Cassazione Civile, Sentenza n. 24729/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di liquidazione dei compensi per il difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio; il ricorrente contestava che la liquidazione (€ 1300) fosse incongrua e avrebbe dovuto essere determinata secondo i criteri tabellari del D.M. 55/2014, portando a un importo maggiore (€ 2280 secondo il ricorrente).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 e delle tabelle del D.M. 55/2014, il massimo liquidabile corrisponde alla somma dei valori tabellari medi per le fasi effettivamente svolte, ridotta della percentuale prevista (un terzo nel caso), e che la corretta quantificazione avrebbe portato a un importo superiore a quello liquidato (€ 1300). L'ordinanza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 82)
L'onorario e le spese del difensore sono liquidati osservando la tariffa professionale in modo che non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti; il massimo liquidabile corrisponde alla somma dei valori tabellari medi per le fasi effettivamente svolte, con la riduzione percentuale prevista dalla legge.
Decreto Ministeriale 55/2014 (art. 12 e art. 15 della tabella allegata)
Le tabelle fissano i valori tabellari (valori medi) da utilizzare per il calcolo degli onorari nelle varie fasi processuali; l'art. 12 (richiamato nel ricorso) e la tabella (art.15) sono stati utilizzati per determinare l'ammontare massimo e la corretta percentuale di riduzione applicabile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 170)
Disciplina il sindacato sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione nel giudizio di riparto/liquidazione per patrocinio a spese dello Stato; il giudice dell'opposizione riesamina la congruità della liquidazione.
Codice di Procedura Civile (art. 291)
Norma sulla rinnovazione della notifica; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata o tardiva rinnovazione può essere sanata con una valida notifica successiva prima della dichiarazione di inammissibilità, riconoscendo la regolarizzazione del contraddittorio nel caso concreto.
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito (art. 23, comma 8-bis)
Richiamato quale disposizione procedurale riguardante la rimessione della causa in pubblica udienza e la modalità di decisione adottata dalla Corte (contestualizzazione procedurale).
Massime di principio
- Nelle liquidazioni per patrocinio a spese dello Stato il riferimento normativo prioritario è l'art. 82 D.P.R. 115/2002: il tetto massimo si calcola sommando i valori tabellari medi per le fasi effettivamente svolte e applicando la riduzione percentuale prevista dalla legge.
- Qualsiasi protocollo o intesa locale non può avere efficacia contraria alla disciplina nazionale: il giudice deve verificare la conformità del decreto ai valori tabellari e alla disposizione che impone il limite dei valori medi.
- In sede di opposizione a decreto di liquidazione il giudice deve riesaminare la congruità e la corretta applicazione delle tabelle; un errore nella determinazione del quantum è motivo valido di cassazione e rinvio.
- Difetti di notifica o di rinnovazione possono essere sanati se, prima che venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente effettua una valida notifica e la controparte si costituisce senza eccepire, perché prevale l'effettività del contraddittorio.
- Non è ammesso introdurre nuovi motivi o censure in memorie illustrative se non erano presenti nel ricorso originario; le memorie hanno funzione esplicativa e non possono cambiare il perimetro dell'impugnazione.
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