Circolare numero 80 del 24-07-2026
Con la presente circolare si illustra l’ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1, commi da 860 a 862, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), riguardante le misure “Esonero giovani under 36” e “Decontribuzione sud” per le attività degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni e si forniscono indicazioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per effetto della legge di Bilancio 2026, i datori di lavoro privati che svolgevano attività riconducibili ai codici ATECO della classe 66.22 (intermediari e agenti di assicurazione) possono accedere, a determinate condizioni, sia all’"Esonero giovani under 36" sia alla "Decontribuzione sud" per gli eventi agevolati dal 1° luglio 2022. Sono fornite le istruzioni per la gestione dei codici ATECO 2007/2025, per le richieste di variazione del codice, per i contenziosi pendenti o definiti e per l’esposizione in Uniemens dei conguagli arretrati e delle eventuali restituzioni di agevolazioni già fruite. La circolare disciplina inoltre le modalità di richiesta tramite Cassetto Previdenziale e le relative istruzioni contabili.
Estensione degli esoneri "Giovani under 36" e "Decontribuzione sud" ai datori di lavoro del settore assicurativo (NACE K, classe 66.22) e istruzioni operative
Estensione degli esoneri "Giovani under 36" e "Decontribuzione sud" ai datori di lavoro del settore assicurativo
La circolare illustra l’effetto della norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di Bilancio 2026, che estende la platea dei beneficiari dell’"Esonero giovani under 36" e della "Decontribuzione sud" ai datori di lavoro privati che, nel periodo di applicazione delle misure, svolgevano attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22, cioè alle attività di agenti e intermediari di assicurazione. Sono inoltre fornite le istruzioni amministrative, procedurali, contabili e di gestione del contenzioso connesse all’applicazione della novella.
Quadro normativo e decorrenza dell’estensione
L’articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che i commi da 10 a 15 e da 161 a 167 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, gli esoneri contributivi si applicano anche ai datori di lavoro privati che, nel periodo di vigenza delle misure, svolgevano attività identificate dai codici ATECO indicati nell’allegato XIV della legge di Bilancio 2026. La circolare evidenzia che l’estensione riguarda le attività corrispondenti al NACE K, classe 66.22, e che la concessione degli aiuti è subordinata alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea richiamate nel testo.
Per l’"Esonero giovani under 36", la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023 ha autorizzato gli esoneri per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022. Per la "Decontribuzione sud", la decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022 ha consentito l’applicazione, a partire da luglio 2022, nell’ambito del Temporary Crisis Framework e delle successive modificazioni.
Disciplina dell’"Esonero giovani under 36"
L’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 consiste in un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta per nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, a favore di soggetti che, alla data dell’evento, non abbiano compiuto 36 anni e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La misura spetta per 36 mesi, con limite massimo di 6.000 euro annui. La durata sale a 48 mesi se l’evento incentivato avviene in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna. Per effetto della disciplina successiva, la circolare precisa che:
- per gli eventi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 il massimale resta di 6.000 euro annui;
- per gli eventi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 il massimale sale a 8.000 euro annui.
La circolare richiama la necessità di mantenere ferma l’aliquota di computo pensionistica e rinvia, per il dettaglio della disciplina, alla circolare n. 56/2021, al messaggio n. 3389/2021 e alla circolare n. 57/2023.
Disciplina della "Decontribuzione sud"
La "Decontribuzione sud" di cui ai commi da 161 a 167 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 riconosce un esonero parziale sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 30 per cento dei contributi esonerabili, con esclusione dei premi e contributi INAIL. La misura spetta per i rapporti di lavoro dipendente con sede di lavoro situata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La circolare precisa che la portata dell’estensione soggettiva va limitata ai periodi di spettanza dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024, in coerenza con la disciplina e con le proroghe già intervenute.
Individuazione dei codici ATECO interessati e passaggio alla classificazione ATECO 2025
L’allegato XIV della legge di Bilancio 2026 individua i codici ATECO 2007 rev. 2022 corrispondenti alle attività riconducibili al NACE K, classe 66.22:
- 66.22.01, Broker di assicurazioni;
- 66.22.02, Agenti di assicurazioni;
- 66.22.03, Sub-agenti di assicurazioni;
- 66.22.04, Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.
La circolare segnala inoltre che, con la classificazione ATECO 2025 operativa dal 1° aprile 2025, le attività prima ricomprese nel NACE K, classe 66.22, confluiscono nel codice unico ATECO 2025 66.22.00 "Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni". Di conseguenza, le matricole che fino al 31 marzo 2025 avevano i codici ATECO 2007 sopra indicati risultano dal 1° aprile 2025 classificate con il nuovo codice 66.22.00.
Cambio del codice ATECO e verifiche richieste
In caso di richiesta di modifica retroattiva del codice ATECO 2007 su una matricola DM, finalizzata ad attribuire un codice ammesso in sostituzione di uno non incluso nella misura, la circolare richiede la verifica di tre condizioni:
- coerenza con la visura camerale, cioè corrispondenza con il codice primario o prevalente registrato presso la CCIAA;
- anteriorità del codice rispetto alla decorrenza del beneficio, ossia esistenza del codice presso la CCIAA alla data in cui decorre l’agevolazione;
- assenza di un cambio di settore di classificazione ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/1989, con conseguenti variazioni degli obblighi contributivi.
La circolare sottolinea che è essenziale individuare l’attività effettivamente esercitata, anche a prescindere dal possesso del codice ATECO 2025 66.22.00, che può ricomprendere più settori economici. Se le verifiche hanno esito positivo, la richiesta di modifica può essere accolta.
Gestione del contenzioso amministrativo
Per il contenzioso amministrativo pendente, gli operatori di Sede devono applicare i criteri di verifica indicati per il cambio del codice ATECO e accogliere in autotutela le richieste dei soggetti iscritti in CCIAA con codice rientrante tra quelli ammessi. I ricorsi già istruiti con proposta di reiezione e ancora pendenti devono essere restituiti alle Strutture territoriali per la nuova istruttoria.
Se dalla visura camerale non emerge lo svolgimento delle attività agevolate, oppure tali attività risultano secondarie, il ricorso deve essere respinto secondo le modalità ordinarie. Per il contenzioso già definito, eventuali nuove istanze di riesame del diniego possono essere trattate come nuove domande, con attribuzione dell’esonero se sussistono i requisiti.
Modalità operative per la fruizione degli arretrati in Uniemens
La circolare disciplina la gestione dei conguagli arretrati da esporre nei flussi Uniemens dell’anno 2026 per i datori di lavoro che, in passato, erano stati esclusi dall’ambito applicativo delle agevolazioni.
"Decontribuzione sud"
Per gli arretrati relativi al periodo luglio 2022-dicembre 2024, i datori di lavoro devono valorizzare il codice causale "DESU", l’attributo "N", l’AnnoMese del conguaglio e l’importo spettante. L’INPS riporta poi i dati nel DM2013 virtuale con il codice "L571". La sezione va ripetuta per ogni mese di arretrato. I datori di lavoro cessati o sospesi devono utilizzare la procedura di regolarizzazione Uniemens/Vig.
"Esonero giovani under 36" per il 2022
Per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, il conguaglio arretrato va esposto con il codice "GI36", indicando data di assunzione o trasformazione, AnnoMese e importo. Il DM2013 virtuale utilizza il codice "L545". Per gli eventi nelle regioni del Mezzogiorno nello stesso periodo, il codice da utilizzare è "GI48" e il codice DM2013 virtuale è "L547".
"Esonero giovani under 36" per il 2023
Per le assunzioni e trasformazioni dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il conguaglio arretrato va indicato con il codice "EG36", la data dell’evento, l’AnnoMese e l’importo; il corrispondente codice DM2013 virtuale è "L573". Per i medesimi eventi nelle regioni del Mezzogiorno, il codice da usare è "EG48" e il DM2013 virtuale è "L575". Anche in questo caso la sezione va ripetuta per ogni mese di arretrato. Per i periodi correnti restano valide le istruzioni della circolare n. 57/2023.
Incompatibilità con altri incentivi e restituzioni preventive
La circolare precisa che gli esoneri in esame non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
Ne discendono due ipotesi di restituzione preventiva:
- se per il medesimo lavoratore il datore di lavoro ha fruito della "Decontribuzione sud" e intende accedere all’"Esonero giovani under 36", deve prima restituire le quote di "Decontribuzione sud" già fruite, utilizzando il codice causale "M543";
- se il datore di lavoro ha fruito dell’incentivo GECO previsto dalla legge n. 205/2017 al 50 per cento e intende applicare il nuovo esonero, deve restituire l’agevolazione precedente usando il codice causale "M472".
Richiesta di accesso per i datori di lavoro inizialmente esclusi
I datori di lavoro precedentemente esclusi dall’ambito applicativo delle agevolazioni, che non abbiano mai fruito degli esoneri, devono presentare un’apposita richiesta tramite il "Cassetto Previdenziale del Contribuente", sezione "Altre Agevolazioni". Nell’istanza devono essere indicati il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti.
All’esito delle verifiche, la Struttura territorialmente competente attribuisce il codice di autorizzazione "9D", il cui nuovo significato è: "Azienda destinataria articolo 1, commi 860-862, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Norma di interpretazione autentica per le attività di agenti e intermediari delle assicurazioni", con validità da gennaio 2026 a dicembre 2026.
Richieste relative a conguagli già disconosciuti
Per i datori di lavoro ai quali il conguaglio esposto in Uniemens sia stato disconosciuto perché esclusi dall’ambito di applicazione degli esoneri, è richiesta una specifica istanza nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente", alla voce "Verifica agevolazioni contributive". Nell’istanza devono essere indicati i periodi e gli importi oggetto del precedente recupero. Tale richiesta è necessaria per predisporre i flussi regolarizzativi.
Istruzioni contabili
La circolare aggiorna il piano dei conti per recepire l’estensione delle agevolazioni dal 1° luglio 2022 ai datori di lavoro interessati.
Per l’"Esonero giovani under 36" si utilizzano:
- GAW37341 e GAW37342 per gli arretrati riferiti agli eventi 2022;
- GAW37343 e GAW37344 per gli arretrati riferiti agli eventi 2023.
Le somme esposte con i codici Uniemens "L545", "L547", "L573" e "L575" sono ripartite dalla procedura DM sui conti sopra indicati. Per i periodi correnti si rinvia alle istruzioni contabili del messaggio n. 3389/2021 e della circolare n. 57/2023.
Per la restituzione dell’incentivo GECO, le somme con codice evento "M472" sono contabilizzate al conto GAW24341. Per la "Decontribuzione sud", le somme arretrate con codice "L571" sono contabilizzate al conto GAW37159, mentre le restituzioni con codice "M543" confluiscono nel conto GAW24342. I rapporti finanziari con lo Stato restano gestiti dalla Direzione generale.
Punti principali
Estensione soggettiva delle agevolazioni
La legge di Bilancio 2026 interpreta autenticamente la disciplina dell’"Esonero giovani under 36" e della "Decontribuzione sud", includendo anche i datori di lavoro privati che, nel periodo di applicazione delle misure, svolgevano attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22 (attività di agenti e mediatori di assicurazioni). L’estensione opera per gli eventi dal 1° luglio 2022, nel rispetto delle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea richiamate nella circolare.
Ambito temporale e limiti dell’"Esonero giovani under 36"
Per l’esonero giovani, la norma di interpretazione autentica si applica all’intera disciplina della misura. La circolare precisa che l’agevolazione è riconoscibile per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. L’importo massimo è pari a 6.000 euro annui per le operazioni del secondo semestre 2022 e a 8.000 euro annui per quelle effettuate nel periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2023.
Ambito temporale e limiti della "Decontribuzione sud"
Per la "Decontribuzione sud" l’estensione soggettiva vale per i periodi di spettanza dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024. La misura continua a spettare ai rapporti di lavoro dipendente con sede di lavoro nelle otto regioni del Mezzogiorno indicate dalla norma e resta pari al 30 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL.
Codici ATECO 2007 e classificazione ATECO 2025
La circolare individua i codici ATECO 2007 ammessi: 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04. Dal 1° aprile 2025, con l’operatività della classificazione ATECO 2025, tali attività confluiscono nel codice 66.22.00. Pertanto, le matricole che possedevano uno dei codici ATECO 2007 indicati sono transitate al nuovo codice ATECO 2025 66.22.00.
Gestione delle richieste di cambio del codice ATECO
Le richieste di modifica retroattiva del codice ATECO 2007 possono essere accolte solo se il nuovo codice richiesto corrisponde alla visura camerale come primario o prevalente, se era già presente in CCIAA alla data di decorrenza del beneficio e se la modifica non comporta anche un cambio di settore di classificazione ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/1989. È richiamata l’esigenza di verificare l’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.
Gestione del contenzioso amministrativo
Per il contenzioso pendente, le Sedi devono applicare i criteri di verifica del punto 3 e accogliere in autotutela le richieste dei soggetti iscritti alla CCIAA con codice rientrante nell’elenco ammesso. I ricorsi già istruiti con proposta di reiezione ma ancora pendenti devono essere restituiti alle Strutture territoriali. Se dalla visura camerale non emerge l’attività agevolata, o questa risulta secondaria, il ricorso va respinto. Per il contenzioso già definito, le nuove istanze di riesame possono essere trattate come nuove domande.
Recupero degli arretrati in Uniemens per la "Decontribuzione sud"
I datori di lavoro possono esporre nei flussi Uniemens di competenza 2026 gli arretrati relativi ai periodi luglio 2022-dicembre 2024. Deve essere valorizzato il codice causale "DESU" con indicazione del valore "N", dell’AnnoMese di riferimento e dell’importo. L’INPS ricostruisce i dati nel DM2013 virtuale con il codice "L571". Le regolarizzazioni Uniemens/Vig restano necessarie per i datori cessati o sospesi.
Recupero degli arretrati in Uniemens per l’"Esonero giovani under 36"
Per le assunzioni e trasformazioni del 1° luglio-31 dicembre 2022 va usato il codice "GI36", con data di assunzione o trasformazione, AnnoMese e importo; il DM2013 virtuale utilizza il codice "L545". Per le assunzioni e trasformazioni del 1° luglio-31 dicembre 2022 nelle regioni del Mezzogiorno va usato il codice "GI48" e il DM2013 virtuale utilizza il codice "L547". Per i periodi 1° gennaio-31 dicembre 2023 i codici da usare sono "EG36" e "EG48", con DM2013 virtuale rispettivamente "L573" e "L575". Per i periodi correnti valgono le istruzioni già fornite con il messaggio n. 3389/2021 e con la circolare n. 57/2023.
Incompatibilità con altri incentivi e restituzioni
Gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Se il datore di lavoro ha già fruito della "Decontribuzione sud" per lo stesso lavoratore per cui richiede l’"Esonero giovani under 36", deve prima restituire le somme già fruite, usando il codice causale "M543". Se è stato fruito l’incentivo GECO (legge n. 205/2017) al 50 per cento, prima di applicare il nuovo esonero occorre restituire tale agevolazione con il codice causale "M472".
Richiesta tramite Cassetto Previdenziale e codice di autorizzazione
I datori di lavoro precedentemente esclusi e che non abbiano mai fruito delle agevolazioni devono presentare una richiesta nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente", sezione "Altre Agevolazioni", indicando numero di lavoratori, codici fiscali, periodi e importi. A seguito delle verifiche, la Struttura territoriale attribuisce il codice di autorizzazione "9D", valido per il periodo gennaio-dicembre 2026.
Richieste per conguagli già disconosciuti
Se il conguaglio esposto in Uniemens è stato disconosciuto perché il datore era escluso dall’ambito delle agevolazioni, occorre una richiesta specifica nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente", voce "Verifica agevolazioni contributive", indicando periodi e importi oggetto del recupero. Tale istanza è necessaria per predisporre i flussi regolarizzativi.
Istruzioni contabili
La circolare aggiorna i conti contabili per la registrazione degli arretrati e delle restituzioni. Per l’"Esonero giovani under 36" si utilizzano i conti GAW37341, GAW37342, GAW37343 e GAW37344 per gli arretrati, mentre per la restituzione del GECO si usa GAW24341. Per la "Decontribuzione sud" gli arretrati sono contabilizzati al conto GAW37159 e le restituzioni al conto GAW24342. I rapporti finanziari con lo Stato restano in capo alla Direzione generale.
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