di atti interdittivi. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In vista dell’udienza, il Comune ha depositato un accordo transattivo stipulato il 1° giugno 2026 con la società ricorrente, previamente approvato dal Consiglio comunale e autorizzato dalla Giunta comunale. Anche in ragione della presentazione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria, è venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso, circostanza dichiarata dal suo difensore in udienza. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base dell’accertamento di conformità edilizia successivamente richiesto e rigettato dal Comune; il giudizio non esamina nel merito i presupposti della sanatoria.

Massime di principio

  • La sopravvenuta cessazione dell’interesse concreto e attuale alla decisione, riconosciuta dalla parte ricorrente anche in udienza, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La stipulazione di un accordo transattivo tra amministrazione e ricorrente, unitamente alla presentazione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria, può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione dell’impugnazione di atti edilizi, quando tale effetto sia riconosciuto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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