Cassazione Civile, Ordinanza n. 08875/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente pubblico transitato per mobilità da un comune a un altro aveva subito due procedimenti disciplinari, poi archiviati, relativi a fatti per i quali era anche pendente un processo penale; successivamente l’amministrazione aveva avviato un terzo procedimento contestando che, nella propria difesa, il dipendente avesse prodotto documentazione alterata rispetto agli originali. Il procedimento si era concluso con licenziamento senza preavviso intimato nel 2016. Il lavoratore aveva impugnato il recesso deducendo l’illegittimità del licenziamento, in particolare la tardività dell’azione disciplinare e la violazione dei termini previsti dalla disciplina del rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare. In appello, la Corte territoriale aveva respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, ritenendo che in appello fosse stata introdotta una causa petendi nuova rispetto al ricorso introduttivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di norme di diritto, sostenendo che la stessa motivazione della sentenza d’appello avrebbe riconosciuto la violazione dei termini perentori dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, poiché il procedimento era iniziato nel 2014 e si era concluso solo nel 2016; ha inoltre richiamato il dovere di tempestività dell’azione disciplinare e i principi di correttezza e buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo proposto non era specificamente riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva respinto la censura sulla tardività perché infondata nel merito, ma l’aveva dichiarata inammissibile per mutamento della causa petendi e violazione dell’art. 437 c.p.c. Il ricorrente non ha quindi censurato l’errore processuale effettivamente posto a fondamento della decisione di merito, limitandosi a riproporre argomenti sulla tempestività del procedimento disciplinare, non idonei a scalfire la pronuncia. Non sono state liquidate spese perché il Comune è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente come fonte dei termini perentori del procedimento disciplinare; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché il ricorso è inammissibile per difetto di specificità rispetto alla ratio decidendi
art. 5 L. n. 97 del 2001
evocato nella vicenda per sostenere la tardività della contestazione rispetto ai fatti oggetto del processo penale; la Corte ne dà conto solo nello storico della lite
art. 437 c.p.c.
richiamato dalla Corte d’appello come base della declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per introduzione di una causa petendi nuova in secondo grado
art. 366 n. 4 c.p.c.
la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure non pertinenti al decisum sono assimilabili alla mancata enunciazione dei motivi
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato per la memoria depositata nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
L. 24 dicembre 2012 n. 228
citata come legge che ha modificato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specificamente riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non aggredisce la reale ragione della decisione, il ricorso è inammissibile.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre argomentazioni di merito senza denunciare l’errore processuale o giuridico effettivamente posto a fondamento della pronuncia impugnata.
- La deduzione di una violazione dei termini del procedimento disciplinare non è sufficiente se la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il relativo motivo per una ragione processuale diversa e non censurata specificamente.
- La formulazione del motivo di ricorso deve essere chiara, completa e tale da consentire l’immediata individuazione del capo di decisione investito e del vizio denunciato; in mancanza, la censura equivale alla mancata enunciazione del motivo.
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