Sentenza n. 972/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione del Direttore di S.C.R. Piemonte del 02.03.2026, nella parte in cui dispone di approvare i verbali e gli esiti delle operazioni di gara e di aggiudicare il Lotto 3 (CIG: B4D450739C) al RTI Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. (ora Poliedra Sanità S.r.l.) / G.M. Medica S.r.l. / Attihospital S.r.l / Mec.San Service S.r.l; - della nota della stazione appaltante prot. n. U.0003734.03-03-2026, avente ad oggetto “Gara regionale centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara SCR n. 084-2024). Lotto 3 - Comunicazione aggiudicazione ex art. 90 comma 1, lett. b) e comunicazione ex art. 36 comma 3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.”; - della proposta di aggiudicazione, di tutti i verbali di gara, nelle parti censurate in narrativa; - in subordine, del bando, del disciplinare di gara e dei relativi allegati, nelle parti censurate in narrativa; nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ove medio tempore stipulata, e degli ordinativi di fornitura, ove nelle more già attivati, e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al lotto 1 di interesse, in favore della ricorrente ed il subentro della stessa nella relativa convenzione e nei contratti attuativi, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 3 della gara regionale per il servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie, con i relativi atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quarta classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 3 al RTI Poliedra e gli atti presupposti, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia della convenzione e degli eventuali ordinativi, il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Ha dedotto: a) la violazione dell'art. 107 del d.lgs. n. 36 del 2023, del disciplinare e del capitolato, sostenendo che il piano formativo del RTI aggiudicatario non garantisse il monte minimo di 20 ore annue per ciascun componente del presidio e che alcuni corsi non fossero computabili; b) la violazione degli artt. 95, 98 e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, per carenza del requisito di capacità tecnico-professionale relativo all'esecuzione di un servizio analogo comprendente almeno 20.000 apparecchiature appartenenti ad almeno 50 classi tecnologiche, assumendo che Poliedra avesse partecipato a precedenti raggruppamenti con una quota inferiore e non potesse valorizzare l'intera esperienza; c) la mancata esclusione del RTI Adiramef, la cui offerta non avrebbe garantito almeno un tecnico reperibile per ciascun presidio operativo; d) la violazione del disciplinare e l'eccesso di potere nella valutazione del sub-criterio relativo al magazzino di materiali usurabili, lamentando disparità di trattamento rispetto al RTI Polygon e una penalizzazione indebita della propria offerta; e) in via subordinata, l'illegittimità del disciplinare per omessa previsione del criterio premiale sulla certificazione della parità di genere; f) sempre in via subordinata, l'illegittimità dei criteri di valutazione tecnica, ritenuti eccessivamente fondati su meccanismi automatici, quantitativi e tabellari, nonché non idonei a verificare la sostenibilità delle prestazioni aggiuntive offerte.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni di inammissibilità perché infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto: la documentazione prodotta dalla stazione appaltante dimostra che il piano formativo del RTI Poliedra rispetta il capitolato. I corsi contestati rientrano nelle macrocategorie previste, in particolare nell'organizzazione logistica e gestionale riferita alle figure di coordinamento. L'inciso finale dell'art. 6.1 del capitolato, relativo alle figure di coordinamento, si riferisce sia all'obbligo delle dieci ore nelle materie da a) a e), sia a quello delle dieci ore sulla materia f); inoltre, per tali figure non opera il monte ore né la distinzione per macrocategorie nello stesso modo previsto per il restante personale. La valutazione della commissione è comunque espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento, qui non ravvisabili. Anche il secondo motivo è stato respinto: il disciplinare stabiliva che il requisito dei servizi analoghi dovesse essere posseduto dal raggruppamento nel complesso e non imponeva un calcolo pro quota. La stazione appaltante poteva quindi valorizzare l'esperienza maturata da Poliedra nell'ambito di un precedente RTI senza ridurla in proporzione alla quota interna di partecipazione, coerentemente con la natura unitaria del servizio e con la finalità del requisito, diretto a verificare l'esperienza complessiva nella gestione di commesse complesse. Le certificazioni delle Aziende sanitarie attestavano inoltre un numero di apparecchiature ampiamente superiore alla soglia richiesta. Il terzo motivo è stato respinto perché la relazione tecnica di Adiramef prevedeva più tecnici in turnazione, un calendario delle reperibilità e risorse distribuite nei diversi presidi; l'espressione relativa a un tecnico sempre disponibile poteva essere interpretata come garanzia di almeno un tecnico reperibile per ciascun presidio, non come presenza di un'unica risorsa per l'intero lotto. Il quarto motivo è stato respinto: la stessa ricorrente aveva riconosciuto di non avere fornito un'elencazione completa dei materiali per tipologia, produttore e modello, limitandosi a descrivere la gestione delle scorte. Non vi erano quindi errori manifesti nell'attribuzione del punteggio. Il limite di 60 pagine della relazione tecnica non era assistito da sanzioni espulsive o da automatismi di stralcio; gli allegati tecnici non obbligatori non erano perciò vietati e potevano essere valutati dalla commissione. Il quinto motivo è stato respinto per carenza di utilità concreta: tutti gli operatori collocati in graduatoria, compresa l'aggiudicataria e la ricorrente, possedevano la certificazione della parità di genere, sicché l'eventuale introduzione del criterio premiale non avrebbe modificato la graduatoria né l'aggiudicazione. Il sesto motivo è stato respinto: l'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 rimette alla stazione appaltante un'ampia discrezionalità nella scelta dei criteri, purché connessi all'oggetto dell'appalto e idonei al confronto concorrenziale. Il disciplinare distingueva coerentemente criteri discrezionali, quantitativi e tabellari, associandoli rispettivamente a profili qualitativi, numericamente misurabili o oggettivamente verificabili. La verifica di alcune prestazioni dichiarate poteva essere svolta nella fase esecutiva. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 2.500, oltre accessori, a ciascuna di S.C.R. Piemonte, Polygon, Poliedra e Adiramef; spese compensate nei confronti del Consorzio Mediterraneo.
Norme richiamate
art. 107 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla contestata conformità dell'offerta formativa dell'aggiudicatario alle prescrizioni della gara; la censura è stata respinta.
art. 6.1 del capitolato di gara
Il piano di formazione dovrà prevedere un minimo di 20 ore annue per ciascun componente del presidio, di cui almeno 10 in una o più delle attività di cui lettere da a) ad e) e almeno 10 ore sulla categoria f), ad eccezione delle figure di coordinamento
L'inciso relativo alle figure di coordinamento si riferisce a entrambi gli obblighi formativi; le macrocategorie non impongono moduli rigidamente predeterminati e consentono autonomia organizzativa.
art. 6.3, lett. a), del disciplinare di gara
Il concorrente deve aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del bando, un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura che abbia comportato la gestione, in un unico contratto, di almeno 20.000 apparecchiature / tecnologie sanitarie rientranti in almeno 50 classi tecnologiche
Il requisito di capacità tecnico-professionale è stato verificato sulla base dell'esperienza complessiva documentata, senza applicazione di una riduzione pro quota non prevista dal disciplinare.
art. 6.4 del disciplinare di gara
Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente articolo 6.3 lett. a) richiesto in relazione alla prestazione oggetto d’appalto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso
La clausola escludeva il calcolo pro quota dell'esperienza pregressa e consentiva di considerare il requisito unitariamente in capo al raggruppamento.
art. 68 d.lgs. 36/2023
La regola della corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione non si applica automaticamente agli appalti di servizi, normalmente unitari e non scindibili, salvo diversa previsione della lex specialis.
art. 108 d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella predeterminazione dei criteri di aggiudicazione, purché siano connessi all'oggetto dell'appalto e consentano un confronto concorrenziale sui profili tecnici; sono ammissibili anche criteri quantitativi e tabellari automatici.
art. 46-bis d.lgs. 198/2006
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'omessa previsione di un criterio premiale sulla parità di genere; la censura è stata respinta per assenza di utilità concreta, poiché tutti i concorrenti rilevanti possedevano la certificazione.
art. 5 l. 162/2021
Richiamato insieme alla disciplina sulla parità di genere; l'omissione del criterio premiale non è stata ritenuta lesiva della posizione della ricorrente perché non avrebbe alterato la graduatoria.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato è stato valorizzato, insieme al principio di conservazione degli atti, per escludere l'annullamento del disciplinare in assenza di incidenza concreta sulla graduatoria.
artt. 30 e 124 c.p.a.
Richiamati per le domande risarcitorie e di tutela in forma specifica, rimaste assorbite dal rigetto della domanda di annullamento.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa avvertenza alle parti.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Richiamato per la trattazione camerale del rito appalti e per l'avviso alle parti prima della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Negli appalti di servizi, quando la lex specialis stabilisce che il requisito dei servizi analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso e non prevede un calcolo pro quota, la stazione appaltante può valorizzare l'esperienza complessiva maturata da un'impresa nell'ambito di un precedente raggruppamento, senza ridurla automaticamente in proporzione alla quota interna di partecipazione, purché l'esperienza sia adeguatamente documentata.
- La corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione non si applica automaticamente agli appalti di servizi, normalmente caratterizzati da prestazioni unitarie e non scindibili; una diversa regola può derivare dalla lex specialis, che deve prevederla in modo chiaro.
- Le prescrizioni di un capitolato relative alla formazione del personale devono essere interpretate secondo il loro tenore complessivo e la funzione del servizio: in assenza di una predeterminazione rigida dei contenuti, corsi trasversali e gestionali possono essere ricondotti alle macrocategorie previste, specialmente quando riguardano figure di coordinamento.
- La valutazione delle offerte tecniche e della pertinenza dei contenuti formativi appartiene alla discrezionalità tecnica della commissione di gara ed è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
- Sono legittimi criteri di aggiudicazione discrezionali, quantitativi o tabellari, anche automatici, se ciascuna tipologia è coerentemente collegata alla caratteristica dell'offerta da valutare, i criteri sono connessi all'oggetto dell'appalto e consentono un confronto concorrenziale effettivo.
- L'omessa previsione di un criterio premiale nella lex specialis non determina l'annullamento della gara quando sia dimostrato che la sua introduzione non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta per il ricorrente né modificato la graduatoria o l'aggiudicazione.
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