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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05391/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda contributi previdenziali richiesti dall'INPS alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta da un architetto nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritta la pretesa contributiva, considerando tardiva la richiesta dell'ente perché il termine di pagamento sarebbe scaduto il 16 giugno 2009 e l'avviso bonario era stato ricevuto solo il 30 giugno 2014; inoltre aveva escluso l'applicabilità del differimento del termine al 6 luglio 2009 previsto dal d.P.C.M. 4 giugno 2009, sul presupposto che non fosse provato che il professionista rientrasse tra i contribuenti soggetti agli studi di settore. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, delle norme sulla decorrenza della prescrizione e delle disposizioni che avevano differito i termini di pagamento, sostenendo che il differimento al 6 luglio 2009 si applicasse a tutti i contribuenti esercenti attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e che, quindi, la pretesa non era prescritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'INPS, rilevando che il termine di pagamento dei contributi era stato differito al 6 luglio 2009 dal d.P.C.M. 4 giugno 2009 e che tale differimento riguardava tutti i contribuenti per attività economiche soggette a studi di settore, non solo quelli concretamente assoggettati a tale regime fiscale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dichiarato improcedibile il ricorso incidentale del professionista per mancato deposito dell'atto in Cancelleria ai sensi dell'art. 369 c.p.c., con conseguente applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31

    La Gestione separata si applica anche ai professionisti che svolgano attività non coperta da altra forma previdenziale; la disciplina è letta in chiave di universalità e complementarità rispetto alle casse professionali.

  • d.P.C.M. 4 giugno 2009, art. 1, comma 1, lett. a)

    Ha differito al 6 luglio 2009 il termine di pagamento dei contributi per i contribuenti interessati dagli studi di settore; il differimento rileva ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    Richiamato come disciplina successiva in materia di scadenze contributive, nell'ambito del quadro normativo sui termini di versamento.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi.

  • art. 2941 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla disciplina della prescrizione.

  • art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997

    Concorre a regolare i termini di versamento e il meccanismo di differimento dei pagamenti contributivi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001

    Richiamato come parte del sistema normativo sui termini di versamento delle imposte e dei contributi collegati.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 16-21

    Richiamata nel complesso della disciplina sugli studi di settore e sulla platea dei contribuenti interessati.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione del ricorso incidentale in Cancelleria determina improcedibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato per richiamare per relationem precedenti conformi della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo e non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Quando un provvedimento amministrativo o regolamentare differisce il termine di versamento per una categoria di contribuenti individuata in relazione ad attività economiche soggette agli studi di settore, il differimento opera per tutti i soggetti appartenenti a quella categoria, non solo per chi sia concretamente assoggettato al relativo regime fiscale.
  • La decorrenza della prescrizione contributiva va accertata in base alla disciplina legale dei termini di pagamento e il giudice non è vincolato alle sole allegazioni delle parti se deve individuare la corretta questione di diritto.
  • La mancata iscrizione o l'esclusione da una cassa professionale non esclude, di per sé, l'obbligo di versamento alla Gestione separata quando l'attività professionale rientra nell'ambito residuale coperto da tale gestione.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale è improcedibile se non viene depositato in Cancelleria nel termine e con le modalità prescritte dall'art. 369 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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