Cassazione Penale, Sentenza n. 00859/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per varie imputazioni (in particolare associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata a truffe e reati economici, nonché fatti di estorsione e usura). Il ricorrente deduceva: 1) inutilizzabilità di un ampio compendio di atti investigativi per superamento del termine massimo delle indagini preliminari e per illegittime proroghe/aggiornamenti delle iscrizioni; 2) vizio di motivazione e errore di qualificazione giuridica quanto alla sussistenza dellassociazione mafiosa ai sensi dellart. 416-bis; 3) carenza di elementi per attribuire a Procopio un ruolo apicale nel sodalizio; 4) distinzione errata fra associazione per delinquere e semplice concorso di persone; 5) illogicità della ricostruzione dei fatti di estorsione/usura (capi 10 e 11) e mancata valutazione di atti decisivi; 6) mancanza di esigenze cautelari. Il ricorso chiedeva, in sostanza, annullamento o riforma dellordinanza e la valutazione dellinutilizzabilità delle prove raccolte oltre i termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul punto della durata delle indagini e utilizzabilità degli atti, la Corte ha motivato: la decorrenza del termine è legata alliscrizione nel registro per ciascun indagato e per ciascun reato; un "aggiornamento" non prolunga i termini, mentre una nuova iscrizione, se legittima perché fondata su nuovi elementi o su attribuzione a nuovi indagati, consente la piena utilizzazione delle acquisizioni anteriori e successive. La Corte ha ritenuto illegittime alcune proroghe/aggiornamenti riferiti a posizioni non pertinenti a Procopio ma ha anche ritenuto che successive nuove iscrizioni e proroghe, nonché dichiarazioni successive di collaboratori e ulteriori informative, avessero legittimato lutilizzabilità della maggior parte delle attività tecniche contestate. Quanto alla qualificazione del delitto di associazione mafiosa e al ruolo del ricorrente, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame: gravità indiziaria e sussistenza di elementi indicativi della partecipazione e della funzione di riferimento territoriale di Procopio; pertanto le censure su questo punto sono state respinte e dichiarate, in parte, inammissibili per novità. Sullassociazione per delinquere finalizzata a truffe/riciclaggio il provvedimento di merito è stato ritenuto adeguatamente motivato e i relativi atti utilizzabili. Invece la Corte ha ritenuto fondato il motivo riguardante i capi 10) e 11) (fatti relativi a estorsione/usura): ha rilevato incongruenze e contraddizioni nella ricostruzione (es. collocazione temporale delle condotte estorsive rispetto al prestito usurario) e la necessità di un nuovo esame in sede di merito; per tali capi ha disposto lannullamento con rinvio dellordinanza al giudice di merito. Le censure sulle esigenze cautelari sono state respinte come manifestamente infondate o inammissibili; la custodia in carcere è stata ritenuta compatibile con la gravità, la caratura criminale e il pericolo di reiterazione per la maggior parte dei reati contestati.
Norme richiamate
art. 335 cod. proc. pen.
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato fa decorrere il termine per la durata delle indagini rispetto al nominativo e al reato specifico; aggiornamenti non costituiscono nuova iscrizione salvo che emergano fatti o qualificazioni diverse
art. 405 cod. proc. pen.
Disciplina della durata ordinaria delle indagini preliminari e dei termini applicabili ai reati per cui è prevista maggiore durata
art. 406 cod. proc. pen.
Regole sulle proroghe delle indagini: autorizzazioni del giudice per grave complessità o giusta causa, con limiti temporali per ciascuna proroga
art. 407 cod. proc. pen.
Sanzione dell'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine massimo delle indagini; nella pratica la valutazione riguarda la data dell'atto investigativo e la legittimità delle successive iscrizioni/proroghe
art. 416-bis cod. pen.
Configura l'associazione di tipo mafioso: la corte ha richiamato la nozione (uso della forza di intimidazione, condizione di assoggettamento/omertà, struttura e finalità) e l'importanza di dichiarazioni di collaboratori e riscontri tecnici per l'attualizzazione della partecipazione
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per reati commessi avvalendosi del vincolo associativo: richiamata nelle contestazioni relative a truffe/riciclaggio e ad altre condotte aggravate dal vincolo associativo
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari (esigenze cautelari), richiamato per valutare il pericolo di reiterazione e la necessità della custodia cautelare
art. 275 cod. proc. pen.
Ulteriori regole sulle misure cautelari; utilizzato per verificare adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Norme connesse alla custodia cautelare e alle valutazioni prognostiche in presenza di reati di particolare gravità (richiamata nella motivazione sulle esigenze cautelari)
art. 110 e art. 416 cod. pen.
Richiamati per distinguere tra concorso di persone nel reato e associazione per delinquere; la Corte conferma i criteri distintivi (stabilità, struttura, programma criminale)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti sulla motivazione e sui contenuti richiesti nella esposizione dei motivi di ricorso; menzionato nelle formalità di enunciazione dei motivi
Massime di principio
- Termine delle indagini e "aggiornamenti": un "aggiornamento" dell'informativa non riapre automaticamente il termine delle indagini per un indagato; per riaprire formalmente la decorrenza è necessaria una nuova iscrizione riferita espressamente al nominativo e al diverso fatto/rilevanza emersa
- Utilizzabilità delle prove raccolte dopo la scadenza: se dopo la scadenza emergono nuovi elementi e il Pubblico Ministero effettua una nuova iscrizione legittima, le prove raccolte prima e dopo tale nuova iscrizione possono essere pienamente utilizzate; al contrario, atti compiuti oltre il termine senza nuova iscrizione sono tendenzialmente inutilizzabili
- Reato permanente e termini: la natura di reato permanente non autorizza automaticamente indagini illimitate nel tempo; tuttavia, l'emergere di fatti che attualizzano la persistenza del reato giustifica la nuova iscrizione e la prosecuzione delle indagini entro i limiti prescritti
- Onere difensivo nell'eccezione di inutilizzabilità: la difesa deve indicare specificamente gli atti ritenuti inutilizzabili e spiegare la loro incidenza sul complesso indiziario per rendere efficace la censura; eccezioni generiche rischiano di essere respinte
- Valutazione dell'associazione mafiosa in sede cautelare: possono essere valorizzate condanne pregresse, dichiarazioni di collaboratori e riscontri tecnici per attualizzare la partecipazione; la Corte valuta il complesso probatorio e la coerenza logica fra le fonti
- Distinzione tra associazione per delinquere e concorso: per configurare l'associazione è richiesto un quid pluris (organizzazione stabile, programmazione plurima e duratura) rispetto al semplice concorso occasionale finalizzato a reati determinati
- Cautela sulla prova contraddittoria: quando ricorrono evidenti contraddizioni o incoerenze materiali nelle denunce su fatti gravi (es. diverso calendario cronologico tra fatti e presunte conseguenze), il giudice di legittimità può disporre annullamento con rinvio per nuovo esame di merito
- Novità in cassazione: questioni non sollevate o sviluppate nel merito di primo grado possono essere dichiarate inammissibili per novità in cassazione; è dunque essenziale contestare puntualmente i profili già nella fase di merito
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