Circolare numero 77 del 22-07-2026
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE AGRICOLTORI PICCOLE IMPRESE (FAPI PAAF) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 19 giugno 2026 tra INPS e FAPI PAAF per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono disciplinati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità telematiche di acquisizione e decorrenza, la revoca, la misura percentuale del contributo, i rapporti economici a carico dell’organizzazione sindacale, le clausole di salvaguardia, le ipotesi di recesso/risoluzione/sospensione, i controlli a campione e le penali, oltre al codice INPS e alle istruzioni contabili.
Convenzione INPS-FAPI PAAF per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-FAPI PAAF per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 19 giugno 2026 tra INPS e la Federazione Agricoltori Piccole Imprese (FAPI PAAF) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni degli aderenti. La convenzione ha efficacia fino al 31 dicembre 2027 e definisce soggetti ammessi, procedura di delega e revoca, misura del contributo, rapporti economici, controlli e profili contabili.
Soggetti che possono aderire
La facoltà di rilasciare delega spetta ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza gestito dall’INPS. La disciplina si estende anche ai titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, per effetto del rinvio contenuto nella legge 31 luglio 1975, n. 364. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata si riferisce alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega personale volontaria, trasmessa telematicamente all’INPS utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati in modo esplicito la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Quando la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetto dalla decorrenza della pensione stessa e i dati sono trasmessi con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se invece la delega riguarda una pensione già in essere, l’organizzazione sindacale deve inviare all’INPS i dati della delega secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, allegando in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d’identità valido del pensionato.
Decorrenza ed effetti della delega
Per le deleghe riferite a prestazioni già in pagamento, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega. Per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, la decorrenza è comunque entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.
L’organizzazione sindacale che acquisisce la delega deve conservare, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, integrità e immodificabilità, leggibilità, certezza della data e adeguate misure di sicurezza.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è considerato esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale, sicché ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata al sindacato. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Istituto elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e la comunica all’organizzazione interessata.
La convenzione ammette una sola delega su singola prestazione. Se perviene una nuova delega su una pensione già gravata da un’altra delega, la nuova ha efficacia solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e del documento del revocante. Quando revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’organizzazione sindacale deve trasmettere entrambi i documenti in formato digitale e conservarne gli originali insieme alla copia del documento d’identità, secondo le medesime regole di conservazione.
La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione. L’INPS comunica l’acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’organizzazione sindacale revocata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensivo della tredicesima. Sono esclusi i trattamenti di famiglia, comunque denominati, nonché, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, gli assegni accessori erogati ai grandi invalidi per servizio.
Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sulla parte eccedente tale soglia e non oltre il doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e oneri
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale.
Per il servizio, il sindacato deve corrispondere all’INPS:
- euro 5.400,00 una tantum per gli oneri di attivazione, da versare prima della stipula;
- un costo fisso annuale di gestione, dovuto anche in assenza di deleghe;
- un costo variabile commisurato al numero complessivo di deleghe e revoche lavorate nell’anno di riferimento.
L’Istituto determina annualmente, con apposito provvedimento e sulla base delle risultanze della contabilità analitica del Rendiconto Generale INPS, sia l’importo del costo fisso annuale sia l’importo unitario del costo di lavorazione delle attività di acquisizione e revoca delle deleghe. Ogni ulteriore onere inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per INPS. L’Istituto rimane estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale e alle vicende connesse. Il sindacato esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre esonerato da responsabilità verso terzi, anche nei casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione, comprese situazioni già pendenti alla data di stipula.
Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, il sindacato è tenuto a rimborsare le spese sostenute dall’INPS, su semplice presentazione di nota specifica e nei limiti della normativa sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali, contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo del sindacato, dubbi sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sopravvenienze normative che rendano inapplicabile l’articolo 15 della convenzione, necessità di un nuovo testo convenzionale nell’interesse dell’Istituto, eccessiva onerosità del servizio a seguito di eventi straordinari e imprevedibili, oppure mancato riscontro alla richiesta di pagamento del saldo del costo fisso annuo.
Prima del recesso l’Istituto deve comunicare motivatamente la propria intenzione all’organizzazione sindacale. Quest’ultima ha 30 giorni per inviare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documentazione; nei 30 giorni successivi l’INPS decide se confermare il recesso o non procedere.
La risoluzione unilaterale di diritto è prevista, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., in numerosi casi, tra cui:
- perdita dei requisiti di legge per la stipula;
- perdita o mancato possesso anche di un solo requisito previsto dalla convenzione o attestato nella dichiarazione sostitutiva allegata;
- pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS o di altre amministrazioni pubbliche;
- misure inibitorie adottate da autorità giudiziarie o amministrative;
- uso della convenzione per fini diversi o fuorvianti;
- violazione della buona fede e divieto di abuso dei diritti conferiti;
- misure cautelari personali relative a soggetti che ricoprono cariche sociali, per fatti connessi all’esercizio delle funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- perdita della capacità generale di contrattare con la pubblica amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento.
In presenza di una causa di risoluzione, l’INPS comunica la volontà di avvalersene tramite PEC. La cessazione del servizio di riscossione ha effetto immediato, nei limiti dei tempi tecnici procedurali.
È inoltre prevista la sospensione dell’efficacia della convenzione qualora il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono avvenire mediante PEC.
Controlli a campione e penali
L’Istituto può sottoporre ogni anno a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’organizzazione sindacale. Sono controllate anche le deleghe che, in sede di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore per difformità tra dati inseriti e dati presenti nella banca dati INPS relativi al soggetto che ha rilasciato la delega.
Per consentire le verifiche, il sindacato deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC la documentazione cartacea conservata, ossia l’originale della delega, la copia del documento d’identità e ogni altra documentazione del pensionato. L’invio deve avvenire esclusivamente via PEC; solo nei casi ritenuti necessari dall’Istituto può essere richiesto anche l’invio a mezzo raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.
Se emergono irregolarità, l’Istituto applica penali graduate in funzione della gravità dell’inadempimento secondo l’articolo 10 della convenzione. Qualora le penali superino il 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.
Codice INPS e contabilità
Il codice INPS assegnato alla convenzione è EO. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sono istituiti i conti GPA29332, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA18332, per il debito verso l’organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041 già in uso.
I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni; i rapporti finanziari con la FAPI PAAF saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Ambito della convenzione e validità
INPS e la Federazione Agricoltori Piccole Imprese (FAPI PAAF) hanno sottoscritto una convenzione per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione decorre dalla sottoscrizione del 19 giugno 2026 e resta valida fino al 31 dicembre 2027.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza gestito dall’INPS. Sono compresi anche i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, per rinvio normativo. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Rilascio, trasmissione e conservazione della delega
La delega è volontaria, personale e deve essere trasmessa all’INPS per via telematica tramite il modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e accompagnata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità secondo le regole di conservazione sostitutiva, garantendo integrità, immodificabilità, leggibilità e certezza della data.
Decorrenza della delega e modalità di presentazione
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione e i dati sono trasmessi con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega riguarda una pensione già in essere, l’organizzazione sindacale invia all’INPS i dati in modalità telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto, allegando la delega digitalizzata e la copia del documento d’identità. In tale caso la delega produce effetto dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dal rilascio.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega indicando l’organizzazione revocata e gli estremi del documento d’identità. È ammessa una sola delega per ciascuna prestazione: se ne perviene una nuova su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione. L’INPS comunica l’acquisizione della revoca sia al richiedente sia all’organizzazione revocata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi trattamenti di famiglia e, per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica, gli assegni accessori ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.
Aspetti economici e rapporti finanziari
L’organizzazione sindacale deve versare a INPS euro 5.400,00 una tantum prima della stipula, un costo fisso annuale di gestione anche in assenza di deleghe, e un costo variabile legato al numero di deleghe e revoche lavorate nell’anno. I valori del costo fisso e del costo unitario di lavorazione sono determinati annualmente dall’Istituto con provvedimento, sulla base della contabilità analitica del Rendiconto Generale INPS. Ogni ulteriore onere e spesa inerenti la convenzione restano a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. Il sindacato esonera l’Istituto da responsabilità sui rapporti associativi e deve rimborsare la ritenuta in caso di soccombenza giudiziale sulla validità della delega. INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, le spese sono rimborsate dal sindacato.
Recesso, risoluzione e sospensione
INPS può recedere unilateralmente per inadempimenti, contestazioni sulla denominazione o sul logo, problemi sui poteri statutari, sopravvenienze normative che rendano necessaria una nuova convenzione, eccessivo onerosità del servizio o mancato pagamento del saldo del costo fisso annuale. È prevista una procedura con comunicazione preventiva, osservazioni del sindacato entro 30 giorni e successiva decisione dell’Istituto entro ulteriori 30 giorni. La risoluzione di diritto è ammessa in numerosi casi, tra cui perdita dei requisiti, irregolarità, conflitti di interesse, misure inibitorie o cautelari, violazioni in materia di privacy, incapacità a contrarre con la PA e applicazione di penali oltre il 10% delle quote sindacali riversate nell’anno. L’Istituto può anche sospendere la convenzione se il soggetto stipulante è indagato per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.
Controlli a campione e penali
INPS si riserva di verificare annualmente almeno l’1% delle deleghe trasmesse e di controllare anche quelle che determinano blocchi funzionali per difformità tra dati inseriti e banca dati dell’Istituto. L’organizzazione sindacale deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta via PEC la documentazione cartacea conservata. In caso di irregolarità sono applicate penali proporzionate alla gravità dell’inadempimento. Se le penali superano il 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno, la convenzione si risolve di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato è EO. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA29332 per i contributi trattenuti sulle pensioni dell’anno in corso e GPA18332 per il debito verso l’organizzazione sindacale e la rilevazione del pagamento; gli accrediti al sindacato sono imputati al conto GPA35041 già in uso. I rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione generale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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