Cassazione Civile, Ordinanza n. 20159/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Gli associati avevano stipulato un contratto di associazione in partecipazione con una società immobiliare, conferendo un terreno edificabile e prevedendo che la società lo utilizzasse a fini edificatori entro un orizzonte temporale collegato alla convenzione urbanistica richiamata nel contratto, con distribuzione agli associati di una quota degli utili derivanti dalla vendita delle unità immobiliari. Gli attori lamentavano che la società non avesse avviato tempestivamente l’attività edificatoria e non avesse reso il rendiconto annuale pattuito, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e la restituzione del terreno. In cassazione deducevano: 1) violazione degli artt. 1375, 1355 e 1362 c.c. per avere la Corte d’appello escluso un termine di esecuzione dell’opera e ricondotto il vincolo solo alla buona fede, con conseguente asserita nullità per condizione meramente potestativa; 2) violazione degli artt. 2555, comma 2, 1453 e 1455 c.c. per avere ritenuto non grave l’inadempimento relativo al mancato rendiconto annuale; 3) violazione dell’art. 2552, commi 1 e 2, c.c. per avere considerato discrezionale la riduzione della volumetria edificatoria; 4) omesso esame di fatti decisivi in tema di accessione del costruito e di opportunità della domanda risarcitoria proposta tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale non aveva affatto attribuito alla società un potere di adempiere a suo piacimento, ma aveva interpretato il contratto come privo di un termine specifico di edificazione, integrandolo con il dovere di esecuzione secondo buona fede e con l’obbligo di portare a compimento l’affare entro un termine ragionevolmente necessario; inoltre ha rilevato che la questione del termine quinquennale come termine di costruzione era nuova e comunque non autosufficiente, essendo il termine riferibile ai soli oneri di urbanizzazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a ottenere una rivalutazione della gravità dell’inadempimento, valutazione rimessa al giudice di merito; la Corte ha comunque osservato che il mancato rendiconto non era stato ritenuto sufficientemente grave ai fini della risoluzione, tenuto conto dei bilanci comunque trasmessi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi: l’associante conserva l’esclusiva gestione dell’affare e la convenzione urbanistica richiamata fissava solo un limite massimo di volumetria, non un vincolo sulle modalità costruttive o sul quantum effettivamente realizzabile. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma tendeva a sindacare un effetto giuridico e non rispettava gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato i ricorrenti alle spese, con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1375 c.c.
Il contratto di associazione in partecipazione va eseguito secondo buona fede; in mancanza di un termine espresso, l’obbligo dell’associante è quello di portare a compimento l’affare entro il termine ragionevolmente necessario.
art. 1355 c.c.
La Corte esclude che l’interpretazione accolta dai giudici di merito trasformi l’obbligazione in una condizione meramente potestativa nulla.
art. 1362 c.c.
La censura interpretativa non supera il vaglio di legittimità perché non dimostra una violazione dei canoni ermeneutici, ma sollecita una diversa lettura del testo contrattuale.
art. 2552 c.c.
L’associante conserva l’esclusiva gestione dell’affare, ma deve rendere il conto all’associato; in caso di rapporto protratto oltre un anno, il rendiconto è annuale.
art. 1453 c.c.
L’associazione in partecipazione, quale rapporto sinallagmatico, può essere risolta per inadempimento secondo la disciplina generale dei contratti a prestazioni corrispettive.
art. 1454 c.c.
È richiamata come norma applicabile, in via generale, alla risoluzione per inadempimento nell’associazione in partecipazione.
art. 1455 c.c.
La risoluzione richiede un inadempimento di non scarsa importanza, da valutarsi in concreto dal giudice di merito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La deduzione della violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o della gravità dell’inadempimento.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi limitato al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa considerazione di elementi istruttori o di un effetto giuridico.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico e deve raffrontare la norma asseritamente violata con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso nel processo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’onere di specificità e di localizzazione degli atti è richiamato ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di associazione in partecipazione l’associante conserva l’esclusiva gestione dell’affare, ma tale autonomia è limitata dal dovere di esecuzione secondo buona fede e dall’obbligo di portare a termine l’operazione entro il tempo ragionevolmente necessario.
- Il mancato rendiconto dell’associante non comporta automaticamente la risoluzione del contratto: occorre verificare in concreto se l’inadempimento sia di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., tenendo conto del complessivo assetto del rapporto e delle informazioni comunque rese disponibili all’associato.
- In cassazione la censura di violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuova valutazione dei fatti o della gravità dell’inadempimento, che resta riservata al giudice di merito.
- La denuncia di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, già discusso tra le parti, e non è soddisfatta dalla mera lamentela circa la mancata considerazione di singoli elementi probatori o di una diversa conseguenza giuridica.
- La deduzione di una diversa interpretazione del contratto è inammissibile in cassazione se non si dimostra specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e se la censura si risolve nella proposta di una lettura alternativa del testo negoziale.
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