Sentenza del 22/11/2019 n. 431 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accisa su gasolio per autotrazione - società esercente attività di trasporto persone - versamento in misura ordinaria anziché in quella ridotta di cui al n.4 bis della Tab.allegata al D.Lgs.504/1995 - diritto al rimborso di quanto versato in più - spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva versato, per il secondo, terzo e quarto trimestre 2016, l’accisa ordinaria sul gasolio per autotrazione invece dell’aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale. Ha quindi chiesto il rimborso di 20.456,64 euro, sostenendo che l’art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995, nella parte in cui non includeva il noleggio di autobus con conducente tra le attività agevolate, fosse incompatibile con l’art. 7 della direttiva 2003/96/CE. L’Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo applicabile esclusivamente la disciplina nazionale e sostenendo che la direttiva non fosse direttamente applicabile.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso, ritenendo l’art. 7 della direttiva 2003/96/CE sufficientemente preciso, incondizionato e direttamente invocabile nei confronti dello Stato. La direttiva include nella nozione di gasolio commerciale anche quello utilizzato per il trasporto regolare o occasionale di passeggeri con veicoli delle categorie M2 o M3 e non consente una definizione nazionale più restrittiva. È stato quindi disapplicato, per il caso concreto, l’art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995, annullato il diniego dell’Ufficio e riconosciuto il diritto della società al rimborso delle somme versate in eccesso. Il rimborso non è stato subordinato alla prestazione di garanzia. Le spese di lite sono state compensate integralmente per la complessità e la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 7 della Direttiva 2003/96/CE
Il gasolio commerciale utilizzato come propellente comprende il gasolio impiegato per il trasporto di merci e per il trasporto regolare o occasionale di passeggeri effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3.
La disposizione è stata ritenuta sufficientemente precisa e incondizionata, quindi direttamente applicabile nei confronti dello Stato. La definizione europea di gasolio commerciale è stata considerata ampia e non derogabile mediante una disciplina nazionale più restrittiva.
Art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995
Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli utilizzati per determinati scopi individuati dalla norma.
La norma nazionale, nella parte in cui escludeva l’attività di noleggio di autobus con conducente dal beneficio dell’accisa ridotta, è stata ritenuta incompatibile con l’art. 7 della direttiva 2003/96/CE e quindi disapplicata nel caso concreto.
D.Lgs. 26/2007
È stato richiamato quale intervento legislativo italiano volto a dare attuazione alla direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, n. 4-bis
Prevede l’aliquota ridotta applicabile al gasolio commerciale. Il giudice ha riconosciuto che tale agevolazione spettava anche alla società operante nel trasporto passeggeri, in applicazione diretta della disciplina europea.
Art. 4-ter, comma 1, lettera f), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
È la disposizione che ha introdotto l’art. 24-ter nel Testo Unico delle Accise. La sua applicazione è stata esclusa nella parte incompatibile con la direttiva europea.
Massime di principio
- Quando una direttiva europea contiene una disciplina sufficientemente precisa e incondizionata e lo Stato l’ha recepita tardivamente o in modo errato, il privato può invocarla direttamente contro un’amministrazione pubblica.
- Una norma nazionale che restringe una categoria agevolata definita in modo più ampio dalla direttiva europea può essere disapplicata dal giudice nazionale, limitatamente al caso concreto.
- Per stabilire il diritto all’aliquota ridotta sul gasolio commerciale occorre verificare non solo la disciplina nazionale, ma anche la definizione europea, che comprende il trasporto regolare o occasionale di passeggeri con veicoli M2 o M3.
- Le circolari e gli atti interni dell’amministrazione finanziaria non possono prevalere sulla legge europea direttamente applicabile né costituire da soli una base valida per negare un rimborso.
- Il riconoscimento del rimborso richiede comunque la prova dell’effettivo versamento dell’accisa, dell’utilizzo del carburante per l’attività agevolata e del rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa applicabile.
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