Sentenza del 22/11/2019 n. 6516 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Reddito da lavoro dipendente - Erogazioni liberali percepite in relazione al rapporto di lavoro - Riduzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai dipendenti - Assimilabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che le riduzioni tariffarie costituiscano reddito di lavoro dipendente, in quanto assimilabili a erogazioni liberali percepite in relazione al rapporto di lavoro. Tale qualificazione fiscale vale anche quando il beneficio viene fruito dopo la cessazione del rapporto, poiché il collegamento con il precedente rapporto lavorativo è sufficiente e non è necessario che l'erogazione avvenga mentre il rapporto è ancora in corso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale delle riduzioni tariffarie applicate sulla fornitura di energia elettrica ai dipendenti dell'impresa erogatrice, comprese quelle riconosciute dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Si contestava, in sostanza, se tali benefici dovessero essere considerati reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986.
Norme richiamate
Art. 51, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Rientrano nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro. La norma è stata interpretata in senso ampio, includendo anche le riduzioni tariffarie concesse dal datore o dall'impresa erogatrice ai dipendenti, persino dopo la cessazione del rapporto, quando il beneficio trova origine nel rapporto lavorativo.
Massime di principio
- I vantaggi economici collegati al rapporto di lavoro possono costituire reddito imponibile anche se non sono corrisposti sotto forma di denaro, ma consistono in sconti, agevolazioni o riduzioni tariffarie.
- Per stabilire se un beneficio è reddito di lavoro dipendente occorre verificare il suo collegamento causale con il rapporto di lavoro, non soltanto il momento in cui viene materialmente fruito.
- La cessazione del rapporto di lavoro non esclude automaticamente l'imponibilità di un beneficio: se l'agevolazione deriva dal precedente rapporto, può continuare a essere qualificata come reddito di lavoro dipendente.
- Le erogazioni liberali e i benefit concessi ai dipendenti devono essere valutati secondo il loro valore economico e possono essere imponibili anche quando non rappresentano una retribuzione ordinaria.
- In situazioni analoghe, la verifica principale consiste nell'accertare se il beneficio sia stato riconosciuto proprio in ragione della qualità di dipendente, ex dipendente o del precedente rapporto lavorativo.
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