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Sentenza

Sentenza n. 3220/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del decreto di archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso soggiorno 061423646890 adottato dal Questore di Milano e notificato al ricorrente in data 16.12.2022, e di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente.

Giustizia amministrativa202300385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di archiviazione per disinteresse dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Milano, il 16 dicembre 2022, ha archiviato per disinteresse la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, sostenendo che avrebbe dovuto essere valutata l'attuale esistenza di concrete prospettive di inserimento sociale e lavorativo, indipendentemente dalla precedente vicenda procedimentale. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 286/1998 e l'eccesso di potere per errata valutazione dei fatti e omessa istruttoria, sostenendo che l'archiviazione della precedente domanda, adottata nel 2016 e asseritamente non conosciuta, non avrebbe impedito alla Questura di rivalutare la sua posizione alla luce della nuova istanza. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima l'archiviazione dell'istanza. Il giudice ha valorizzato la precedente istanza relativa al medesimo titolo, definita con provvedimento di archiviazione del 9 maggio 2016, non impugnato e quindi divenuto inoppugnabile. Da tale provvedimento derivava l'assenza, dal 2016, di un titolo legittimante la permanenza del ricorrente in Italia. Il decreto del 2022 è stato quindi considerato espressione necessitata della precedente definizione sfavorevole della vicenda. Il ricorrente non ha indicato elementi plausibili che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto condurre a un diverso esito. Inoltre, l'istruttoria non ha evidenziato lo svolgimento di attività lavorativa dopo l'agosto 2015 né fornito un principio di prova dell'inserimento sociale e lavorativo allegato. Il TAR ha pertanto escluso la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo e ha ritenuto infondate le censure di difetto di motivazione, travisamento ed omessa istruttoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del permesso di soggiorno è stata applicata nel senso che il rinnovo presuppone la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto legittimanti la permanenza dello straniero, non ravvisati in presenza di un precedente provvedimento di archiviazione non impugnato e dell'assenza di attività lavorativa documentata.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione all'obbligo di esaminare la nuova istanza di rinnovo, ma il TAR ha ritenuto che la precedente definizione negativa non impugnata e l'assenza di nuovi elementi dimostrativi dell'inserimento lavorativo e sociale escludessero i presupposti per il rilascio del titolo.

Massime di principio

  • Un provvedimento di archiviazione o diniego relativo a una precedente istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, se non impugnato, diviene inoppugnabile e consolida la definizione sfavorevole della relativa vicenda procedimentale.
  • La presentazione di una nuova istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non impone una rivalutazione favorevole della posizione dello straniero quando non siano allegati e dimostrati elementi nuovi idonei a superare la precedente definizione negativa e a comprovare la permanenza dei requisiti di soggiorno.
  • L'assenza di un titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale e la mancata prova dello svolgimento di attività lavorativa costituiscono elementi idonei a escludere la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
  • Le censure di difetto di istruttoria e motivazione non possono essere accolte quando il ricorrente non fornisca un puntuale riscontro agli elementi istruttori posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento e non indichi quali ulteriori elementi avrebbero potuto condurre a un diverso esito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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