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Sentenza

Sentenza n. 1459/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13881/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Capo della Polizia recante la destituzione retroattiva dal servizio con decorrenza dall'11 giugno 2012

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la destituzione disciplinare retroattiva, disposta ai sensi dell'art. 7, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 737/1981. In primo grado aveva dedotto: il difetto di potere disciplinare, poiché era stato previamente dispensato dal servizio per inabilità fisica; la decadenza dell'amministrazione dal termine per l'avvio dell'azione disciplinare conseguente al procedimento penale; la violazione degli effetti della sentenza penale pronunciata a seguito di concordato in appello, nonché difetto di motivazione e travisamento dei fatti. In appello ha sostenuto che la dispensa dal servizio impedisse l'irrogazione della destituzione; che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 decorresse dall'irrevocabilità della sentenza penale o, comunque, dalla conoscenza della sentenza già nel 2020; e che l'amministrazione avesse omesso una valutazione autonoma dei fatti, aderendo indebitamente a un presunto accertamento penale, senza esaminare adeguatamente le giustificazioni difensive. Ha inoltre contestato la proporzionalità della destituzione, ritenendola automatica conseguenza della condanna penale. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mera reiterazione delle censure di primo grado e l'inammissibilità della documentazione nuova ai sensi dell'art. 104 c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendolo infondato nel merito, senza esaminare l'eccezione di inammissibilità. Ha ritenuto che la dispensa per inabilità fisica fosse risolutivamente condizionata alla conclusione del procedimento penale qualora ne fosse derivata la risoluzione disciplinare retroattiva del rapporto. Pertanto, la successiva destituzione ha fatto venir meno ex tunc gli effetti della dispensa e il dipendente doveva considerarsi giuridicamente in servizio al momento dell'irrogazione della sanzione. Quanto alla tempestività dell'azione disciplinare, il dies a quo del termine previsto dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 coincide con la conoscenza qualificata della sentenza penale irrevocabile, acquisita mediante la trasmissione della copia conforme munita dell'attestazione di irrevocabilità. Poiché tale trasmissione era avvenuta il 27 settembre 2021, la contestazione del 27 ottobre 2021 rispettava il termine di 120 giorni. La documentazione prodotta per la prima volta in appello è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. e comunque inconferente, poiché lo scambio di e-mail del maggio 2020 non conteneva l'attestazione di irrevocabilità. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la sentenza penale pronunciata a seguito di concordato in appello costituisse una sentenza di merito a contenuto di condanna, utilizzabile per l'accertamento di fatti rilevanti in sede disciplinare. L'amministrazione, tuttavia, non si era limitata a recepire automaticamente il giudicato penale: il Consiglio Provinciale di Disciplina aveva svolto una valutazione autonoma degli elementi acquisiti, esaminato le giustificazioni dell'interessato e individuato autonome ragioni disciplinari, collegate alla gravità della condotta, alla lesione della credibilità e affidabilità del dipendente e al danno all'immagine dell'amministrazione. La destituzione è stata giudicata proporzionata alla gravità dei fatti, consistenti in una rapina commessa con violenza alla persona nell'ambito dello svolgimento delle funzioni, con conseguenti lesioni e grave disvalore rispetto ai doveri dell'appartenente alla Polizia di Stato. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 7 d.P.R. n. 737/1981

    La cessazione formale dal servizio per dispensa non impedisce l'azione disciplinare quando il provvedimento di dispensa sia risolutivamente condizionato alla successiva definizione del procedimento penale e alla possibile destituzione retroattiva; la destituzione produce il venir meno ex tunc degli effetti della dispensa.

  • art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981

    Il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare conseguente a procedimento penale decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile, acquisita con la trasmissione della copia conforme munita dell'attestazione di irrevocabilità.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza pronunciata dal giudice d'appello a seguito di concordato delle parti è una sentenza di merito a contenuto di condanna e può rilevare, quanto all'accertamento dei fatti, nel procedimento disciplinare.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    La produzione documentale nuova in appello è inammissibile nei limiti stabiliti dalla norma; nel caso concreto, la documentazione è stata comunque ritenuta inconferente e inidonea a dimostrare una conoscenza anticipata della sentenza irrevocabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ricorrendone i presupposti, le generalità e gli ulteriori dati identificativi delle persone fisiche devono essere oscurati nella pubblicazione della sentenza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati giustifica l'oscuramento dei dati identificativi della persona interessata.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di dispensa dal servizio è espressamente condizionato alla definizione di un procedimento penale e alla possibile risoluzione disciplinare retroattiva del rapporto, la successiva destituzione determina il venir meno ex tunc degli effetti della dispensa; il dipendente può quindi essere considerato giuridicamente in servizio ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare.
  • Ai fini del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione disciplinare conseguente a procedimento penale, la conoscenza rilevante da parte dell'amministrazione è quella qualificata, che si perfeziona con l'acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile completa dell'attestazione di irrevocabilità, non con la mera conoscenza informale della pronuncia o del suo dispositivo.
  • La sentenza penale pronunciata a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. ha contenuto di merito e di condanna e può essere utilizzata nel procedimento disciplinare per l'accertamento dei fatti rilevanti.
  • L'amministrazione può utilizzare nel procedimento disciplinare gli elementi raccolti nel processo penale, ma deve svolgere una valutazione autonoma delle risultanze processuali e dei fatti materiali, attribuendo loro una propria qualificazione disciplinare e considerando le deduzioni difensive dell'interessato.
  • La destituzione di un appartenente alla Polizia di Stato non è sproporzionata quando sia correlata a una condanna definitiva per un grave reato commesso con violenza alla persona nell'ambito dello svolgimento delle funzioni, se l'amministrazione motiva autonomamente la compromissione della credibilità, dell'affidabilità e dell'immagine dell'istituzione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaInvalidità del provvedimentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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