Cassazione Civile, Ordinanza n. 25405/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un'azienda di trasporti e di un comune per il pagamento del corrispettivo di 29 autobus usati. In primo grado il tribunale aveva revocato il decreto nei confronti del comune per incompetenza territoriale e lo aveva mantenuto nei confronti dell'azienda di trasporti; in appello, invece, è stato escluso che tra la società e l'azienda di trasporti fosse stato concluso un valido contratto di compravendita. La ricorrente ha proposto sette motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme sulla conclusione del contratto e sulla individuazione del bene venduto, sostenendo che lo scambio di fax del 22 dicembre 2008 integrasse proposta e accettazione; violazione delle norme sulla rappresentanza e sulla spendita del nome, assumendo che l'azienda avesse agito per conto del comune o comunque che la Corte avrebbe dovuto verificare solo la spendita del nome; nullità per mancato riconoscimento dell'efficacia probatoria del fax; violazione delle norme sul pagamento del prezzo e sul termine di adempimento; omessa pronuncia sulla dedotta mala fede della controeccezione di inadempimento; omesso esame e violazione dell'art. 1460 c.c. per la mancata collaborazione dell'azienda nell'adempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la prima ratio decidendi della sentenza impugnata fosse logicamente intelligibile e non meramente apparente: la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla conoscenza, in capo alla società attrice, che il soggetto deputato all'acquisto era il comune e non l'azienda di trasporti, anche alla luce delle delibere amministrative e della missiva di messa in mora indirizzata al comune; da ciò la conseguenza che non poteva ritenersi concluso un contratto con l'azienda sulla base del fax del 22 dicembre 2008. Quanto alle ulteriori censure sulla validità del fax e sulla rappresentanza, sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte infondate perché rivolte contro argomentazioni rafforzative o formulate in modo ipotetico e non decisivo. I motivi relativi alla seconda ratio decidendi, concernente la mancata consegna dei beni e la mora del creditore, sono stati ritenuti inammissibili per difetto di interesse, poiché la prima ratio, da sola, era sufficiente a sorreggere il dispositivo. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le doglianze in cassazione devono investire specificamente la ratio decidendi; le censure rivolte contro argomentazioni ad abundantiam o prive di incidenza sul decisum sono inammissibili per difetto di interesse.
art. 111 Cost.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di comprendere la ratio decidendi; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta comprensibile.
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo quando questa non raggiunge il minimo costituzionale; non basta la presenza di refusi o passaggi poco felici se il percorso logico resta intellegibile.
art. 1326 c.c.
La conclusione del contratto richiede proposta e accettazione idonee a integrare un valido accordo; la qualificazione del documento come proposta va valutata in concreto, in relazione alla sua idoneità a determinare il vincolo contrattuale.
art. 1321 c.c.
Il contratto presuppone incontro di volontà tra le parti individuate; la Corte ha escluso che vi fosse un contratto tra la società venditrice e l'azienda di trasporti.
art. 1325 c.c.
La validità del contratto richiede gli elementi essenziali; in mancanza di un accordo riconducibile al soggetto contraente, il contratto non si perfeziona.
art. 1372 c.c.
Il vincolo contrattuale sorge solo quando il contratto sia validamente concluso; in difetto non può pretendersi il prezzo sulla base del solo scambio di bozze o fax.
art. 1388 c.c.
La rappresentanza presuppone la spendita del nome del rappresentato; la censura ipotetica sulla rappresentanza è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione.
art. 1392 c.c.
La procura e la forma richiesta per il contratto del rappresentato devono risultare secondo le regole proprie del tipo di atto; nel caso la questione è rimasta assorbita o non decisiva.
art. 1498 c.c.
La censura sul momento di decorrenza del termine di pagamento è stata reputata irrilevante, perché assorbita dall'inesistenza del contratto e/o dalla mancata conclusione del rapporto.
art. 1460 c.c.
La questione dell'inadempimento reciproco e della mancata collaborazione della controparte è stata assorbita, perché non idonea a superare la prima ratio decidendi.
art. 332 c.p.c.
La notificazione del ricorso al soggetto non più parte soccombente, ma solo destinatario di litis denuntiatio, non escludeva il suo interesse a partecipare al giudizio di legittimità per difendere la propria estraneità, con diritto alle spese.
art. 13 d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice; refusi, imprecisioni o argomentazioni rafforzative non eliminano la validità della motivazione se la ratio decidendi resta comprensibile.
- In sede di legittimità, il ricorso deve colpire tutte le rationes decidendi autonome che sorreggono il dispositivo; se una ratio rimane intatta, il ricorso è inammissibile o infondato per difetto di interesse sulle ulteriori censure.
- La qualificazione di uno scambio di comunicazioni come proposta contrattuale non è astratta, ma va verificata in concreto secondo la sua idoneità a contenere gli elementi essenziali del contratto e a vincolare il destinatario con l'adesione.
- Quando dagli atti risulti che il potere di acquistare o stipulare apparteneva a un soggetto diverso da quello evocato in giudizio, non è sufficiente invocare lo scambio di bozze o fax per fondare la conclusione del contratto con il soggetto erroneamente convenuto.
- Le censure che investono solo argomentazioni ad abundantiam della sentenza impugnata sono inammissibili per difetto di interesse, perché non incidono sul dispositivo.
- Se una prima ratio decidendi è autonoma e sufficiente a definire la controversia, le doglianze dirette contro una seconda ratio sono inammissibili quando, anche se accolte, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione.
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