Cassazione Penale, Ordinanza n. 04462/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per truffa aggravata confermata in appello. Secondo il testo, una persona offesa aveva sporto querela in relazione a una truffa connessa alla vendita fittizia di un bene e al pagamento del prezzo mediante carta prepagata; la carta risultava intestata all'imputato e il profitto della condotta illecita era confluito su tale strumento di pagamento. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) difetto di querela, assumendo che nell'atto querelatorio non vi fosse una espressa richiesta di punizione dell'autore del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità penale; 3) illegittimità dell'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.; 4) diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) diniego della diminuente della speciale tenuità del danno. La Corte osserva che il primo motivo non era devoluto in appello ed è comunque infondato, perché la querela conteneva una richiesta di dare inizio all'azione penale nei confronti di chiunque risultasse autore o concorrente di reati perseguibili a querela, formula ritenuta idonea a esprimere volontà punitiva. Il secondo motivo è ritenuto reiterativo e volto a una inammissibile rilettura del compendio probatorio, dato che i giudici di merito avevano valorizzato l'intestazione della carta postepay all'imputato e la tardività delle denunce di smarrimento dei mezzi usati per l'attivazione e l'impiego dello strumento di pagamento. Il terzo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché la corte territoriale aveva motivato sulla continuità della biografia criminale e sulla persistente e crescente pericolosità desunta dalla ricaduta nel reato. Analogamente infondati sono i motivi sulle attenuanti generiche e sulla speciale tenuità del danno, poiché i giudici di merito avevano rilevato una stabile dedizione dell'imputato a truffe informatiche e l'assenza di un danno esiguo per la persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che nessuna delle censure era idonea a scalfire la decisione di merito. In particolare, ha ritenuto valido e sufficiente l'atto di querela; ha escluso che il secondo motivo consentisse una nuova valutazione del materiale probatorio; ha giudicato corretta la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.; ha confermato il diniego delle attenuanti generiche e della speciale tenuità del danno. La penale responsabilità per truffa aggravata e il trattamento sanzionatorio già confermati in appello restano quindi fermi.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata perché la Corte territoriale aveva dato conto della continuità della biografia criminale e della perdurante e ingravescente pericolosità desunta dalla ricaduta nel reato.
art. 640 c.p.
È il titolo di reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in via definitiva nel giudizio di legittimità, trattandosi di truffa aggravata confermata in appello.
querela
La volontà di punizione della persona offesa non richiede formule sacramentali; può risultare anche da espressioni che chiedano l'avvio dell'azione penale contro chiunque sia autore o concorrente del reato, secondo il criterio del favor querelae.
Massime di principio
- Ai fini della validità della querela non è necessaria una formula sacramentale di espressa richiesta di punizione: è sufficiente che dall'atto emerga, anche implicitamente, la volontà della persona offesa di perseguire penalmente il fatto, dovendosi in caso di incertezza privilegiare un'interpretazione favorevole alla querela.
- Una censura di cassazione che solleciti una nuova valutazione delle risultanze probatorie è inammissibile quando la sentenza di merito abbia motivato in modo non illogico e non manifestamente apodittico su elementi univoci, come l'intestazione di uno strumento di pagamento e la tempistica delle denunce di smarrimento.
- L'applicazione della recidiva può essere confermata quando il giudice di merito dia conto, con motivazione concreta, della continuità della carriera criminale e della maggiore pericolosità desunta dalla reiterazione dei fatti.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della riduzione per speciale tenuità del danno è legittimo se sorretto da una valutazione motivata della personalità dell'imputato, della serialità delle condotte e dell'assenza di un pregiudizio davvero esiguo per la persona offesa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito e non consente la rivalutazione del compendio probatorio.
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