Ordinanza n. 731/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato civile di cui alla sentenza n.828 del 16 aprile 2024, resa dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 17 aprile 2024, a mezzo pec, passata in giudicato il 28 ottobre 2024, compresa la nomina del Commissario ad acta e la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del d. lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia – Sede di Bari riterrà più opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza civile del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, passata in giudicato, nonostante la precedente sentenza del TAR favorevole all'esecuzione del giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un'ulteriore fase del giudizio di ottemperanza deducendo il perdurante inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 828 del 16 aprile 2024 del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, passata in giudicato il 28 ottobre 2024. Il TAR Puglia aveva già accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato con sentenza n. 829 del 30 aprile 2025, non appellata, assegnando all'amministrazione un termine per adempiere. A fronte della scadenza di tale termine senza adempimento, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la liquidazione delle spese dell'ulteriore fase di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza, ritenendo sussistente il perdurante inadempimento del Ministero. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell'amministrazione inadempiente entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Le spese dell'ulteriore fase del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 250,00 in favore dei difensori antistatari. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione del provvedimento alle parti e al commissario nominato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010
penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del d. lgs. n.104/2010
La norma è richiamata quale base per la possibile fissazione di una penalità di mora in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel dispositivo, tuttavia, non viene concretamente liquidata alcuna penalità di mora.
Massime di principio
- In caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di eseguire un giudicato, anche dopo l'accoglimento di una precedente domanda di ottemperanza e la scadenza del termine assegnato, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente generale competente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un altro dirigente dell'ufficio, e può essere assoggettato a un termine preciso per l'esecuzione decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza.
- Le spese dell'ulteriore fase del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione rimasta inadempiente e liquidate in favore dei difensori antistatari.
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