Cassazione Civile, Ordinanza n. 14121/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento per l'anno 2005, rettificando il reddito d'impresa e il valore della produzione ai fini IRPEF e IRAP e disconoscendo la detraibilità dell'IVA perché riferita, secondo l'Ufficio, a operazioni oggettivamente inesistenti; erano stati inoltre notificati ai soci avvisi di accertamento per reddito di partecipazione. In primo grado i ricorsi della società e dei soci erano stati rigettati, e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo altresì non accoglibile il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore e affermando che i soci avevano sostanzialmente prestato acquiescenza sulle riprese loro rivolte. Nel ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per il mancato rinvio dell'udienza, sostenendo che la correzione a penna della motivazione della CTR avesse impedito la difesa; 2) vizio motivazionale sulla pretesa tributaria, affermando di aver dimostrato l'effettività dei costi e l'estraneità alla consapevolezza dell'inesistenza del subappaltatore, nonché la deducibilità di oneri finanziari e bancari; 3) vizio motivazionale sulla ripresa nei confronti dei soci, contestando l'affermazione di acquiescenza e la distribuzione degli utili extracontabili, anche in ragione della pretesa doppia imposizione e della supposta esistenza di attivi reinvestiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. Ha escluso la violazione del diritto di difesa in relazione al diniego di rinvio, osservando che il certificato medico prodotto non attestava un impedimento assoluto del difensore e che l'istanza si risolveva in un problema organizzativo non rilevante. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come vizio motivazionale non più deducibile nei termini invocati dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque privo di specifico confronto con la ratio decidendi; ha inoltre precisato che l'eventuale sentenza penale non irrevocabile non poteva valere come giudicato nel processo tributario. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la censura sulla pretesa erronea valutazione dell'appello dei soci avrebbe dovuto essere proposta, semmai, come error in procedendo e non come vizio di motivazione; quanto alla distribuzione degli utili in una società a ristretta base sociale, ha ribadito il consolidato principio presuntivo di imputazione pro quota ai soci dei maggiori utili extracontabili, salva prova contraria sulla mancata distribuzione, accantonamento, reinvestimento o estraneità alla gestione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro per la censura di violazione di legge, ma la doglianza sul terzo motivo è ritenuta inquadrata in modo non corretto dai ricorrenti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è indicato come possibile corretta sede di censura per l'asserito errore nell'interpretazione dell'atto di appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è ridotto al "minimo costituzionale"; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di logicità della motivazione.
art. 24 Cost.
richiamato quale parametro del diritto di difesa, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 115 disp. att. c.p.c.
l'istanza di rinvio per grave impedimento del difensore richiede un impedimento effettivo e non questioni organizzative interne allo studio.
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 9, comma 2
richiamata per evidenziare la possibilità di sostituzione del difensore mediante delega.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
nel processo tributario valgono limiti probatori specifici e possono operare anche presunzioni.
art. 654 c.p.p.
la sentenza penale non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel giudizio tributario.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il diniego di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore è legittimo quando la documentazione prodotta non dimostri un impedimento assoluto e l'istanza si traduca in una mera questione organizzativa dello studio professionale.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Le censure che investono l'interpretazione del contenuto dell'atto di appello o l'omessa specifica deduzione di questioni di merito devono essere veicolate, se del caso, come errores in procedendo o violazioni di legge, non come vizi motivazionali.
- In una società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, salvo prova contraria della mancata distribuzione, dell'accantonamento, del reinvestimento o dell'estraneità dei soci alla gestione.
- Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile non opera automaticamente come giudicato esterno, ma può essere valutata soltanto come possibile fonte di prova, restando riservata al giudice tributario una valutazione autonoma della sua rilevanza.
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