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Ordinanza

Ordinanza n. 14154/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia del D.M. MIM n. 68 del 22 aprile 2026, nella parte in cui l'art. 2 omette di includere tra le procedure concorsuali ammesse la procedura straordinaria indetta con D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, nonché nella parte in cui l'art. 4 non predispone procedure alternative alla telematica per i candidati che documentino l'impossibilità tecnica di accesso al portale, ovvero nella parte applicativa che ha determinato l'esclusione di fatto dei ricorrenti

Giustizia amministrativa202607407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. MIM n. 68 del 22 aprile 2026, nella parte relativa all'individuazione delle procedure concorsuali ammesse e all'assenza di modalità alternative alla procedura telematica, nonché gli atti applicativi di esclusione di fatto dei ricorrenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale che disciplina una procedura concorsuale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Contestano, in particolare, l'art. 2 del decreto, per avere omesso di includere tra le procedure concorsuali ammesse una procedura straordinaria indetta nel 2022 ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021, nonché l'art. 4, per non avere previsto modalità alternative alla procedura telematica per i candidati che dimostrino l'impossibilità tecnica di accedere al portale. È inoltre contestata la parte applicativa del decreto, nella misura in cui avrebbe determinato l'esclusione di fatto dei ricorrenti.

La decisione

Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né la domanda cautelare. Ha disposto incombenti istruttori e interlocutori. In particolare, ha chiesto all'Amministrazione di chiarire se la controversia riguardi una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 12-bis, comma 3, del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha inoltre richiesto alle parti chiarimenti scritti, eventualmente corredati da documentazione, sulla possibile pubblicazione nelle more degli elenchi regionali oggetto della controversia. Tali chiarimenti sono funzionali alla valutazione dell'attualità e dell'irreparabilità del pregiudizio cautelare e della possibile improcedibilità del ricorso derivante dalla mancata impugnazione degli atti conclusivamente applicativi dei provvedimenti impugnati. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con avvertimento che l'inottemperanza potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73/2021

    procedura straordinaria indetta con D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022

    La disposizione è indicata dai ricorrenti quale base normativa della procedura concorsuale che assumono essere stata illegittimamente esclusa dal decreto ministeriale.

  • art. 12-bis, comma 3, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    se il ricorso abbia ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR

    La norma costituisce il fondamento della richiesta preliminare di chiarimenti all'Amministrazione sulla riconducibilità della controversia a una procedura collegata a interventi finanziati con risorse PNRR.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    la mancata esecuzione degli incombenti potrà essere valutata

    Il giudice avverte che l'inosservanza degli incombenti istruttori potrà essere valutata secondo la disciplina processuale relativa alla mancata collaborazione delle parti nell'istruzione della causa.

Massime di principio

  • Prima di decidere una domanda cautelare, il giudice amministrativo può disporre chiarimenti e acquisizioni documentali volti a verificare la sopravvenienza di fatti rilevanti, come la pubblicazione degli atti applicativi della procedura contestata.
  • La pubblicazione nelle more degli atti conclusivamente applicativi del provvedimento impugnato può incidere sia sull'attualità e sull'irreparabilità del pregiudizio cautelare sia sulla procedibilità del ricorso, qualora tali atti non siano stati impugnati.
  • Quando la controversia potrebbe riguardare una procedura amministrativa connessa a interventi finanziati con risorse PNRR, il giudice può chiedere preliminarmente all'Amministrazione di fornire chiarimenti sulla sussistenza di tale collegamento.
  • La mancata esecuzione degli incombenti istruttori assegnati dal giudice amministrativo può essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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