Cassazione Penale, Sentenza n. 23220/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione del nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n. 150/2022. I fatti (furto di energia elettrica, commesso prima del 30/12/2022) erano originariamente perseguibili solo a querela; la persona offesa non aveva presentato querela entro il termine transitorio stabilito dall'art. 85 d.lgs. 150/2022. Tuttavia, all'udienza del 14/02/2024 il pubblico ministero aveva contestato in via suppletiva l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio), circostanza che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il ricorrente ha sostenuto che tale contestazione suppletiva, intervenuta dopo la scadenza del termine per la querela, fosse inefficace e che il giudice dovesse declarare immediatamente l'improcedibilità per difetto di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza del 26/03/2026) secondo cui, quando è decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 senza che sia stata proposta querela, il giudice deve rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto priva di efficacia la contestazione suppletiva dell'aggravante effettuata dal pubblico ministero in udienza e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva proseguire per difetto di querela.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (comma 3)
La modifica apportata dal d.lgs. n. 150/2022 ha reso il delitto di furto, anche se aggravato, in linea generale perseguibile a querela della persona offesa, salvo le eccezioni espressamente previste dal nuovo comma 3.
art. 625 cod. pen. (comma 1, n. 7)
La circostanza aggravante "su cose destinate a pubblico servizio" resta rilevante ai fini della procedibilità: quando sussiste, può rendere il reato procedibile d'ufficio secondo la nuova formulazione normativa.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i) e art. 85)
L'art. 2 ha modificato la procedibilità del reato di furto; l'art. 85 dispone un regime transitorio per i fatti anteriori al 30/12/2022 stabilendo che il termine per proporre la querela (tre mesi) decorre dal 30/12/2022 se la persona offesa era già a conoscenza del fatto.
art. 129 cod. proc. pen.
Il giudice deve rilevare d'ufficio e immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela quando questa condizione di procedibilità viene meno; alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite tale obbligo si applica anche nei casi disciplinati dall'art. 85 d.lgs. 150/2022.
art. 124 cod. pen. (termine della querela)
Fissa il termine ordinario di tre mesi per la proposizione della querela; il d.lgs. 150/2022, art. 85, ha disciplinato la decorrenza di tale termine per i fatti anteriori alla riforma.
art. 517 cod. proc. pen. e art. 521 cod. proc. pen. (riferimenti procedurali)
Richiamati nel ricorso e nella motivazione come norme connesse alla modificazione dell'imputazione e ai vizi procedurali; la Corte ha ritenuto che la modificazione dell'imputazione in udienza non possa supplire all'assenza della querela dopo il decorso del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022.
Massime di principio
- Quando una riforma rende un reato perseguibile a querela per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore, verificare sempre il termine transitorio (art. 85 d.lgs. 150/2022) e la data dalla quale decorre il termine per la proposizione della querela.
- Se il termine transitorio per la proposizione della querela è decorso senza che la persona offesa abbia agito, il giudice deve rilevare immediatamente l'improcedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; la successiva contestazione di un'aggravante da parte del pubblico ministero non può sanare la mancanza.
- Il pubblico ministero non può trasformare efficacemente, dopo la scadenza del termine per la querela, un reato perseguibile a querela in reato procedibile d'ufficio mediante una contestazione suppletiva; in tali casi prevale l'obbligo del giudice di dichiarare l'improcedibilità.
- Per la difesa, in casi analoghi, è cruciale chiedere la declaratoria di improcedibilità non appena risulti decorso il termine previsto dal regime transitorio; viceversa chi esercita l'azione civile o la persona offesa deve vigilare sui termini per non precludere la perseguibilità.
- In presenza di dubbi interpretativi su efficacia di contestazioni suppletive dopo la riforma, occorre verificare l'eventuale pronunciamento delle Sezioni Unite o orientamenti più recenti della Cassazione, perché possono determinare la regola sulla rilevabilità d'ufficio dell'improcedibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23033/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23036/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23040/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23041/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23042/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23043/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →