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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12934/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la sua responsabilità. La difesa ha dedotto, in forma cumulativa e non specifica, violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di reato contestata e vizio di motivazione sotto tutti i profili di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, l'esistenza dei riscontri probatori tratti anche da immagini video, l'intento di impossessamento del bene altrui durante l'aggressione e la valutazione della sussistenza di una condotta ingiusta della vittima, della tenuità del danno e dell'effettività del risarcimento. La Corte ha però rilevato che tali censure erano inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre, le doglianze erano formulate in modo promiscuo, perplesso e aspecifico, senza indicazione puntuale dei singoli vizi motivazionali e delle parti della motivazione censurate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero i limiti del sindacato di legittimità, perché sollecitavano una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, e perché erano formulati in modo aspecifico e promiscuo ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La violazione di legge può essere dedotta solo contestando la riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici di merito, alla fattispecie astratta; non è consentito usare tale vizio per chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti della mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti processuali specificamente indicati; non consente di censurare la mera persuasività della motivazione o di proporre una lettura alternativa delle prove.

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso deve essere specifico; è inammissibile la censura cumulativa e promiscua che non distingua chiaramente i singoli profili di doglianza.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione del fatto.
  • Il motivo che deduce la violazione di legge deve confrontarsi con la fattispecie astratta e non può risolversi nella contestazione della lettura delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione è scrutinabile solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica, internamente contraddittoria o incompatibile con atti processuali specificamente indicati e decisivi; non sono ammissibili censure sulla mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Il travisamento della prova rileva solo quando l'errore incida in modo decisivo sull'intero ragionamento probatorio; restano precluse le contestazioni che attengono alla mera interpretazione dei dati processuali.
  • È inammissibile il ricorso che cumulativamente e promiscuamente invochi più vizi senza una puntuale separazione delle doglianze e senza specifico richiamo alle parti della motivazione censurate.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa, anche se parte civile, e la ricerca di riscontri esterni appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione analitica e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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