Circolare numero 79 del 24-07-2026
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulla disciplina del regime di cumulo delle pensioni con il compenso spettante ai magistrati onorari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime di cumulabilità tra trattamenti pensionistici e compensi/indennità spettanti ai magistrati onorari, alla luce della riforma della magistratura onoraria e delle modifiche introdotte dalla legge n. 51/2025. Vengono distinti i magistrati confermati e non confermati, nonché, per i confermati, chi opta per l’esclusività e chi no. Sono inoltre richiamate le ipotesi di incumulabilità già previste dall’ordinamento e gli obblighi di comunicazione a carico dei pensionati interessati.
Cumulo tra pensione e compensi dei magistrati onorari
Cumulo tra pensione e compensi dei magistrati onorari
La circolare fornisce chiarimenti sul rapporto tra trattamenti pensionistici e compensi/indennità spettanti ai magistrati onorari, alla luce della riforma della magistratura onoraria e delle successive modifiche normative. Il documento, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ricostruisce il quadro applicabile ai magistrati onorari confermati e non confermati, nonché la disciplina transitoria per i soggetti in servizio al 15 agosto 2017.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama anzitutto la riforma operata dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che ha abrogato l’articolo 11 della legge n. 374/1991 e l’articolo 64 del DPR n. 115/2002. Successivamente, l’articolo 29 del d.lgs. n. 116/2017, come modificato dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, distingue tra magistrati onorari confermati e non confermati. Viene inoltre richiamato l’articolo 15-bis del d.l. n. 75/2023, convertito dalla legge n. 112/2023, che introduce una disciplina speciale fiscale e previdenziale per i magistrati onorari confermati del contingente a esaurimento.
Magistrati onorari confermati
Per i magistrati onorari confermati la circolare distingue due situazioni.
Confermati con opzione per l’esclusività
I magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria. Il compenso previsto dall’articolo 31-bis del d.lgs. n. 116/2017, introdotto dalla legge n. 51/2025, costituisce base imponibile previdenziale. Ai fini del cumulo con la pensione, tale compenso è trattato come reddito da lavoro dipendente, con conseguente applicazione del regime generale di cumulabilità tra pensioni di vecchiaia o anticipate ordinarie e redditi da lavoro, salvo le specifiche ipotesi di incumulabilità richiamate dalla circolare.
Confermati senza opzione per l’esclusività
I magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione per l’esclusività sono iscritti alla Gestione separata oppure alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il compenso previsto dall’articolo 31-ter del d.lgs. n. 116/2017, anch’esso introdotto dalla legge n. 51/2025, costituisce base imponibile previdenziale. Ai fini del cumulo con la pensione, tale compenso è considerato reddito da lavoro autonomo, in quanto riferito ad attività svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalla qualificazione fiscale. Anche per questa categoria opera il regime generale di cumulabilità per le pensioni di vecchiaia e anticipate ordinarie, fatte salve le ipotesi di incumulabilità previste dalla normativa richiamata.
Magistrati onorari non confermati
Per i magistrati onorari non confermati, l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 116/2017 prevede la corresponsione di un’indennità che, ai fini del cumulo con la pensione, non assume natura di reddito da lavoro. Ne consegue che tale indennità non rileva ai fini della disciplina dell’incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro.
Ipotesi di incumulabilità dei trattamenti pensionistici
La circolare individua i trattamenti pensionistici per i quali continua ad operare il divieto di cumulo con redditi da lavoro. In particolare, sono richiamati:
- le pensioni o gli assegni di invalidità a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme esonerative, esclusive o sostitutive, nonché la pensione di privilegio e la pensione per dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente;
- la pensione anticipata per lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232/2016;
- la pensione quota 100 di cui all’articolo 14 del d.l. n. 4/2019;
- la pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione di cui al medesimo articolo 14 del d.l. n. 4/2019, come modificato dalla legge n. 234/2021;
- la pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del d.l. n. 4/2019, come successivamente integrato dalle leggi n. 197/2022, n. 213/2023 e n. 207/2024.
È inoltre precisato che la pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984 è incompatibile con i compensi per attività di lavoro dipendente o autonomo.
Regime transitorio per i magistrati in servizio al 15 agosto 2017
L’articolo 31 del d.lgs. n. 116/2017 stabilisce che, per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio al 15 agosto 2017, continuano ad applicarsi fino alla conferma i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalla normativa previgente. La circolare, anche in adesione alla posizione del Ministero della Giustizia, ritiene che in questa fase operi la generale cumulabilità della pensione con i compensi previsti dalle norme di riferimento per tutte le categorie di magistrati onorari, comprese quelle dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale, dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari aggregati. La ragione è che la previgente disciplina non prevedeva un espresso divieto di cumulo tra compenso e reddito da pensione.
Per i giudici di pace, fino alla conferma, trova comunque applicazione il regime di cumulabilità previsto dall’articolo 11 della legge n. 374/1991.
Pensioni ai superstiti
Per le pensioni ai superstiti la circolare precisa che la valutazione del cumulo segue criteri diversi. Le indennità e, più in generale, i compensi corrisposti ai giudici onorari rilevano ai fini dei limiti di cumulabilità previsti dalla tabella F richiamata dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995. Ai fini di tale verifica devono essere considerati i redditi assoggettabili a IRPEF.
Comunicazioni dovute dai magistrati onorari pensionati
I magistrati onorari titolari di pensione devono comunicare tempestivamente alle Strutture territoriali INPS:
- la propria conferma o non conferma;
- in caso di conferma, l’eventuale opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie;
- la data di inizio e quella di cessazione dell’incarico.
Le Strutture territoriali dell’Istituto, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione disponibile, verificano la categoria di appartenenza e applicano il corretto regime di cumulabilità o incumulabilità, prestando attenzione sia alla natura del compenso sia alla tipologia di trattamento pensionistico in godimento.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
La circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro, fornisce chiarimenti sul cumulo tra pensioni e compensi dei magistrati onorari. Richiama la disciplina previgente e la riforma della magistratura onoraria del d.lgs. n. 116/2017, come modificato dalla legge n. 51/2025, distinguendo i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 tra confermati e non confermati. Si menziona anche la disciplina speciale di natura fiscale e previdenziale prevista per i magistrati onorari confermati del contingente a esaurimento dall’articolo 15-bis del d.l. n. 75/2023.
Magistrati onorari confermati: regime di esclusività
I magistrati onorari confermati che esercitano l’opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono iscritti al FPLD dell’AGO. Il compenso previsto dall’articolo 31-bis del d.lgs. n. 116/2017, introdotto dalla legge n. 51/2025, costituisce base imponibile previdenziale e, ai fini del cumulo, è trattato come reddito da lavoro dipendente. Per tale ragione si applica il regime generale di cumulabilità tra pensioni di vecchiaia e anticipate ordinarie e redditi da lavoro, ferme restando le specifiche ipotesi di incumulabilità richiamate dalla circolare.
Magistrati onorari confermati: non esclusivisti
I magistrati onorari confermati che non optano per l’esclusività sono iscritti alla Gestione separata oppure alla Cassa forense. Il compenso previsto dall’articolo 31-ter del d.lgs. n. 116/2017, come introdotto dalla legge n. 51/2025, costituisce base imponibile previdenziale e, ai fini del cumulo con la pensione, è qualificato come reddito da lavoro autonomo. Anche in questo caso vale il regime generale di cumulabilità per le pensioni di vecchiaia e anticipate ordinarie, con le eccezioni previste dalle norme richiamate sulla incumulabilità.
Magistrati onorari non confermati
Per i magistrati onorari non confermati, l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 116/2017 prevede una indennità che, ai fini del cumulo, non ha natura di reddito da lavoro. Di conseguenza, tale indennità non rileva ai fini della disciplina dell’incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro.
Ipotesi di incumulabilità dei trattamenti pensionistici
La circolare richiama le categorie di trattamenti pensionistici per i quali opera il divieto di cumulo con redditi da lavoro: pensioni o assegni di invalidità e altre pensioni specificamente indicate, pensione anticipata per lavoratori precoci, quota 100, pensione anticipata con 64 anni e 38 anni di contributi, pensione anticipata flessibile, nonché la pensione di inabilità ex legge n. 222/1984, incompatibile con attività di lavoro dipendente o autonomo. Sono richiamate le relative basi normative e circolari INPS di riferimento.
Regime transitorio e cumulabilità fino alla conferma
L’articolo 31 del d.lgs. n. 116/2017 stabilisce che, per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio al 15 agosto 2017, continuano ad applicarsi fino alla conferma i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalla normativa previgente. In tale fase transitoria, la circolare afferma la generale cumulabilità tra pensione e compensi per tutte le categorie di magistrati onorari, compresi giudici di pace, GOT, VPO e giudici onorari aggregati, poiché la normativa previgente non prevedeva un espresso divieto di cumulo. Per i giudici di pace, fino alla conferma, opera il regime di cumulabilità previsto dall’articolo 11 della legge n. 374/1991.
Pensioni ai superstiti e rilevanza reddituale
Per le pensioni ai superstiti, la circolare precisa che i criteri sono diversi: le indennità e, più in generale, i compensi dei magistrati onorari rilevano ai fini dei limiti di cumulabilità della tabella F richiamata dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995. Ai fini di tali limiti devono essere considerati i redditi assoggettabili a IRPEF.
Obblighi di comunicazione e controlli INPS
I magistrati onorari titolari di pensione devono comunicare tempestivamente alle Strutture territoriali INPS la propria conferma o non conferma, l’eventuale opzione per l’esclusività e le date di inizio e cessazione dell’incarico. Le strutture territoriali verificano la categoria di appartenenza e applicano il regime corretto di cumulabilità o incumulabilità in base alla natura del compenso e al tipo di pensione percepita.
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