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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3313/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del 24/02/2020 che aveva dichiarato irricevibile l'opposizione di Bevilacqua avverso il decreto del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro (20/04/2017) che aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancato versamento dell'anticipazione forfettaria e del contributo unificato. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 194, 285 e 299 del d.P.R. n.115/2002 e sostiene, in sintesi, che non esistono norme che consentano di dichiarare irricevibile l'opposizione nel rito sommario per la mancata effettuazione dei versamenti, che il controllo sui documenti dovrebbe spettare al funzionario di cancelleria e che il richiamo all'art. 285, comma 4, sarebbe inesatto e inconferente rispetto al caso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per il prosieguo. La Corte ha affermato che le controversie sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere interpretate in coerenza con i principi del procedimento penale (art. 99 d.P.R. 115/2002) e che il giudice non può sottrarsi al dovere di decidere sull'istanza rituale presentata, anche in assenza del versamento del contributo unificato o dell'anticipazione. Le norme che attribuiscono compiti di verifica al funzionario di cancelleria non possono giustificare la declaratoria di irricevibilità; inoltre nessuna disposizione del testo unico consente di dichiarare improcedibile l'opposizione ex art.99 per il mancato adempimento di obblighi di carattere fiscale, sotto pena di violazione del diritto di difesa ex art.24 Cost.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.115/2002 - art. 99

    Il procedimento previsto dall'art. 99 è assorto alle regole del procedimento penale; la controversia sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va governata, nei limiti, dai principi del processo penale e il giudice deve provvedere sull'istanza indipendentemente dal mancato versamento di contributi

  • d.P.R. n.115/2002 - art. 194

    Norma richiamata nel ricorso; la Corte non ha ritenuto decisivo il richiamo alle disposizioni che demandano compiti ai funzionari di cancelleria per giustificare l'irricevibilità dell'opposizione

  • d.P.R. n.115/2002 - art. 285

    Il richiamo all'art. 285, comma 4, nel provvedimento impugnato è stato ritenuto inconferente: le disposizioni riferite a compiti del funzionario di cancelleria non possono sostituire il dovere del giudice di decidere sull'istanza di patrocinio

  • d.P.R. n.115/2002 - art. 299

    Articolo citato dal ricorrente; la Corte ha comunque ribadito che nessuna norma del testo unico autorizza a dichiarare improcedibile l'opposizione ex art.99 per il mancato pagamento di oneri fiscali connessi al processo penale

  • Costituzione della Repubblica Italiana - art. 24

    Principio costituzionale dell'effettività del diritto di difesa utilizzato dalla Corte per escludere che l'assenza di versamenti fiscali possa privare il soggetto del rimedio giurisdizionale relativo al patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • Le opposizioni avverso provvedimenti sul patrocinio a spese dello Stato connessi a procedimenti penali devono essere trattate secondo i principi del processo penale; il giudice è tenuto a decidere sull'istanza anche in assenza del versamento di contributi
  • L'assenza del versamento dell'anticipazione o del contributo unificato non autorizza, di per sé, la dichiarazione di irricevibilità o improcedibilità dell'opposizione ex art.99 d.P.R. 115/2002
  • Le norme che attribuiscono compiti di mera verifica al personale di cancelleria non possono sostituire l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'istanza di ammissione al patrocinio
  • In crisi procedurali analoghe è opportuno richiamare il principio costituzionale dell'effettività del diritto di difesa (art.24 Cost.) e invocare il corretto inquadramento della controversia nell'ambito del processo penale
  • Se si subisce una declaratoria di irricevibilità per mancati versamenti collegati al patrocinio, è ragionevole proporre ricorso alla Corte competente per far valere l'obbligo del giudice di decidere e la tutela dell'effettività del diritto di difesa

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