Cassazione Penale, Ordinanza n. 07474/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per i reati contestati ai sensi degli artt. 337 e 628 c.p., in accoglimento del concordato tra le parti e confermando nel resto. Con un unico motivo ha dedotto l'omessa motivazione della corte territoriale in ordine alle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., lamentando quindi il mancato rilievo di eventuali cause di proscioglimento nonostante la definizione del giudizio in appello con rito concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., siano proponibili in cassazione soltanto censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del procuratore generale e sul contenuto difforme della decisione, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, compresa la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata come uno dei reati oggetto della sentenza di merito confermata in parte e rideterminata nella pena.
art. 628 c.p.
Norma richiamata come uno dei reati oggetto della sentenza di merito confermata in parte e rideterminata nella pena.
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che, nel giudizio definito con concordato in appello, è inammissibile censurare in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando si tratti di motivi rinunciati.
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il procedimento è stato definito senza formalità di procedura ai sensi di questa disposizione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il controllo di legittimità è delimitato alle questioni inerenti alla validità del consenso prestato, al consenso del procuratore generale e all'eventuale difformità tra accordo e decisione giudiziale.
- La rinuncia ai motivi di appello comporta la preclusione a far valere in cassazione censure che investano quei motivi, inclusa la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Quando il ricorso è proposto con motivi non consentiti nel rito concordato, esso è inammissibile e segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di inammissibilità per motivi non consentiti, la Corte può definire il procedimento senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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