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Sentenza

Sentenza del 07/03/2023 n. 6772 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia notificava un avviso di accertamento per il 2007 ritenendo che il reddito del contribuente derivasse dall'utilizzo di fatture emesse dalla ditta individuale B.B. per operazioni inesistenti. Il contribuente ricorreva in CTP che gli dava ragione per carenza di prova dell'inerenza delle operazioni. In appello l'Agenzia produceva nuova documentazione (denuncia di notizia di reato contro B.B., avviso di conclusione indagini, sentenza di patteggiamento e un avviso di accertamento a carico di B.B.) e la CTR riformava la sentenza accogliendo l'appello. Il contribuente impugnava in Cassazione sostenendo violazione delle norme sul divieto di introdurre nuovi fatti e sui limiti alla produzione di prove in appello nonché sull'onere probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il D.Lgs. 546/1992, art. 58, comma 2 consente la produzione di nuovi documenti in appello e che tali documenti possono essere utilizzati anche come elementi indiziari idonei a fondare una presunzione umana ai sensi dell'art. 2729 c.c. Ha escluso che la produzione documentale impugnata violi il divieto di nuove domande o nuovi fatti di cui all'art. 57, precisando che il divieto vale per l'introduzione di nuovi thema probandum ma non impedisce la produzione, nei limiti processuali, di documenti nuovi. Ha inoltre osservato che la novella legislativa L. 130/2022 art. 7 comma 5-bis, richiamata dal ricorrente, non modifica la scansione processuale dell'assolvimento dell'onere probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in Euro 4.000,00) e al pagamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58

    art. 58, comma 1 e comma 2

    La Corte ha interpretato il comma 2 come emendo che consente alle parti di produrre nuovi documenti in grado d'appello; tali documenti possono essere utilizzati sia come prova diretta sia come elementi indiziari idonei a fondare presunzioni. Il comma 1, che disciplina l'ammissione di nuove prove non documentali, rimane applicabile per quelle tipologie di mezzi di prova.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    L'art. 57 vieta nuove domande o nuove eccezioni in senso stretto; la Corte ha ricordato che tale divieto non impedisce la produzione di documenti nuovi in appello purché non implichino l'introduzione di nuovi fatti o di nuovo thema probandum e siano prodotti entro i termini di decadenza previsti dall'art. 32.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32

    Richiama il termine di decadenza per le produzioni probatorie; la Corte ha rilevato che la produzione in appello è ammessa se avvenuta nei limiti di tale disciplina.

  • Codice civile

    art. 2697 c.c.; art. 2729 c.c.; artt. 2699 e 2720 c.c.

    Art. 2697 riguarda l'onere della prova; art. 2729 definisce presunzioni e requisiti degli indizi; artt. 2699 e 2720 (relativi ai documenti) sono richiamati per spiegare che nella nozione di documento rientrano tutte le rappresentazioni di fatti esterne al processo. La Corte ha affermato che le presunzioni fondate su indizi documentali sono ammissibili e rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 58, comma 2.

  • Costituzione

    Richiamate dal ricorrente in senso generale; la Corte non ha ritenuto che da esse derivi un profilo ostativo alla produzione documentale in appello secondo i limiti processuali già indicati.

  • L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 7

    La disposizione stabilisce che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. La Corte ha precisato che tale norma non modifica in modo sostanziale l'assetto dell'onere della prova o le regole processuali sull'ammissione delle prove, ma è coerente con la valorizzazione dell'istruttoria dibattimentale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per tale addebito, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Massime di principio

  • In sede d'appello è ammessa la produzione di nuovi documenti (D.Lgs. 546/1992 art. 58, comma 2), purché non si tratti dell'introduzione di nuovi fatti o nuove domande vietate dall'art. 57 e sempre entro i termini di decadenza previsti.
  • Documenti prodotti in appello possono costituire non solo prova piena ma anche elementi indiziari idonei a fondare presunzioni umane se dotati dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; tali indizi possono essere esclusivamente documentali.
  • L'onere probatorio dell'amministrazione resta a carico dell'Agenzia, ma la norma introdotta dalla L. 130/2022 (art. 7, comma 5-bis) non altera le regole processuali sull'ammissione delle prove né la scansione temporale della loro produzione.
  • Se si è contribuente in una vicenda simile, è importante produrre tempestivamente e nei termini tutte le prove documentali rilevanti in primo grado; contestualmente, occorre vigilare sull'ammissibilità di documenti che l'amministrazione potrebbe esibire in appello e, se opportuno, chiedere la valutazione della loro rilevanza in termini di indiziabilità e della loro tempestività.
  • Se si è l'Amministrazione, la produzione in appello di documenti rilevanti è efficace purché si tratti di documenti ammissibili e non di nuovi fatti; tali documenti possono sorreggere una riforma basata su presunzioni documentali, ma la loro forza probatoria dovrà essere valutata dal giudice secondo i criteri di pertinenza e attendibilità.

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