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Circolare

Circolare numero 78 del 22-07-2026

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la FEDERAZIONE AUTONOMA DEL LAVORO (FED.A.L.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 giugno 2026 tra INPS e FEDERAZIONE AUTONOMA DEL LAVORO (FED.A.L.) per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione tramite il modello di domanda della prestazione, la misura del contributo e le regole di conservazione della delega. La circolare disciplina inoltre fornitura dati, rapporti finanziari e costi del servizio, clausole di salvaguardia, cause di recesso/risoluzione/sospensione della convenzione e relative istruzioni contabili.

Convenzione INPS-FED.A.L. per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli in disoccupazione

Convenzione INPS-FED.A.L. per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli in disoccupazione

La circolare illustra la convenzione stipulata il 3 giugno 2026 tra INPS e FEDERAZIONE AUTONOMA DEL LAVORO (FED.A.L.) per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti di disoccupazione agricola. Il documento disciplina i soggetti ammessi, le modalità di delega, gli aspetti finanziari, le tutele dell'Istituto e le istruzioni contabili.

Premessa e durata della convenzione

La convenzione è stata sottoscritta sulla base dello schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 199 del 3 dicembre 2025. Ha efficacia fino al 31 dicembre 2027. È espressamente salva la facoltà dell'Organizzazione sindacale di recedere con comunicazione scritta da inoltrare all'INPS tramite PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono esercitare il diritto di versare il contributo associativo, mediante delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo:

  • all'indennità ordinaria di disoccupazione;
  • al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457;
  • al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

L'autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica all'INPS della delega alla riscossione della quota associativa. La delega deve essere rilasciata con il modulo predisposto dall'Istituto e deve indicare espressamente:

  • la misura del contributo;
  • le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

La delega deve inoltre essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. La delega deve essere contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione e deve indicare la sigla dell'Organizzazione sindacale beneficiaria.

La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. Sono prive di effetti:

  • la delega non contenuta nel modello di domanda;
  • la delega contenuta nel modello ma priva di sottoscrizione;
  • la delega pervenuta successivamente alla domanda di prestazione.

Conservazione della documentazione

L'Organizzazione sindacale deve conservare, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta e la copia del documento d'identità del titolare della prestazione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità e immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle misure di sicurezza.

Misura del contributo e fornitura dei dati

L'ammontare del contributo sindacale è espressamente indicato nel testo della delega. L'INPS, attraverso l'applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" disponibile nell'area riservata del sito istituzionale, mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
  • l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione;
  • l'invio delle fatture relative al costo dei servizi e delle comunicazioni inerenti alla convenzione.

La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese dell'Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e sono gestite a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

L'INPS versa all'Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate, al netto delle spese di servizio e delle eventuali somme già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di:

  • aprile;
  • luglio;
  • settembre;
  • dicembre.

Per il servizio di riscossione sono a carico dell'Organizzazione sindacale:

  • 5.400,00 euro una tantum, per gli oneri di attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula;
  • 1.400,00 euro annui, per i costi fissi di gestione;
  • 0,56 euro per ciascuna delega gestita.

Resta inoltre a carico dell'Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L'applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l'INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l'Organizzazione sindacale.

L'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione sindacale soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'INPS è inoltre esonerato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione promosso da creditori dell'Organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, inclusi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Se l'Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra associati e Organizzazione sindacale, quest'ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall'INPS, determinate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione riconosce all'INPS la facoltà di recedere unilateralmente in diversi casi, tra cui:

  • mancato rispetto degli obblighi dell'Organizzazione sindacale;
  • contestazioni sull'uso di denominazione, acronimo o logo, o sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo convenzionale;
  • eccessiva onerosità del servizio per eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell'art. 1467 c.c.;
  • mancato riscontro alla richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso annuo.

Prima del recesso, l'INPS deve inviare una comunicazione motivata. L'Organizzazione sindacale può presentare osservazioni, eventualmente documentate, entro 30 giorni. Entro i 30 giorni successivi l'Istituto comunica il recesso o, se accoglie le osservazioni, la decisione di non procedere.

L'INPS può risolvere unilateralmente di diritto la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in particolare nei casi di:

  • perdita dei requisiti di legge per la stipula;
  • perdita di uno o più requisiti previsti dalla convenzione o dichiarati con dichiarazione sostitutiva;
  • pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse ai danni dell'Istituto o di altre amministrazioni pubbliche;
  • misure inibitorie disposte da autorità giudiziarie o amministrative;
  • uso della convenzione per fini diversi o fuorvianti;
  • mancato rispetto della buona fede e divieto di abuso dei diritti o delle facoltà conferite;
  • misure cautelari personali a carico di persone che rivestono cariche sociali;
  • violazioni degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
  • perdita della capacità generale a contrarre con la pubblica amministrazione, anche temporanea, ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, o di altre norme analoghe.

La volontà di avvalersi della risoluzione è comunicata via PEC. La cessazione del servizio di riscossione ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

È inoltre prevista la sospensione dell'efficacia della convenzione quando il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla FED.A.L. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA29426, per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull'indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
  • GPA18426, per la rilevazione del debito verso FED.A.L., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24228. Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili. Le variazioni al piano dei conti sono descritte nell'allegato n. 2.

Punti principali

Convenzione e durata

L'INPS e FED.A.L. hanno sottoscritto il 3 giugno 2026 una convenzione, basata sullo schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 199 del 3 dicembre 2025, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2027 ed è prevista la facoltà per l'Organizzazione sindacale di recedere con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti legittimati e delega

Possono rilasciare delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. La delega deve essere trasmessa telematicamente all'INPS, utilizzando il modulo predisposto dall'Istituto, contenere l'indicazione espressa della misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali, essere sottoscritta dal titolare della prestazione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione ed efficacia della delega

La delega alla riscossione della quota associativa deve essere contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione, con indicazione della sigla dell'Organizzazione sindacale beneficiaria e sottoscrizione del delegante. La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta. Sono inefficaci le deleghe non inserite nel modello di domanda o prive di sottoscrizione, e l'INPS non considera quelle pervenute successivamente alla domanda.

Conservazione della documentazione

L'Organizzazione sindacale deve conservare, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta e la copia del documento d'identità del delegante. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità e immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.

Misura del contributo sindacale e fornitura dati

L'ammontare del contributo sindacale è indicato nel testo della delega. Tramite l'applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nell'area riservata del sito INPS, l'Istituto rende disponibili all'Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati. La stessa applicazione consente anche l'invio delle fatture relative ai costi dei servizi e delle comunicazioni connesse alla convenzione, nel rispetto della disciplina privacy.

Rapporti finanziari e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese dell'Istituto sono regolate dalla convenzione e gestite a livello centrale. L'INPS versa all'Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate, al netto delle spese di servizio e delle eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. A carico dell'Organizzazione sindacale sono previsti: 5.400,00 euro una tantum per l'attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula; 1.400,00 euro annui per i costi fissi di gestione; 0,56 euro per ciascuna delega gestita; oltre a ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l'INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale. L'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da responsabilità derivanti da tali rapporti; in caso di controversie sulla validità della delega, l'eventuale soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. L'INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l'Istituto è chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra associati e Organizzazione sindacale, quest'ultima deve rimborsare le spese sostenute, quantificate secondo la normativa sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e sospensione

L'INPS può recedere unilateralmente per mancato rispetto degli obblighi dell'Organizzazione sindacale, contestazioni su denominazione/acronimo/logo o poteri statutari, sopravvenienze normative che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale, eccessivo aggravio del servizio per eventi straordinari e imprevedibili, o mancato riscontro alla richiesta di pagamento del costo fisso annuo. La procedura prevede comunicazione motivata, osservazioni dell'Organizzazione entro 30 giorni e successiva decisione dell'Istituto entro ulteriori 30 giorni. La risoluzione di diritto può avvenire, tra l'altro, per perdita dei requisiti di legge o convenzionali, pregiudizi o conflitti di interesse, misure inibitorie, uso improprio della convenzione, violazione della buona fede, misure cautelari personali, violazioni in materia di privacy o perdita della capacità di contrarre con la PA. L'INPS può inoltre sospendere la convenzione se il soggetto stipulante è sottoposto a indagini per reati contro il patrimonio. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dei contributi e dei versamenti alla FED.A.L. sono istituiti i conti GPA29426 e GPA18426; il rimborso delle spese per il servizio di esazione deve essere imputato al conto GPA24228. Le rimesse all'Organizzazione sindacale avvengono con le ordinarie procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili. Nell'allegato n. 2 sono riportate le variazioni al piano dei conti.

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