Ordinanza n. 208/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “San Pio” di Benevento n. 1004 del 23 ottobre 2025, pubblicata sulla piattaforma in data 27 ottobre 2025, recante aggiudicazione a A. De Mori a socio unico della gara indetta dalla medesima Azienda per l’affidamento quinquennale di 19 sistemi di emogasanalisi con fornitura di relativi materiali di consumo da destinare alle UU.OO. della medesima Azienda (CIG B4167155B6); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, segnatamente: (i) tutti i verbali di gara; (ii) la graduatoria stilata nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche; (iii) la nota di riscontro da parte della stazione appaltante della lettera trasmessa a mezzo pec da Siemens, prot. n. 15966 del 29 luglio 2025; la lex specialis di gara: il bando, il Disciplinare ed i suoi allegati (Capitolato Speciale d’Appalto – con i relativi allegati); e per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso; e per la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. il 23 dicembre 2025: per l’annullamento – previa sospensione -della relazione tecnica a firma della Commissione giudicatrice di gara, prot. 024/0025534/GEN/APE del 27 novembre 2025, depositata in pari data, avente il seguente oggetto “Riscontro Nota Prot. n. 25077 del 24-11-2025 “Richiesta istruttoria e trasmissione documenti – Ricorso TAR Napoli Siemens Healthcare S.r.l. c/ De Mori c/ A.O.R.N. “San Pio””, con la quale si contestano i motivi di ricorso avanzati da Siemens con riguardo alla valutazione dalla stessa effettuata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara quinquennale per la fornitura di 19 sistemi di emogasanalisi e relativi materiali di consumo, nonché gli atti di gara connessi; relazione tecnica della commissione giudicatrice impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa concorrente non aggiudicataria ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa controinteressata, deducendo vizi inerenti alla valutazione dell’offerta e, in particolare, alla ritenuta equivalenza prestazionale del prodotto offerto rispetto alla prescrizione della lex specialis relativa a un “sistema analitico completamente a cartuccia”. Sono stati impugnati anche i verbali di gara, la graduatoria, la risposta della stazione appaltante a una comunicazione della ricorrente e la lex specialis. Con motivi aggiunti è stata inoltre contestata la relazione tecnica della commissione giudicatrice che aveva riscontrato e contestato le censure formulate nel ricorso. È stata chiesta la sospensione cautelare dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto, il subentro e, in via conseguente o subordinata, il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In una valutazione necessariamente sommaria e riservando gli approfondimenti alla fase di merito, ha ritenuto che la valutazione di equivalenza prestazionale compiuta dalla stazione appaltante, in applicazione del favor partecipationis, non apparisse manifestamente irragionevole. Il prodotto offerto dall’aggiudicataria è stato ritenuto sostanzialmente conforme allo scopo di sicurezza biologica perseguito dalla prescrizione relativa al sistema completamente a cartuccia e, dunque, comunque rispondente alle esigenze dell’Amministrazione. Quanto al periculum in mora, il TAR ha rilevato che la durata quinquennale dell’affidamento avrebbe consentito, in caso di eventuale esito favorevole nel merito, il subentro nel contratto, espressamente domandato dalla ricorrente. È stata fissata l’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta in ragione dell’assenza di un fumus sufficientemente evidente e della non attualità del periculum prospettato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione della stazione appaltante sull’equivalenza prestazionale di un prodotto rispetto alle prescrizioni della lex specialis non può essere sospesa quando, salvo gli approfondimenti riservati al merito, non risulti manifestamente irragionevole e il prodotto appaia sostanzialmente conforme alla finalità tecnica e di sicurezza perseguita dalla prescrizione.
- Il principio del favor partecipationis può giustificare una valutazione di equivalenza prestazionale quando il prodotto offerto, pur non corrispondendo necessariamente in modo letterale alla caratteristica richiesta, risulti sostanzialmente idoneo a soddisfare le esigenze funzionali dell’Amministrazione.
- Il periculum in mora può essere escluso quando la durata residua del contratto consenta, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, il subentro dell’impresa ricorrente, ove tale rimedio sia stato espressamente richiesto.
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