Sentenza n. 1883/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza per l'istituzione di un divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, lungo via Robert Kitson e per il rispetto del divieto di sosta già esistente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di un'autorimessa esercitata in forza di SCIA, ha impugnato il silenzio del Comune di Taormina sull'istanza trasmessa il 9 maggio 2025, con la quale chiedeva l'istituzione di un divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, lungo un tratto di via Robert Kitson e l'effettiva vigilanza sul divieto già previsto in un'area adiacente al parcheggio. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 5, 6, 7 e 158 del d.lgs. 285/1992, sostenendo che la ridotta larghezza della carreggiata, il tracciato caratterizzato da curve e l'intenso traffico rendevano necessaria la regolamentazione della sosta per garantire sicurezza e fluidità della circolazione. Deduceva inoltre violazione degli artt. 2 e 2-bis della l. 241/1990, mancata conclusione del procedimento, violazione dei doveri di correttezza, economicità e buon andamento, nonché eccesso di potere e sviamento. Chiedeva anche che il giudice accertasse la fondatezza della pretesa e ordinasse all'amministrazione di adottare il provvedimento richiesto, oltre al riconoscimento dell'indennizzo per mero ritardo ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1-bis, della l. 241/1990. Nelle more del giudizio il Comune ha adottato l'ordinanza n. 255 del 28 novembre 2025, istituendo un divieto di sosta permanente con segnaletica verticale e orizzontale nel tratto terminale dell'area di sosta vicino all'uscita del parcheggio; la segnaletica è stata successivamente apposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità del silenzio, poiché l'inerzia è cessata con l'adozione dell'ordinanza comunale n. 255 del 28 novembre 2025. Ha rigettato la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa e di condanna dell'amministrazione all'adozione dell'ordinanza richiesta, rilevando che l'istanza riguardava l'esercizio di un'attività discrezionale e non vincolata, ancora suscettibile di valutazioni amministrative e di ulteriori adempimenti istruttori; pertanto, nell'azione avverso il silenzio, il giudice può accertare la fondatezza della pretesa solo per attività vincolate o quando non residuino margini di discrezionalità né necessità di istruttoria. È stata altresì rigettata la domanda di indennizzo da mero ritardo: secondo il TAR, il riconoscimento dell'indennizzo presuppone che, una volta scaduto il termine per provvedere, l'interessato si rivolga entro i successivi venti giorni all'autorità titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della l. 241/1990, chiedendo l'emanazione del provvedimento omesso; in mancanza di tale attivazione, il diritto all'indennizzo non sussiste. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per la parziale reciproca soccombenza, con rimborso del contributo unificato a carico del Comune.
Norme richiamate
artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 285/1992
spetta agli enti proprietari adottare i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione; la regolamentazione comprende la possibilità di stabilire obblighi, divieti e limitazioni temporanei o permanenti
Le disposizioni attribuiscono all'amministrazione competente il potere di regolamentare la circolazione, potere che implica valutazioni amministrative sulle esigenze della circolazione e sulle caratteristiche della strada.
art. 158 d.lgs. 285/1992
divieto di fermata e sosta dei veicoli
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della necessità di garantire il rispetto dei divieti di sosta, ma non costituisce la base per imporre al giudice l'adozione dello specifico divieto richiesto.
art. 2 l. 241/1990
obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e potere sostitutivo di cui ai commi 9-bis e 9-ter
L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso; il potere sostitutivo rileva anche ai fini dell'indennizzo da mero ritardo.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da mero ritardo [...] l'istante, entro la scadenza perentoria dei successivi 20 giorni, deve ricorrere all'autorità titolare del potere sostitutivo
L'attivazione tempestiva del potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale è ritenuta presupposto necessario per il riconoscimento dell'indennizzo da mero ritardo.
art. 31, comma 3, c.p.a.
l'interessato [...] può chiedere l'accertamento della fondatezza della pretesa
Nell'azione avverso il silenzio, l'accertamento della fondatezza della pretesa è ammesso soltanto per attività vincolata o quando non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile profilo di improcedibilità
Il giudice ha previamente avvisato le parti della possibile improcedibilità della domanda sul silenzio, poi dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso sull'istanza, la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nell'azione avverso il silenzio, il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa soltanto se l'attività amministrativa è vincolata, oppure quando non residuano margini di discrezionalità e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori.
- La regolamentazione della circolazione stradale, compresa l'istituzione di divieti di sosta, implica valutazioni sulle esigenze della circolazione e sulle caratteristiche strutturali della strada; non è quindi automaticamente riconducibile a un'attività vincolata che il giudice possa imporre nel suo specifico contenuto mediante l'azione avverso il silenzio.
- L'indennizzo da mero ritardo previsto dall'art. 2-bis, comma 1-bis, della l. 241/1990 presuppone che l'interessato, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, attivi l'autorità titolare del potere sostitutivo chiedendo l'adozione del provvedimento non emanato; in mancanza, l'indennizzo non è riconoscibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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