Circolare numero 81 del 24-07-2026
La presente circolare illustra le novità introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2026, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico. In particolare, vengono chiariti l’ambito di applicazione e i requisiti di accesso, i criteri di determinazione dell’importo e le modalità di presentazione della domanda, con indicazioni operative sull’erogazione e sulla decorrenza della prestazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico introdotte dall’art. 7-bis del D.L. n. 19/2026, convertito dalla L. n. 50/2026. Le novità riguardano soprattutto l’estensione della platea dei figli beneficiari ai figli residenti in un altro Stato membro UE ma fiscalmente a carico, la rimodulazione dei requisiti per cittadini UE e non UE, la disciplina per i lavoratori non residenti in Italia e le regole di presentazione, istruttoria ed erogazione della domanda. La circolare chiarisce inoltre gli effetti delle anomalie ISEE/DSU, le maggiorazioni spettanti e la gestione transitoria delle domande presentate dal 21 aprile 2026.
Novità sull’Assegno unico e universale per figli a carico introdotte dal D.L. 19/2026 conv. L. 50/2026
Assegno unico e universale: novità introdotte dal D.L. 19/2026 conv. L. 50/2026
La circolare illustra le modifiche normative intervenute sulla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, istituito dal d.lgs. n. 230/2021. Le nuove disposizioni ampliano la platea dei beneficiari e incidono sui requisiti di accesso, sulle modalità di domanda e sulla decorrenza della prestazione, nel quadro del coordinamento con il regolamento (CE) n. 883/2004.
Ambito di applicazione e figli beneficiari
L’art. 7-bis del D.L. n. 19/2026, convertito dalla L. n. 50/2026, introduce una modifica rilevante: ai soli fini dell’attribuzione dell’Assegno sono considerati anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che risultino fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente. La circolare precisa che tale estensione non altera i criteri di individuazione dei figli a carico ai fini ISEE, ma amplia la platea dei figli per i quali la prestazione può essere riconosciuta.
Resta ferma la disciplina ordinaria sui figli beneficiari:
- figli minorenni;
- figli maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge;
- figli con disabilità, per i quali non opera il limite di età.
In assenza di ISEE, i figli per i quali si chiede la prestazione devono essere indicati e autocertificati nella domanda, fermo restando che l’individuazione deve avvenire secondo le regole del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE e tenendo conto dell’estensione ai figli residenti in altro Stato UE fiscalmente a carico.
Requisiti di accesso del richiedente
La circolare richiama i requisiti che il richiedente deve possedere sia al momento della domanda sia per tutta la durata della prestazione, vale a dire quelli previsti dall’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 230/2021.
Cittadinanza e soggiorno
Possono accedere all’Assegno:
- cittadini italiani;
- cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea;
- familiari di cittadini UE;
- cittadini di Paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per oltre sei mesi;
- titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per oltre sei mesi.
La prestazione viene qualificata come prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e resta soggetta alle sue regole di coordinamento. Per i cittadini di Paesi terzi, l’accesso deve inoltre essere coerente con la normativa UE sull’ingresso e soggiorno, con richiamo al regolamento (UE) n. 1231/2010 nei limiti di applicazione.
La circolare ricorda anche le regole di priorità nei casi in cui più Stati membri possano riconoscere prestazioni familiari per gli stessi figli e per lo stesso periodo. La competenza prioritaria si determina innanzitutto in base all’attività lavorativa; in sua assenza, conta la residenza. Se l’attività è svolta in più Stati, prevale lo Stato di residenza dei figli, se in tale Stato è svolta anche l’attività lavorativa. Lo Stato sussidiario può riconoscere un’integrazione differenziale. Tali regole si applicano anche a Svizzera e Paesi SEE secondo i relativi accordi.
Pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
Il requisito di essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia va inteso in senso sostanziale: rileva un’imposta teoricamente dovuta, determinata al lordo di oneri deducibili e detrazioni. Il requisito sussiste anche se l’imposta non è concretamente dovuta per norme di esenzione o esclusione. Restano comunque rilevanti, ai fini del reddito complessivo, le somme escluse, esenti, soggette a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, se la normativa le include nel reddito complessivo.
Residenza, domicilio, attività lavorativa e regolarità contributiva
Il richiedente deve essere residente e domiciliato in Italia oppure, in alternativa, titolare di contratto di lavoro subordinato o svolgere attività autonoma che comporti iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana, risultando in regola con il versamento dei contributi dovuti.
Per i lavoratori non residenti in Italia, il riconoscimento e l’erogazione dell’Assegno sono commisurati alla durata effettiva dell’attività lavorativa svolta in Italia. La prestazione spetta per il solo periodo in cui il requisito lavorativo è effettivamente presente. Per i residenti, invece, l’Assegno è dovuto per l’intero periodo di residenza in Italia, indipendentemente dai giorni di effettiva permanenza, purché la residenza permanga.
Per il lavoro autonomo è richiesto anche il requisito della regolarità contributiva, intesa come adempimento degli obblighi contributivi o assenza di omissioni tali da escludere l’assoggettamento alla normativa italiana di sicurezza sociale.
Presentazione della domanda
L’Assegno è riconosciuto su domanda. Il richiedente può presentare un’unica domanda per tutti i figli beneficiari, integrabile in caso di nuove nascite o ulteriori figli sopravvenuti.
Per i lavoratori residenti in Italia la domanda è acquisita secondo il meccanismo della proattività. Per i lavoratori non residenti la domanda:
- va presentata per ciascun periodo di attività lavorativa svolta nel territorio nazionale;
- deve essere comunque ripresentata ogni anno per il periodo 1° marzo - 28 febbraio.
Il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e tutti gli elementi utili per stabilire la legislazione applicabile e lo Stato competente in via prioritaria.
Soggetti legittimati
La domanda può essere presentata da:
- genitore in possesso dei requisiti;
- genitore del genitore minorenne o incapace;
- affidatari;
- tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali o altri rappresentanti legali nei limiti del provvedimento giudiziario;
- figlio maggiorenne, nei casi previsti.
La circolare precisa che la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale ed è in possesso dei requisiti. Sono riportati esempi applicativi per casi con genitori residenti in Stati diversi dell’UE o con attività lavorativa in Stati diversi.
Per il genitore minorenne o incapace, la domanda è presentata dal suo genitore, fermo restando il possesso dei requisiti in capo al soggetto minorenne o incapace. Per i minori è richiamata anche la possibilità di registrare online la delega per l’esercizio dei diritti del minore.
In caso di affidamento temporaneo, la domanda è presentata dall’affidatario. Ai fini ISEE, l’affidatario può scegliere tra due opzioni alternative:
- considerare il minore come nucleo autonomo, presentando una DSU riferita solo al minore;
- includere il minore nel proprio nucleo familiare ISEE.
La scelta è alternativa e rileva per l’intero periodo di validità della DSU, incidendo su importo e maggiorazioni.
I tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e altri rappresentanti legali possono presentare la domanda nei limiti dei poteri conferiti. È esclusa la presentazione da parte di familiari privi di titolo giuridico, come fratelli, nonni o zii.
Il figlio maggiorenne può presentare la domanda al posto dei genitori o, se orfano di entrambi, per sé stesso. In caso di decesso dei genitori, il figlio può subentrare nella domanda e ottenere la prestazione in continuità fino ai 21 anni, o oltre se con disabilità, ma deve presentare una nuova domanda. Fuori dall’ipotesi di orfano di entrambi i genitori, la domanda del figlio è ammessa solo se egli appartiene al medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.
Canali di presentazione
La domanda può essere presentata:
- tramite portale INPS con SPID livello 2 o superiore, CIE livello 3, CNS o eIDAS;
- tramite app INPS Mobile;
- tramite Contact Center Multicanale;
- tramite istituti di patronato.
Determinazione dell’importo e maggiorazioni
L’importo mensile è determinato ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 230/2021 sulla base della Tabella 1 allegata al decreto, in funzione dell’ISEE del nucleo familiare rilevante. La prestazione è riconosciuta nella misura massima fino alla soglia minima della tabella e si riduce progressivamente fino all’importo minimo in caso di ISEE elevato o assente.
Dalla mensilità di marzo 2026, ai fini del calcolo rileva l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, secondo quanto illustrato nella circolare n. 7/2026.
Gli importi e le soglie ISEE sono aggiornati annualmente in base alla variazione dell’indice del costo della vita, determinata sulla media dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Diritto alle maggiorazioni
Le maggiorazioni spettano quando ricorrono i requisiti riferiti al figlio beneficiario, ai genitori o al nucleo familiare. Quelle legate al nucleo sono riconosciute sulla base del nucleo ISEE o, in assenza di ISEE, dei dati autocertificati nella domanda.
Ai soli fini del riconoscimento della prestazione, nel nucleo sono considerati anche i figli residenti in altro Stato membro UE fiscalmente a carico; tale estensione non incide però sulla composizione del nucleo ISEE.
La circolare richiama inoltre la regola dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 sul genitore non convivente non coniugato che abbia riconosciuto il figlio.
Le maggiorazioni possono riguardare:
- il singolo figlio beneficiario, per età inferiore a un anno, fascia 1-3 anni nei nuclei numerosi entro le soglie ISEE e disabilità, con importi differenziati;
- i genitori, in presenza di condizioni soggettive quali madre con meno di 21 anni o entrambi i genitori lavoratori;
- il nucleo familiare, in caso di figli successivi al secondo o presenza di quattro o più figli.
Le maggiorazioni riferite ai requisiti del figlio seguono le stesse modalità di ripartizione dell’Assegno tra i genitori. Quelle legate alla numerosità del nucleo spettano invece al genitore o ai genitori nel cui nucleo ISEE risultano presenti i figli rilevanti.
ISEE con omissioni, difformità e DSU discordante
Se l’attestazione ISEE presenta omissioni o difformità, la domanda è comunque istruita e la prestazione viene erogata nella misura minima. Il richiedente può poi regolarizzare la posizione mediante:
- rettifica della DSU;
- nuova DSU entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione;
- produzione di idonea documentazione.
Dopo la regolarizzazione, l’importo è rideterminato sulla base dell’ISEE corretto, con eventuale riconoscimento delle somme integrative.
Se i dati dichiarati nella DSU non corrispondono a quelli presenti negli archivi dell’Istituto o di altre pubbliche amministrazioni, l’attestazione non è utilmente considerabile ai fini del calcolo e l’Assegno viene corrisposto al minimo. Anche in questo caso è possibile regolarizzare la posizione con nuova o rettificata DSU. La circolare richiama inoltre le conseguenze delle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compresa la decadenza dai benefici e gli eventuali profili penali.
Erogazione, ripartizione e decorrenza
L’Assegno è corrisposto dall’INPS al richiedente, salvo le ipotesi in cui specifiche maggiorazioni non spettino per difetto dei requisiti. Il pagamento avviene in misura intera al genitore richiedente o in parti uguali tra i genitori, secondo quanto indicato nella domanda.
Il richiedente può indicare anche i dati di pagamento dell’altro genitore, per la corresponsione della quota spettante a quest’ultimo. Se la domanda è presentata tramite intermediario, le modifiche della ripartizione del pagamento possono essere effettuate solo dall’intermediario che ha presentato l’istanza o da altro intermediario successivamente incaricato.
Restano ferme alcune regole specifiche:
- in caso di affidamento condiviso, può essere richiesta la ripartizione al 50 per cento tra i genitori;
- per accordo tra i genitori, può essere chiesto il pagamento integrale a uno solo di essi;
- in caso di affidamento esclusivo o di specifico provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’altro genitore non può modificare la ripartizione.
La domanda produce effetti dal mese successivo a quello di presentazione, salvo la disciplina particolare per le domande presentate tra il 1° marzo e il 30 giugno di ciascun anno, richiamata dalla circolare n. 132/2022 e dalla circolare n. 7/2026.
Disciplina transitoria
Le domande presentate dal 21 aprile 2026, data di entrata in vigore dell’art. 7-bis del D.L. n. 19/2026, sono definite in via provvisoria in attesa dell’adeguamento del servizio telematico.
Nella fase transitoria:
- le domande interessate sono trattate provvisoriamente sulla base dei dati disponibili;
- le posizioni possono essere verificate e rilavorate dopo l’adeguamento del sistema o a seguito della presentazione/aggiornamento tramite il nuovo servizio;
- sono oggetto di verifica le mensilità decorrenti da maggio 2026, in quanto successive all’entrata in vigore della nuova disciplina.
All’esito delle verifiche, le domande possono essere confermate o ridefinite; gli importi già erogati possono essere rideterminati; possono essere corrisposte somme a credito; e possono essere recuperate le somme indebitamente percepite, secondo la disciplina vigente.
Punti principali
Estensione dei figli beneficiari
Ai fini dell’Assegno sono ora considerati beneficiari anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che siano fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. Restano ferme le regole generali sui figli minorenni, maggiorenni fino a 21 anni e figli con disabilità senza limiti di età, nonché le condizioni di appartenenza al nucleo ISEE o, in assenza di ISEE, di autocertificazione in domanda.
Requisiti del richiedente e coordinamento UE
Il richiedente deve possedere congiuntamente i requisiti di cittadinanza/soggiorno, soggezione a imposta sul reddito in Italia e residenza/domicilio in Italia oppure attività lavorativa con iscrizione a gestione previdenziale obbligatoria e regolarità contributiva. Per i lavoratori non residenti la prestazione è commisurata alla durata dell’attività svolta in Italia. La disciplina si coordina con il regolamento (CE) n. 883/2004 e con la normativa UE e internazionale applicabile.
Domanda: soggetti legittimati, contenuto e canali
La domanda può essere presentata dal genitore avente i requisiti, dal genitore del genitore minorenne o incapace, dagli affidatari, dai rappresentanti legali e, nei casi previsti, dal figlio maggiorenne. Il richiedente deve dichiarare tutti gli elementi utili per il diritto e per l’individuazione della legislazione competente. La domanda può essere presentata online tramite portale INPS, app INPS Mobile, Contact Center o patronati; per i residenti in Italia opera il meccanismo di proattività, mentre per i non residenti la domanda va ripresentata per ciascun periodo lavorativo e comunque ogni anno dal 1° marzo.
Importo, ISEE, maggiorazioni e regolarizzazioni
L’importo mensile dipende dall’ISEE del nucleo e segue la Tabella 1 del d.lgs. n. 230/2021, con massimale in assenza di ISEE o oltre la soglia massima. Le soglie e gli importi sono aggiornati annualmente. Le maggiorazioni spettano in base a requisiti del figlio, dei genitori o del nucleo. In caso di ISEE con omissioni/difformità o DSU non coerente con gli archivi, la prestazione è pagata al minimo, salvo successiva regolarizzazione con rideterminazione dell’importo e recupero/integrazione delle somme dovute.
Decorrenza e disciplina transitoria
L’Assegno decorre dal mese successivo alla domanda, con la disciplina speciale per le domande presentate tra 1° marzo e 30 giugno. Le domande presentate dal 21 aprile 2026 sono gestite in via provvisoria fino all’adeguamento del servizio telematico; le mensilità da maggio 2026 sono soggette a verifica e, se necessario, a rilavorazione, con possibili rideterminazioni, accrediti di somme spettanti o recuperi di indebiti.
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