Ordinanza n. 3741/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso il 16 gennaio 2026 dalla commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Dipartimento della pubblica sicurezza, fondato sulla diagnosi di disturbo narcisistico di personalità e pregresso disturbo d’ansia, nonché gli atti conseguenti e presupposti, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia degli atti e l’accertamento della propria idoneità concorsuale. Sono state inoltre contestate, ove interpretate in senso sfavorevole, le disposizioni del bando, le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e il d.m. n. 198/2003, con particolare riferimento alla Tabella 1, punto 8, nonché la definitività dei giudizi della commissione. Il TAR aveva disposto una verificazione per accertare la sussistenza della causa di esclusione. Il verificatore ha diagnosticato un disturbo d’ansia lieve con tratti di personalità istrionici, ritenendo comunque la candidata non idonea al concorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che la diagnosi formulata dal verificatore fosse tendenzialmente sovrapponibile a quella posta dall’amministrazione a fondamento del giudizio di non idoneità. Le differenze terminologiche tra le due valutazioni sanitarie sono state ritenute riconducibili alle diverse sfumature del medesimo quadro clinico e, pertanto, non idonee a evidenziare profili di manifesta fondatezza del ricorso. La domanda cautelare è stata quindi negata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti, mentre le spese della verificazione, quantificate in 500 euro, sono state poste provvisoriamente a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta perché non sono emersi, nella cognizione sommaria, profili di manifesta fondatezza sufficienti.
art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
È richiamato quale base normativa dell’accertamento dei requisiti psico-fisici e del rinvio alle ipotesi di inidoneità contenute nella Tabella 1 allegata al decreto.
Tabella 1, punto 8, lettera b), d.m. 30 giugno 2003, n. 198
È indicata quale disposizione applicata per la causa di esclusione relativa al quadro psicopatologico accertato.
art. 13, comma 8, del bando di concorso
i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso
Prevede la definitività del giudizio della commissione e la conseguente esclusione del candidato non idoneo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento delle informazioni sanitarie.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, unitamente alla normativa sulla protezione dei dati personali, quale base per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice può respingere la domanda quando una verificazione tecnica disposta nel processo confermi sostanzialmente il giudizio sanitario di non idoneità espresso dall’amministrazione, anche se utilizza una terminologia diagnostica parzialmente diversa.
- Le differenze terminologiche tra valutazioni medico-legali non sono di per sé decisive quando le valutazioni risultano sostanzialmente sovrapponibili quanto al quadro clinico rilevante e alla conclusione di non idoneità.
- Per ottenere la sospensione cautelare di un giudizio di non idoneità psico-fisica concorsuale occorre evidenziare, già nella cognizione sommaria, profili di manifesta fondatezza idonei a mettere in discussione l’accertamento sanitario amministrativo; la mera divergenza lessicale tra diagnosi non è sufficiente.
- Quando la verificazione conferma, almeno tendenzialmente, la causa di esclusione contestata, il giudice può negare la misura cautelare senza definire in via definitiva il merito della legittimità dell’esclusione.
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