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Sentenza

Sentenza del 24/04/2018 n. 4814 - Comm. Trib. Prov. Catania

Accertamento imposta sulla base di studi di settore -Obbligo di contraddittorio preventivo - Onere dimostrazione applicabilità in concreto dello "standard" prescelto incombe sull'Amministrazione Finanziaria - Mancanza - Nullità dell'accertamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato un accertamento fiscale fondato sull'applicazione di parametri o studi di settore, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato l'effettiva applicabilità dello standard prescelto alla sua situazione concreta e che non fosse stato correttamente instaurato il contraddittorio preventivo.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che l'accertamento standardizzato costituisca un sistema di presunzioni semplici e che la gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi non derivino automaticamente dagli studi di settore. L'Amministrazione deve attivare obbligatoriamente il contraddittorio con il contribuente e dimostrare l'applicabilità concreta dello standard utilizzato. In mancanza di tale dimostrazione, l'accertamento è privo di un elemento essenziale e deve essere dichiarato nullo. Il giudice tributario può comunque valutare liberamente sia l'applicabilità dello standard sia le prove contrarie fornite dal contribuente.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 331 del 1993, articolo 62-bis, convertito dalla Legge n. 427 del 1993

    La norma costituisce il fondamento degli studi di settore. La sua applicazione non consente tuttavia di presumere automaticamente la fondatezza della pretesa fiscale: l'Amministrazione deve dimostrare la riferibilità dello standard al caso concreto e confrontarsi preventivamente con il contribuente.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26635 del 2009

    Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui efficacia probatoria si consolida attraverso il contraddittorio preventivo con il contribuente. L'omessa instaurazione del contraddittorio determina la nullità dell'accertamento.

Massime di principio

  • Un accertamento basato su studi di settore o parametri non è automaticamente valido solo perché il contribuente si discosta dallo standard statistico.
  • L'Amministrazione deve spiegare e provare perché lo standard prescelto sia concretamente applicabile all'attività e alle caratteristiche del contribuente.
  • Il contraddittorio preventivo con il contribuente è un passaggio essenziale; la sua omissione può comportare la nullità dell'accertamento.
  • Il contribuente deve avere la possibilità di fornire elementi specifici, anche documentali, idonei a spiegare lo scostamento dallo standard.
  • Il giudice tributario può valutare autonomamente sia la correttezza dell'applicazione dello studio di settore sia la controprova offerta dal contribuente.
  • In assenza di una concreta dimostrazione dell'applicabilità dello standard, l'accertamento è carente di un elemento essenziale e deve essere annullato.

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