Sentenza n. 12411/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.U.0001460.30-06-25 del 30-06-2025 - come sostituito e rettificato dal Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.U.0001490.04-07-25 del 04-07-2025 con cui è stata disposta l'approvazione degli “elenchi dei candidati delle procedure concorsuali di cui al DDG 2575/2023 e al DDG 2576/2023, risultanti idonei ai sensi dell'art.2, c.1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, per la regione Lazio e per le regioni aggregate al Lazio ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali suddette.”, IDONEI 30% classe di concorso A047, e successive rettifiche, modifiche ed integrazioni; - del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio .pi.AOODRLA.RegistroDecreti.U.0064901.30-07-25 del 30-07-2025 e relativi allegati, successive rettifiche, modifiche ed integrazioni; - del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.R.0002313.29-08-25 del 29-08-2025 e relativi allegati, successive rettifiche, modifiche ed integrazioni, aventi ad oggetto nomine docenti e assegnazioni sedi; e successivi provvedimenti di rettifica e scorrimenti, operazioni di scelta sede e conferimenti; - della graduatoria di merito comprensiva degli idonei, allo stato, non pubblicata e dell'erroneo ed illegittimo punteggio attribuito al Prof. Volpacchio Antonio; - nonché avverso il provvedimento USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroUfficiale.U.00078549.12-09-25 del 12-09-2025, di riscontro e diniego all'istanza di accesso agli atti presentata a mezzo pec il 31.07.2025, avente ad oggetto la graduatoria impugnata e i candidati con punteggio uguale e/o inferiore alla ricorrente pari a 199,75 punti, accesso atti dati controinteressati individuati ai fini della impugnazione, nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di formazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie del concorso docenti per la classe A047, nomine e assegnazioni di sede, nonché diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A047, dichiarando un'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. Dopo il superamento delle prove scritta e orale, gli erano stati attribuiti 194,75 punti, senza inclusione tra i vincitori. Contestava la mancata attribuzione di ulteriori 5 punti previsti dal punto A.1.3 della Tabella B allegata al bando, relativo alle abilitazioni specifiche conseguite attraverso percorsi diversi da quelli indicati al punto A.1.2, anche se conseguite all'estero e riconosciute ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. Deduceva l'erroneità della graduatoria, la violazione della lex specialis e della tabella dei titoli, l'eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza, la violazione della par condicio e dei principi in materia di concorsi pubblici, nonché la violazione degli artt. 3 e 97, comma 3, Cost. Impugnava inoltre il diniego di accesso agli atti relativo alla graduatoria e ai candidati collocati in posizione utile o con punteggio uguale o inferiore. Nel corso del giudizio, a seguito della tutela cautelare, l'amministrazione aveva riesaminato la posizione e attribuito provvisoriamente i 5 punti, condizionandone gli effetti all'esito del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati nei limiti dell'interesse del ricorrente. Ha ritenuto illogica e contraddittoria la condotta amministrativa: lo stesso titolo estero era stato valutato ai sensi del punto A.1.1 della Tabella B, ma non era stato considerato ai fini del punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.1.3. Il testo della lex specialis stabilisce chiaramente che il punteggio A.1.3 è aggiuntivo rispetto a quello A.1.1 e comprende le abilitazioni conseguite all'estero e riconosciute ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. La lettura è stata confermata anche dalla FAQ ministeriale n. 29, secondo cui il punteggio aggiuntivo spetta al candidato che partecipi con l'abilitazione specifica e che i titoli di cui ai punti A.1.2 e A.1.3 sono riconosciuti dalla commissione, senza necessità di specifica dichiarazione. L'accoglimento è stato ritenuto fondato anche indipendentemente dall'applicazione del soccorso istruttorio. L'amministrazione è stata quindi obbligata ad adottare ogni determinazione conseguente al riconoscimento dei 5 punti. Le spese sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
D.M. 26 ottobre 2023, n. 205
Disciplina il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria.
D.D. 6 dicembre 2023, n. 2575
Bando della procedura concorsuale cui ha partecipato il ricorrente.
Punto A.1.1 della Tabella B allegata al bando
Base normativa della valutazione iniziale del titolo abilitante estero, cui erano stati attribuiti 2,5 punti.
Punto A.1.3 della Tabella B allegata al bando
In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l’attribuzione di ulteriori PUNTI 5.
Prevede un punteggio aggiuntivo di 5 punti per la tipologia di abilitazione dichiarata dal ricorrente, cumulabile con il punteggio previsto dal punto A.1.1.
Art. 2, comma 1, d.l. 7 aprile 2025, n. 45
Prevede l'integrazione degli idonei nella misura del 30%, rilevante per la graduatoria contestata.
D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, rilevante per il riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero.
Massime di principio
- Quando la lex specialis di un concorso prevede che un punteggio relativo a un titolo abilitante sia aggiuntivo rispetto a un precedente punteggio e includa espressamente titoli conseguiti all'estero e riconosciuti secondo la normativa applicabile, l'amministrazione deve attribuire entrambi i punteggi se il candidato possiede quel titolo e lo utilizza quale titolo di accesso.
- È illogica e contraddittoria la valutazione amministrativa che riconosce un titolo abilitante ai fini dell'accesso o del punteggio base, ma lo considera inidoneo ai fini del punteggio aggiuntivo previsto dalla stessa tabella di valutazione, senza una specifica ragione giustificativa.
- Se il bando stabilisce che determinati punteggi sono riconosciuti d'ufficio dalla commissione sulla base della tipologia di abilitazione dichiarata, la mancata attribuzione non può essere giustificata dall'assenza di una distinta dichiarazione del candidato né richiede necessariamente l'attivazione del soccorso istruttorio.
- Le FAQ pubblicate dall'amministrazione possono confermare il significato testuale della lex specialis e orientare l'interpretazione della disciplina concorsuale, senza poter derogare alle prescrizioni del bando.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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