R.R. Lombardia 6/2014
Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento lombardo disciplina autorizzazione/SCIA, requisiti delle imprese, Registro telematico, modalità di esercizio, controlli, sanzioni e misure transitorie per il noleggio di autobus con conducente. Prevede regole speciali per il trasporto scolastico e, per alcune misure emergenziali, deroghe solo per il 2021 e in parte per il 2022.
Disciplina regionale del noleggio autobus con conducente
Disciplina regionale del noleggio di autobus con conducente
Il regolamento della Regione Lombardia organizza l’accesso e l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente, definendo requisiti, procedura abilitativa, Registro regionale telematico, controlli, sanzioni e regole transitorie. La disciplina opera esclusivamente nel territorio lombardo e si coordina con la normativa statale ed europea richiamata.
Oggetto e finalità
La Regione disciplina il rilascio dell’autorizzazione tramite SCIA da parte delle Province, i requisiti e le modalità di esercizio dell’attività, le verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti, l’istituzione del Registro regionale telematico e la determinazione delle sanzioni pecuniarie e dei casi di sospensione o divieto di prosecuzione dell’attività.
È previsto che ogni richiamo alle Province si intenda riferito, per Milano, alla Città metropolitana.
Definizioni e perimetro dell’attività
Sono considerate imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente le imprese autorizzate al trasporto di persone su strada e iscritte al REN, che svolgono trasporto viaggiatori con autobus nella loro disponibilità.
Il servizio è definito come trasporto effettuato da impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi o offerti a gruppi precostituiti, con preventiva definizione di periodo, durata e importo complessivo del servizio.
Per i servizi di trasporto studenti si applica una disciplina speciale. Ai fini del regolamento, per autobus si intendono i veicoli di cui all’articolo 54 del Codice della strada; per il trasporto scolastico sono ricompresi anche ulteriori veicoli individuati dalla normativa richiamata. La disponibilità degli autobus può derivare da proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto o vendita con patto di riservato dominio.
Le imprese di noleggio si considerano abilitate anche ai servizi di cui alla legge n. 21/1992, fermo restando il relativo regime autorizzativo.
Requisiti per l’esercizio
Per ottenere e mantenere l’abilitazione l’impresa deve possedere, tra l’altro:
- iscrizione/abilitazione come trasportatore su strada di persone nel REN;
- disponibilità di un parco autobus tecnicamente idoneo e conforme ai limiti sulle emissioni;
- dotazioni di bordo per comfort e qualità del servizio, tra cui climatizzazione, impianto fonico e cronotachigrafo digitale;
- certificazione ISO 9001 per le imprese con almeno 10 autobus;
- almeno il 10% del parco mezzi idoneo al trasporto di persone a ridotta capacità motoria per le imprese con almeno 10 autobus;
- aree o strutture di rimessaggio sul territorio regionale e soluzioni per la corretta manutenzione dei mezzi;
- personale conducente in numero non inferiore al 70% del parco mezzi, idoneo e nel rispetto delle regole sui tempi di guida e riposo;
- assenza, nell’anno precedente l’iscrizione, di sanzioni che comportino il divieto di prosecuzione dell’attività;
- in caso di utilizzo di autobus già adibiti a servizi di linea, specifica autorizzazione alla distrazione dei mezzi, nel rispetto del divieto di impiego di autobus finanziati con sovvenzioni pubbliche.
Le imprese stabilite in altra Regione o in altro Stato UE che operano in Lombardia tramite stabile organizzazione, oppure in via continuativa senza stabile organizzazione, devono rispettare gli stessi requisiti. L’attività è considerata continuativa se svolta sulla base di un contratto di durata superiore a 30 giorni o ripetuta per più di dieci volte. Prima dell’avvio devono presentare SCIA alla Provincia competente.
Procedura di avvio: SCIA e controlli iniziali
L’autorizzazione è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA va presentata alla Provincia della sede legale, della principale organizzazione aziendale o del luogo in cui l’attività è svolta in via continuativa.
La SCIA consente lo svolgimento dell’attività senza limiti territoriali e comporta l’iscrizione automatica nel Registro regionale. Deve contenere i dati identificativi dell’impresa e del legale rappresentante, e deve essere corredata da:
- dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti;
- indicazione degli autobus impiegati, con dati identificativi e tecnici;
- elenco del personale in possesso dei requisiti richiesti.
Se la SCIA è irregolare o incompleta, l’impresa deve regolarizzarla entro 10 giorni dalla richiesta provinciale. In mancanza, la Provincia adotta il divieto di prosecuzione dell’attività. Se emergono carenze dei requisiti, entro 60 giorni dalla SCIA la Provincia può vietare la prosecuzione e ordinare la rimozione degli effetti dannosi, salvo possibilità di adeguamento entro un termine non inferiore a 30 giorni. Restano salvi i poteri di autotutela e le sanzioni per dichiarazioni false o mendaci.
L’impresa richiede inoltre un titolo per l’immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio; la Provincia lo rilascia entro 21 giorni. Ogni sospensione o cessazione dell’attività va comunicata entro 10 giorni; la sospensione non può superare 180 giorni in un anno.
Registro regionale telematico e oneri connessi
La Regione istituisce presso la Direzione generale competente il Registro regionale telematico delle imprese esercenti l’attività. Le Province gestiscono le sezioni provinciali del Registro, secondo modalità, tempi e procedure definiti da un atto della Direzione regionale.
Nel Registro sono annotati i dati delle imprese abilitate, il numero di autobus e le caratteristiche tecniche. La cancellazione avviene in caso di divieto di prosecuzione, su istanza dell’impresa, per cessazione dell’attività o per venir meno di un requisito, previa diffida.
Le imprese iscritte devono versare un importo per iscrizione e copertura dei costi amministrativi. Alla prima iscrizione l’importo è pari a:
- 100 euro per 1-5 autobus;
- 300 euro per 6-20 autobus;
- 700 euro oltre 20 autobus.
Per il mantenimento dell’iscrizione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’impresa deve dichiarare il permanere dei requisiti e versare:
- 50 euro per 1-5 autobus;
- 150 euro per 6-20 autobus;
- 350 euro oltre 20 autobus.
Le entrate provinciali sono destinate per metà al finanziamento delle funzioni provinciali e della tenuta del Registro; l’altra metà è versata alla Regione per l’istituzione e cura delle sezioni provinciali. Se una Provincia non costituisce o non aggiorna le sezioni del Registro, la Giunta regionale può sospendere parte delle risorse regionali previa diffida.
Modalità di esercizio del servizio
I servizi possono essere svolti solo con veicoli immatricolati ai sensi dell’articolo 85 del Codice della strada, salvo la disciplina speciale sui trasporti studenti. È vietato usare, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici destinati al trasporto pubblico locale, per il periodo del vincolo di destinazione.
I veicoli devono esporre un contrassegno provinciale con la dicitura “SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE”. A bordo deve essere conservata copia della SCIA e delle eventuali prescrizioni provinciali.
Obblighi successivi, verifiche e vigilanza
Le Province verificano la permanenza dei requisiti almeno ogni due anni e, per il personale impiegato, almeno annualmente.
Se viene accertata la mancanza di almeno un requisito, l’impresa è invitata a regolarizzarsi entro 60 giorni; decorso inutilmente il termine, può essere disposta la sospensione dell’attività fino alla reintegrazione del requisito, che deve comunque avvenire entro ulteriori 120 giorni, altrimenti scatta il divieto di prosecuzione e la cancellazione dal Registro.
Le imprese iscritte devono comunicare entro 60 giorni ogni fatto che comporti perdita o mutamento dei requisiti, o modifiche della struttura aziendale rilevanti ai fini del possesso dei requisiti. La vigilanza, l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono affidati alle Province, anche su segnalazione di utenti, operatori, Comuni e Direzione regionale.
Sanzioni, sospensione e divieto di prosecuzione
Le violazioni sono sanzionate secondo le tipologie previste dal decreto ministeriale 11 marzo 2004. L’autorità che contesta la violazione deve comunicarla alla Provincia competente, che la annota nel Registro e applica gli ulteriori provvedimenti previsti.
La Provincia dispone la sospensione e il divieto di prosecuzione quando l’impresa commette infrazioni ricadenti nelle tipologie del decreto ministeriale citato o violazioni delle regole sui conducenti previste dalla legge n. 218/2003.
Contabilità separata
Gli operatori che svolgono sia trasporto pubblico locale sia noleggio autobus con conducente devono tenere una contabilità separata tra le diverse attività, ai sensi del regolamento europeo n. 1370/2007.
Disciplina speciale per il trasporto scolastico
Per il trasporto studenti si applicano requisiti specifici: oltre a quelli sull’abilitazione, sulla regolarità sanzionatoria e sul divieto di uso di mezzi finanziati con risorse pubbliche, è richiesta la disponibilità di autobus adibiti a uso noleggio con requisiti ambientali adeguati e con anzianità massima non superiore a 20 anni per le imprese con almeno due mezzi.
La SCIA segue la disciplina generale, per quanto compatibile, e i soggetti esercenti questi servizi devono iscriversi nel Registro regionale senza oneri a loro carico. Le regole su contrassegni, controlli, sanzioni e sospensione si applicano in quanto compatibili.
Per i soggetti già operanti alla data di entrata in vigore della disciplina modificativa richiamata nel testo, era previsto un termine per la presentazione della SCIA e l’iscrizione al Registro, nonché un differimento dell’anzianità massima; tali termini risultano ormai storicizzati.
Regime transitorio e norme finali
In prima applicazione, le imprese già titolari di licenza o autorizzazione, o già operanti con SCIA anteriore, potevano chiedere l’iscrizione di diritto al Registro entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Per tali imprese i titoli abilitativi restavano validi per 48 mesi; per chi non presentava istanza restavano efficaci solo fino al 90° giorno. Decorso tale periodo, era necessaria la SCIA.
Le Province dovevano verificare i requisiti entro 48 mesi dall’entrata in vigore. Le imprese con parco autobus non conforme avevano quattro anni per adeguarsi.
Per l’anno 2021, in ragione dell’emergenza epidemiologica, erano esclusi alcuni requisiti relativi alla certificazione ISO 9001 e al personale conducente; per il 2022 restava esclusa solo la parte relativa al rapporto tra personale e parco mezzi.
La Città metropolitana di Milano subentra alla Provincia di Milano nelle funzioni di competenza. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale possono svolgere le funzioni previste dal regolamento previo accordo con Province e Città metropolitana di Milano.
Il regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.
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