Cassazione Penale, Sentenza n. 40819/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato le condanne pronunciate in primo grado per rapine (tentata e consumate), tentato omicidio aggravato, detenzione illegale di arma e, per Staiano, ricettazione. Paoloni deduceva la mancata applicazione del "concorso anomalo" ex art.116 c.p. (sostenendo di non aver avuto conoscenza del possesso dell'arma) e censurava la quantificazione della pena; chiedeva, in subordine, l'assoluzione per taluni capi. Staiano contestava il rifiuto della perizia psichiatrica (vizioso lo stato di mente) e la qualificazione del reato di cui al capo d) come tentato omicidio anziché lesioni personali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili e ha confermato la decisione della Corte d'appello. In particolare: per Paoloni è stato ritenuto correttamente escluso il concorso anomalo e adeguata la valutazione probatoria sulla consapevolezza del possesso dell'arma (indici: uso dell'arma nel primo episodio, minacce ricevute con la pistola); la rideterminazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata; per Staiano è stata respinta la richiesta di perizia psichiatrica come generica e priva di documentazione idonea e confermata la sussistenza del tentato omicidio, desumibile da elementi concreti (tipo di arma, numero e distanza dei colpi, direzione verso area inguinale). A seguito dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (euro tremila).
Norme richiamate
art. 116 cod. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la partecipazione a una rapina compiuta con arma da fuoco comporta la responsabilità, in concorso ordinario, per l'omicidio o il tentato omicidio commesso nel corso dell'esecuzione, purché tale evento fosse prevedibile come possibile sviluppo dell'uso dell'arma.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate per delimitare i motivi di cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge); la Corte ha osservato che i rilievi dei ricorrenti attengono a rivalutazioni di merito non ammissibili in sede di legittimità.
art. 530 cod. proc. pen. (secondo comma)
Citato come possibile rimedio alternativo richiesto dal ricorrente (assoluzione ai sensi del secondo comma), non ravvisato perché la ricostruzione probatoria non consente tale risultato.
art. 442 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alla diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato: i giudici di merito hanno applicato correttamente la diminuzione, riconosciuta in favore di uno degli imputati e considerata nella dosimetria.
art. 133 cod. pen.
Norma di criterio per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione sulla quantificazione della pena adeguata e sufficiente nel suo complesso.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibile irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende, misura applicata nel caso di specie.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in ordine alla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; norma procedurale per la presentazione della requisitoria.
Massime di principio
- La partecipazione a una rapina effettuata con arma da fuoco comporta la responsabilità per gli eventi lesivi prevedibili nella sua esecuzione: il complice può essere ritenuto responsabile di omicidio o tentato omicidio anche se non ha materialmente sparato, quando l'uso dell'arma era noto o prevedibile.
- La contestazione della mancata conoscenza dell'arma da parte di un concorrente richiede elementi probatori concreti e non può fondarsi su mere prospettazioni congetturali; indizi come uso precedente dell'arma e minacce possono integrare la consapevolezza.
- In Cassazione non è consentita la rinnovazione del giudizio di merito né una diversa lettura dei fatti se non emergono macroscopiche incongruenze nella motivazione: i ricorsi che mirano alla rivalutazione del peso della prova sono generalmente inammissibili.
- Per ottenere l'ammissione di una perizia psichiatrica volta ad accertare l'imputabilità è necessario produrre elementi documentali o specifiche allegazioni che rendano la richiesta non meramente esplorativa.
- La prova dell'animus necandi può essere desunta indirettamente da elementi della condotta (tipo di arma, numero e distanza dei colpi, direzione) e non dipende dall'effetto concreto delle ferite sulla vittima.
- Quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale, non è richiesta una motivazione ultra-dettagliata; è sufficiente che la decisione nel suo complesso renda comprensibili le ragioni della quantificazione.
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