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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30105/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia riguardava un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma. Nel corso del giudizio di legittimità la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente sottoscritto e notificato alla controparte. Il controricorrente non ha aderito né accettato la rinuncia. La Corte ha quindi affrontato soltanto gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione e la disciplina delle spese, oltre al tema dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia della ricorrente, rilevando che la rinuncia al ricorso produce estinzione anche senza accettazione della controparte e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo la misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    visti gli artt. 390, 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità e la regolazione delle spese segue la soccombenza virtuale del rinunciante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di estinzione per rinuncia.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    La norma ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza l'accettazione della controparte, purché l'atto sia validamente formulato e notificato.
  • La rinuncia al ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse della controparte a contrastare l'impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il rinunciante può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo ai casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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