R.R. Lombardia 5/2014
Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Emilia-Romagna, accesso, organizzazione degli spazi, obblighi dei gestori e sanzioni per sale da gioco e aree con apparecchi da gioco leciti, in attuazione della l.r. 8/2013 sul gioco d’azzardo patologico. Prevede divieto ai minori, identificazione, delimitazione delle aree, informazione ai clienti e controlli. Le sanzioni amministrative sono previste per le violazioni indicate.
Regole di accesso e controllo per sale da gioco e aree con apparecchi da gioco leciti
Regolamento sull’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito
Il regolamento regionale disciplina, nel territorio dell’Emilia-Romagna, criteri tecnici, modalità attuative e controlli relativi all’accesso alle sale da gioco d’azzardo lecito e alle aree dedicate agli apparecchi da gioco installati in esercizi con diversa attività prevalente. L’intervento attua la l.r. 21 ottobre 2013, n. 8, con finalità di prevenzione del gioco patologico e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda due fattispecie:
- i locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito;
- le aree dedicate all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito accessibili direttamente dall’utenza in numero superiore a tre.
Ai fini del regolamento:
- per gestore si intende il titolare dell’esercizio, anche se l’attività prevalente è diversa, oppure, in sua assenza, il soggetto responsabile dell’attività;
- le aree dedicate sono gli spazi destinati agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS e allo stazionamento del giocatore all’interno di esercizi con diversa attività prevalente;
- i locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito sono i locali allestiti specificamente per il gioco mediante tali apparecchi.
Finalità della disciplina
Il regolamento mira a:
- prevenire e contrastare le dipendenze da gioco d’azzardo lecito;
- rendere consapevoli i giocatori dei rischi per la persona e per la famiglia;
- limitare gli effetti sociali ed economici negativi dell’offerta di gioco, con particolare attenzione ai minori e alle fasce deboli;
- evitare conseguenze pregiudizievoli per sicurezza urbana, quiete pubblica e qualità del territorio.
Regole di accesso e requisiti dei locali
Nei locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito l’accesso è vietato ai minori di 18 anni e deve avvenire mediante esibizione di un documento di identità.
Negli esercizi diversi dalle sale dedicate:
- deve essere individuata un’unica area dedicata agli apparecchi da gioco;
- l’area deve essere visibile e sorvegliabile dal gestore;
- l’accesso deve essere organizzato in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento del locale, alla sicurezza e alla quiete pubblica;
- l’area deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.
In tale area:
- le finestre non devono essere oscurate;
- gli apparecchi devono essere disposti frontalmente l’uno rispetto all’altro.
È inoltre vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito all’esterno dei locali.
Obblighi informativi e di prevenzione a carico dei gestori
I gestori devono:
- esporre in modo ben visibile il materiale informativo reso disponibile dalla Regione tramite le ASL, relativo ai rischi del gioco e ai servizi di assistenza accreditati per le patologie correlate al gioco d’azzardo patologico;
- esporre il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile previsto dalla l.r. 8/2013;
- consentire l’accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure professionali autorizzate dalle ASL, per attività di informazione preventiva e sostegno di prossimità;
- invitare i giocatori a effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza;
- esporre all’ingresso e all’interno dei locali, in modo ben visibile, il divieto di utilizzo degli apparecchi da parte dei minori di 18 anni;
- negli esercizi con diversa attività prevalente, chiedere un documento di identità quando la maggiore età non sia manifesta.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative per le seguenti violazioni:
- mancata osservanza delle regole sull’area dedicata e sulla sua delimitazione: da 500 a 5.000 euro;
- violazione delle regole di separazione/posizionamento e caratteristiche dell’area: da 500 a 3.000 euro;
- installazione di apparecchi all’esterno dei locali: da 500 a 5.000 euro;
- mancata esposizione del decalogo sul gioco sicuro e responsabile: da 500 a 3.000 euro;
- violazione degli obblighi di accesso agli operatori e di invito al test di verifica: da 500 a 3.000 euro.
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