Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 35/2014

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015

Normativa regionaleL.R. Lombardia 35/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la l.r. Lombardia 19/2008 su unioni di comuni, contributi regionali e registro delle unioni, con termini per l’adeguamento degli statuti e regole transitorie. Introduce inoltre, nella l.r. 33/2009, l’autorizzazione regionale preventiva per taluni trasferimenti di diritti reali su immobili del patrimonio indisponibile di aziende sanitarie e fondazioni IRCCS pubbliche.

Collegato 2015: modifiche alla disciplina lombarda delle unioni di comuni e delle autorizzazioni sui beni delle aziende sanitarie/IRCCS

Collegato 2015: unioni di comuni lombarde e autorizzazioni su beni sanitari

La legge regionale per la Lombardia interviene soprattutto su due ambiti: il riordino della disciplina delle unioni di comuni e l’autorizzazione ai trasferimenti di diritti reali su immobili del patrimonio indisponibile di aziende sanitarie e fondazioni IRCCS pubbliche. La disciplina è applicabile solo nel territorio lombardo.

Unioni di comuni lombarde: struttura, funzioni e organi

La riforma della l.r. 19/2008 ridefinisce le unioni di comuni lombarde come forme associative tra comuni per l’esercizio associato di funzioni e servizi. Le unioni devono gestire in forma associata, per tutti i comuni aderenti, almeno cinque funzioni tra quelle fondamentali previste dalla normativa statale.

Lo statuto e l’atto costitutivo sono approvati dai consigli comunali partecipanti con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie; le modifiche successive sono approvate dal consiglio dell’unione con le medesime modalità. L’unione decorre dalla data di efficacia dell’atto costitutivo, salvo diversa previsione.

Lo statuto deve indicare:

  • sede e funzioni dell’unione;
  • competenze degli organi;
  • modalità di costituzione e insediamento;
  • durata, che non può essere inferiore a dieci anni;
  • procedure di scioglimento e recesso, con disciplina dei rapporti tra unione e comune uscente;
  • effetti, anche sanzionatori, del recesso anticipato.

Gli organi dell’unione sono presidente, giunta e consiglio. Essi sono composti da amministratori in carica dei comuni associati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi, gettoni o indennità. Il presidente è scelto tra i sindaci, la giunta tra i componenti degli esecutivi comunali, mentre il consiglio è formato da consiglieri eletti dai consigli comunali tra i propri componenti, con garanzia delle minoranze e della rappresentanza di ogni comune. Lo statuto può prevedere la ponderazione del voto.

Lo statuto disciplina anche i poteri degli organi, nei limiti della disciplina statale sugli organi comunali e in funzione delle competenze trasferite all’unione.

Regime organizzativo, finanziario e contributi

La cessazione dalla carica nel comune di appartenenza comporta la decadenza immediata dalla carica nell’unione; il consiglio elegge il nuovo componente della giunta nella prima seduta successiva.

L’unione ha potestà regolamentare per la propria organizzazione, per l’esercizio delle funzioni affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. Può chiedere contributi regionali per funzioni e servizi trasferiti e le competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati.

La Regione può concedere contributi anche ad altre forme associative intercomunali, diverse da quelle specificamente disciplinate dalla norma. La Giunta regionale stabilisce condizioni, requisiti, modalità di erogazione e criteri di priorità, entro le risorse disponibili nel bilancio regionale sulla missione relativa alle relazioni con le autonomie territoriali.

Per i contributi alle unioni di comuni lombarde, il regolamento regionale disciplina:

  • durata del contributo;
  • modalità di erogazione e revoca;
  • individuazione dei servizi riferiti alle funzioni oggetto di contributo.

La determinazione dell’entità dei contributi deve considerare, tra gli altri elementi:

  • eventuale esercizio di ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli fondamentali;
  • numero delle funzioni e tipologia dei servizi associati;
  • popolazione residente e numero di comuni coinvolti;
  • presenza di comuni a svantaggio medio o elevato;
  • presenza di comuni non soggetti all’obbligo di gestione associata;
  • presenza di un unico segretario per l’unione e per un numero significativo di comuni;
  • densità abitativa;
  • affidamento a uno o più uffici unici in sostituzione degli uffici comunali;
  • differenze di capacità tributaria calcolata su base imponibile IRPEF e IMU.

I contributi sono sempre subordinati alla disponibilità di bilancio.

Registro regionale delle unioni di comuni lombarde

È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle unioni di comuni lombarde. L’iscrizione è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla legge. La Giunta disciplina termini, modalità di iscrizione e gestione del registro.

Disposizioni transitorie per le unioni e per i procedimenti in corso

Entro il 30 aprile 2016 le unioni di comuni lombarde devono adeguare i propri statuti alle nuove regole sugli organi, in particolare a quelle relative alla composizione del consiglio.

Per i procedimenti amministrativi attuativi già in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento regionale sui contributi alle unioni, continuano ad applicarsi, se compatibili e fino alla conclusione del procedimento, le procedure previgenti del regolamento stesso.

Per i nuovi comuni nati da fusione, ai fini dell’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, continua ad applicarsi la disciplina richiamata dalla precedente legge regionale collegata 2012.

Autorizzazione regionale preventiva per beni immobili sanitari

La modifica della l.r. 33/2009 introduce l’obbligo di preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su beni immobili che costituiscono patrimonio indisponibile delle aziende sanitarie e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico. Le modalità e le procedure sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni.

Le fondazioni IRCCS di diritto pubblico devono adeguare i propri statuti alla nuova disciplina entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL della deliberazione attuativa della Giunta.

Deprecazione e vigenza pratica

La legge contiene anche richiami a disposizioni successive e una parte di articoli risultano abrogati o privi di contenuto sostanziale nel testo fornito. La disciplina sulle unioni di comuni è storicamente rilevante ma in parte superata da modifiche successive; la parte sui beni sanitari ha invece una portata applicativa più circoscritta e risulta oggi di interesse solo per gli atti compiuti nel periodo di vigenza e per la ricostruzione del quadro normativo regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.