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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3547/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna del Tribunale di Torre Annunziata per i reati di cui agli artt. 110, 56, 515 e 517 c.p. Le censure riguardavano, in particolare, l'affermazione della responsabilità penale collegata alla collocazione della merce (tentativo di frode in commercio) e la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena anche alla multa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo (rilievo sulla sospensione condizionale e sulla multa) e ha constatato il decorso del termine massimo prescrizionale; perciò ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non e' possibile concedere la sospensione condizionale solo alla pena detentiva quando, dopo il ragguaglio, la pena complessiva rientri nei limiti edittali; ha ritenuto il diniego della sospensione anche della multa sostanzialmente apparente e basato su ragioni già utilizzate per affermare la rilevanza penale della condotta. Poiché non sussistono le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la Cassazione ha proceduto all'annullamento senza rinvio per prescrizione. Decisione del 22/11/2024.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.; art. 56 c.p.; art. 515 c.p.; art. 517 c.p.

    Norme penalmente accertate in relazione alla vicenda: concorso di reati, disciplina del tentativo e reati contro la fede pubblica/operazioni commerciali; la sentenza originaria aveva condannato i ricorrenti per tali fattispecie.

  • art. 163 cod. proc. pen.

    Indica i limiti edittali per l'applicazione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha richiamato il principio che, quando la pena complessiva rientra nei limiti dopo il ragguaglio, non e' possibile concedere il beneficio solo alla pena detentiva escludendo la pena pecuniaria.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola il proscioglimento nel merito; la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per un proscioglimento ai sensi di tale norma, pertanto ha annullato senza rinvio per prescrizione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 53632 del 11/07/2017 (Attolino, Rv. 271820 - 01)

    "in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso di pena detentiva irrogata congiuntamente a pena pecuniaria e non eccedente nel complesso, all'esito del ragguaglio, i limiti edittali previsti dall'art. 163 cod. proc. pen., non è possibile applicare il beneficio limitatamente alla pena detentiva, venendosi altrimenti a determinare un contrasto con la funzione rieducativa dell'istituto, rispetto alla quale la funzione di mitigazione sanzionatoria assume un rilievo secondario"

    Precedente della Corte che vieta la concessione parziale della sospensione condizionale (solo alla pena detentiva) quando la pena complessiva, dopo il ragguaglio, rientra nei limiti edittali; principio applicato nella vicenda per censurare il diniego apparente della sospensione anche alla multa.

Massime di principio

  • Se il decorso del termine prescrizionale rende non manifestamente infondato il motivo di impugnazione relativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, la Cassazione può dichiarare l'estinzione dei reati e annullare senza rinvio.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere accordata soltanto alla pena detentiva quando, dopo il ragguaglio, la pena complessiva rientri nei limiti previsti dall'art. 163 c.p.p.; un diniego che limiti il beneficio in modo apparente e non giustificato può essere sindacato in sede di legittimità.
  • Il diniego della sospensione anche per la multa deve essere motivato concretamente; motivazioni che si limitano a riaffermare la rilevanza penale della condotta senza incidere sulle condizioni per il beneficio possono essere ritenute insufficienti.
  • Quando non sussistono le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., ma è intervenuta la prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
  • In tema di frode in commercio/tentativo, la mera collocazione della merce in magazzino destinata anche a grossisti può essere ritenuta penalmente rilevante; tuttavia la prescrizione estingue l'azione e prevale sulla valutazione del merito penale.

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