Circolare numero 82 del 29-07-2026
L’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che, in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alla predetta misura di esonero contributivo e istruzioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2026 per i datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio 2026, donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La misura copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a 8.000 euro annui, con durata differenziata in base al tipo di contratto e con esclusione di INAIL e di varie contribuzioni escluse per legge. La circolare chiarisce soggetti beneficiari, requisiti delle lavoratrici, condizioni di spettanza, incompatibilità/cumulabilità con altri incentivi, limiti di spesa, istruzioni operative per la domanda all’INPS e modalità di esposizione nei flussi UniEmens per settore privato, agricolo e gestione pubblica, oltre alle istruzioni contabili.
Esonero contributivo 2026 per l’assunzione di donne madri di almeno tre figli prive di impiego retribuito da almeno sei mesi
Esonero contributivo per l’assunzione di donne madri di almeno tre figli
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2026 per favorire l’occupazione di donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La misura opera dal 1° gennaio 2026 e consiste in un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro un massimale annuo di 8.000 euro, con riparametrazione mensile e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Quadro normativo e finalità
L’agevolazione è prevista dall’articolo 1, commi 210, 211, 212 e 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. La circolare ne chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo, la durata, le condizioni per il riconoscimento, i casi di esclusione, il coordinamento con altri incentivi e le modalità di esposizione nei flussi contributivi. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Datori di lavoro ammessi
Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla qualifica di imprenditore, compresi quelli del settore agricolo. La misura non si applica alle pubbliche amministrazioni, individuate secondo l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Lavoratrici beneficiarie e requisiti richiesti
L’incentivo spetta per assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, a tempo indeterminato e per trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 in poi. La lavoratrice deve possedere, al momento dell’assunzione, entrambi i requisiti richiesti dalla norma:
- essere madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
- essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il requisito relativo ai figli si considera cristallizzato alla data dell’assunzione: non rilevano la nascita del terzo figlio successiva all’evento incentivato, il successivo compimento dei 18 anni di uno dei figli, la premorienza, l’uscita dal nucleo familiare, la non convivenza o l’affidamento esclusivo al padre. Rilevano anche i figli adottivi o affidati, inclusi i periodi di pre-affido e preadozione.
Ai fini della nozione di "impiego regolarmente retribuito", la circolare richiama la disciplina sui lavoratori svantaggiati: per il lavoro subordinato conta l’assenza di un rapporto di durata almeno semestrale negli ultimi sei mesi; per il lavoro autonomo o parasubordinato rileva un reddito inferiore ai limiti annuali esenti da imposizione, indicati in 5.500 euro per il lavoro autonomo e 8.500 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.
Durata e misura dell’esonero
La durata dell’esonero varia in funzione della tipologia contrattuale:
- 12 mesi per assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione;
- 18 mesi dalla prima assunzione nel caso di trasformazione di un rapporto a termine già agevolato;
- 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.
Il massimale mensile è pari a 666,66 euro; per rapporti avviati o cessati nel corso del mese il valore va riproporzionato in 21,50 euro per giorno di fruizione. Nei part-time il massimale è ridotto in misura proporzionale. L’esonero si applica anche alle proroghe dei rapporti a termine, fino al limite complessivo di 12 mesi.
La circolare esclude dall’ambito agevolato il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato. La trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dà diritto all’esonero solo se il rapporto a termine era già agevolato dalla medesima disposizione.
Contribuzioni escluse dall’agevolazione
Lo sgravio si applica esclusivamente alla contribuzione previdenziale datoriale effettivamente dovuta. Restano fuori, tra le altre, le seguenti voci:
- premi e contributi INAIL;
- contributo al Fondo TFR;
- contributi ai Fondi di solidarietà ex d.lgs. n. 148/2015 e ai fondi territoriali di Trento e Bolzano;
- contributo al Fondo di solidarietà del trasporto aereo;
- contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali.
Sono inoltre escluse le contribuzioni di solidarietà su previdenza complementare e assistenza sanitaria, nonché i contributi di solidarietà per lavoratori dello spettacolo e per sportivi.
Nei casi di trasformazione o stabilizzazione di contratti a termine entro sei mesi dalla scadenza, resta applicabile la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista dalla legge n. 92/2012.
Condizioni generali di spettanza
La fruizione dell’esonero richiede:
- regolarità contributiva e rispetto del DURC;
- assenza di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza;
- rispetto della contrattazione collettiva nazionale, territoriale, regionale o aziendale applicabile.
Si applicano inoltre i principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Il beneficio non spetta se l’assunzione:
- costituisce adempimento di un obbligo preesistente di legge o contratto collettivo;
- viola un diritto di precedenza alla riassunzione;
- avviene in presenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione, salvo specifiche eccezioni;
- riguarda una lavoratrice licenziata nei sei mesi precedenti da un datore con assetti proprietari coincidenti o con rapporti di collegamento o controllo con il nuovo datore.
In materia di somministrazione, i benefici economici si trasferiscono all’utilizzatore e, ai fini della durata e del diritto agli incentivi, si cumulano i periodi lavorati presso lo stesso soggetto; non si cumulano, invece, le prestazioni rese presso diversi utilizzatori, salvo i casi di coincidenza proprietaria o collegamento/controllo.
Il ritardo nelle comunicazioni obbligatorie di instaurazione o modifica del rapporto comporta la perdita dell’incentivo per il periodo intercorrente tra l’inizio del rapporto e la comunicazione tardiva.
Limiti di spesa e monitoraggio
L’agevolazione è concessa entro limiti di spesa prefissati: 5,7 milioni di euro per il 2026, 18,3 milioni per il 2027, 24,7 milioni per il 2028, 25,3 milioni per il 2029, 25,9 milioni per il 2030, 26,5 milioni per il 2031, 27 milioni per il 2032, 27,6 milioni per il 2033, 28,2 milioni per il 2034 e 28,9 milioni annui dal 2035.
L’INPS monitora il rispetto del plafond e, se emerge il raggiungimento del limite, anche in prospettiva, non accoglie ulteriori comunicazioni di accesso all’esonero.
Aiuti di Stato e cumulabilità con altre misure
La circolare ritiene che la misura non rientri nella disciplina degli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 TFUE, poiché si tratta di un intervento generalizzato, non selettivo e privo di discrezionalità amministrativa.
La norma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento sulla contribuzione datoriale. In particolare, non è cumulabile con:
- l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego da almeno 24 mesi o, in determinate aree/settori/professioni, da almeno 6 mesi;
- la Decontribuzione Sud;
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili;
- l’incentivo per l’assunzione di beneficiari NASpI;
- le riduzioni contributive per datori agricoli in territori montani o zone svantaggiate;
- le riduzioni contributive del settore edile.
La misura non si applica ai lavoratori occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, in ragione della disciplina speciale del d.l. n. 317/1987.
È invece compatibile, senza riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni ex d.lgs. n. 216/2023 e con l’agevolazione dell’1% prevista per i datori di lavoro in possesso della Certificazione della parità di genere. È altresì compatibile con riduzioni contributive a carico della lavoratrice, come l’esonero IVS per madre previsto dalla legge di Bilancio 2024.
Domanda, istruttoria e fruizione del beneficio
Per ottenere l’autorizzazione, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda esclusivamente tramite il modulo on-line "ELM3" nel Portale delle Agevolazioni.
La domanda deve contenere:
- dati della lavoratrice e dichiarazione dello status di priva di impiego e madre di almeno tre figli under 18;
- codice della comunicazione obbligatoria relativa all’assunzione o trasformazione;
- retribuzione media mensile comprensiva di tredicesima e quattordicesima;
- eventuale percentuale di part-time;
- aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio.
L’INPS verifica il rapporto di lavoro, calcola l’importo, accerta la disponibilità finanziaria e, se vi è capienza sufficiente per tutto il periodo, autorizza la fruizione indicando l’importo massimo spettante. La fruizione avviene poi mensilmente tramite conguaglio nelle denunce contributive. In caso di variazione dell’orario di lavoro, se la percentuale aumenta il beneficio non può superare l’importo già autorizzato; se diminuisce, il datore deve riproporzionare l’incentivo.
La fruizione può essere sospesa solo nei casi di assenza obbligatoria per maternità, con conseguente differimento del periodo agevolato.
Esposizione nei flussi UniEmens e gestione agricola/pubblica
Per i datori di lavoro del settore privato autorizzati, l’esonero va esposto nei flussi UniEmens a partire dalla competenza agosto 2026. La circolare prevede specifici codici per il conguaglio ordinario e per gli arretrati relativi ai mesi da gennaio a luglio 2026, recuperabili nei tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare.
Per i datori di lavoro agricoli e per i datori con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica sono indicate modalità speciali di esposizione, con codici dedicati e controlli di coerenza con le autorizzazioni rilasciate. Per i periodi pregressi è consentito il recupero solo nelle finestre temporali espressamente indicate. I datori con attività sospesa o cessata possono utilizzare la procedura di regolarizzazione UniEmens/vig.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dell’onere a carico dello Stato è istituito il conto GAW37205 nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW. Il conto è destinato a registrare l’esonero del 100% della quota IVS a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratrici madri di tre o più figli prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Le somme esposte nei flussi UniEmens con i codici di conguaglio e di arretrati confluiscono in tale conto; lo stesso è associato anche ai codici specifici previsti per il settore agricolo e per la gestione pubblica. I rapporti finanziari con lo Stato sono curati direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Norma istitutiva e misura dell’agevolazione
L’esonero è previsto dall’articolo 1, commi 210-213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Spetta ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi INAIL e con permanenza dell’aliquota di computo pensionistica.
Soggetti destinatari e lavoratrici interessate
Possono accedere alla misura tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli, ma non le pubbliche amministrazioni. Il beneficio riguarda assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, a tempo indeterminato e trasformazioni da determinato a indeterminato, purché la lavoratrice possieda al momento dell’assunzione i requisiti previsti: almeno tre figli under 18 e assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il requisito anagrafico si cristallizza alla data dell’assunzione e non viene meno per eventi successivi come nascita del terzo figlio dopo l’assunzione, maggiore età di un figlio dopo il contratto, premorienza, uscita dal nucleo, non convivenza o affidamento esclusivo al padre; sono equiparati anche figli adottivi o affidati, compresi i periodi di pre-affido e preadozione.
Durata, importi e rapporti incentivati
Per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data di assunzione; in caso di trasformazione di un rapporto a termine già agevolato, per 18 mesi dalla prima assunzione; in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 24 mesi. Il massimale mensile è pari a 666,66 euro (8.000/12) e, nei rapporti instaurati o cessati nel corso del mese, va riproporzionato a 21,50 euro al giorno (666,66/31). Nei part-time il massimale è ridotto proporzionalmente. Sono escluse le assunzioni con contratto intermittente; sono invece incluse le assunzioni in somministrazione. La proroga del contratto a termine consente la fruizione fino al limite complessivo di 12 mesi.
Contribuzioni escluse e ambito dello sgravio
Lo sgravio riguarda solo la contribuzione previdenziale datoriale effettivamente dovuta. Restano esclusi: premi e contributi INAIL; contributi al Fondo TFR ex legge n. 296/2006; contributi ai Fondi di solidarietà ex d.lgs. n. 148/2015 e ai fondi territoriali di Trento e Bolzano; contributo al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo; contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali; contributi di solidarietà su previdenza complementare e assistenza sanitaria, per lo spettacolo e per gli sportivi. Nei casi di trasformazione o stabilizzazione entro sei mesi dalla scadenza di un contratto a termine, resta applicabile la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%.
Condizioni generali di spettanza e cause ostative
La fruizione è subordinata al possesso del DURC regolare, all’assenza di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza e al rispetto dei contratti collettivi applicabili. Si applicano inoltre i principi generali sugli incentivi all’occupazione: l’esonero non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, viola un diritto di precedenza, avviene in presenza di sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione salvo eccezioni, oppure se la lavoratrice è stata licenziata nei sei mesi precedenti da datore con assetti proprietari coincidenti o collegati/controllati. In caso di somministrazione, gli effetti economici e il computo della durata si trasferiscono all’utilizzatore secondo le regole dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015. Il ritardo nelle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita dell’incentivo per il periodo antecedente alla comunicazione tardiva.
Limiti di spesa e monitoraggio
L’agevolazione opera entro limiti di spesa predeterminati: 5,7 milioni per il 2026, 18,3 milioni per il 2027, 24,7 milioni per il 2028, 25,3 milioni per il 2029, 25,9 milioni per il 2030, 26,5 milioni per il 2031, 27 milioni per il 2032, 27,6 milioni per il 2033, 28,2 milioni per il 2034 e 28,9 milioni annui dal 2035. L’INPS monitora il rispetto dei tetti e, al raggiungimento anche prospettico del limite, non accoglie ulteriori domande.
Compatibilità con aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi
La circolare esclude la riconducibilità della misura all’articolo 107 TFUE, qualificandola come intervento generalizzato non selettivo. La norma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento della contribuzione datoriale, quindi non è cumulabile, ad esempio, con l’incentivo per donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da almeno 6 mesi in aree/settori/professioni svantaggiate, con la Decontribuzione Sud, con l’incentivo per lavoratori disabili e con l’incentivo per beneficiari NASpI. È inoltre esclusa per lavoratrici occupate in Paesi extracomunitari non convenzionati ai sensi del d.l. n. 317/1987, nonché con le riduzioni contributive per zone montane/svantaggiate del settore agricolo e per l’edilizia. È invece compatibile, senza riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni ex d.lgs. n. 216/2023, con l’agevolazione per datori con Certificazione della parità di genere e con riduzioni a carico della lavoratrice, come l’esonero IVS per madre previsto dalla legge di Bilancio 2024.
Istruzioni operative e flussi UniEmens
Il datore di lavoro deve presentare domanda telematica esclusivamente con il modulo on-line "ELM3" nel Portale delle Agevolazioni. La domanda deve indicare lavoratrice, status di priva di impiego e madre di almeno tre figli under 18, codice della comunicazione obbligatoria, retribuzione media mensile comprensiva di tredicesima e quattordicesima, percentuale di part-time e aliquota contributiva datoriale soggetta a sgravio. L’INPS verifica il rapporto, calcola l’importo, controlla la copertura finanziaria e comunica l’autorizzazione con l’importo massimo spettante. La fruizione avviene poi a conguaglio in UniEmens, con regole specifiche per settore privato, agricolo e gestione pubblica, a partire dalle denunce di competenza agosto 2026, con possibilità di recupero dei mesi da gennaio a luglio 2026 nelle finestre previste. Sono previsti codici specifici per il conguaglio e per gli arretrati e, per i datori cessati o sospesi, la regolarizzazione UniEmens/vig.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione degli oneri a carico dello Stato è istituito il conto GAW37205 nella Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW. Il conto registra l’esonero del 100% della quota dei contributi IVS per i datori di lavoro che assumono lavoratrici madri di tre o più figli prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Le somme conguagliate tramite UniEmens confluiscono in tale conto secondo i codici L633 e L634; il conto è inoltre associato ai codici LA, LB e al valore 73 nelle diverse sezioni dei flussi. I rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri sono curati direttamente dalla Direzione generale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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