Cassazione Civile, Ordinanza n. 33803/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (figlio)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una figlia, già riconosciuta in via giudiziale come figlia naturale del convenuto, volta a ottenere: 1) il rimborso, quale erede della madre che aveva sostenuto integralmente le spese, della quota di mantenimento che sarebbe spettata al padre dalla nascita fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica; 2) il risarcimento del danno non patrimoniale c.d. endofamiliare per il mancato apporto paterno alla cura, educazione, protezione e per la perdita di chance di migliore inserimento sociale e lavorativo. La Corte d'appello aveva ritenuto entrambe le domande prescritte, affermando che il figlio avrebbe potuto agire già al momento dell'introduzione del giudizio di accertamento della paternità e, quanto al danno, già dal 1992 quando era stata avviata una precedente azione di riconoscimento. Con il ricorso per cassazione sono stati denunciati cinque motivi: violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2935, 2943, 2945 c.c.) in rapporto ai doveri genitoriali; violazione degli artt. 147 e 148 c.c. per avere limitato il diritto al mantenimento dal raggiungimento della maggiore età anziché dalla nascita; violazione degli artt. 2043, 2935 e 2947 c.c. e degli artt. 2 e 30 Cost. per aver fatto decorrere la prescrizione del danno endofamiliare da un momento anteriore alla cessazione dell'illecito e comunque prima che il diritto fosse concretamente esercitabile; errata sussunzione della mera iniziativa giudiziale nella nozione di consapevolezza del pregiudizio; e ulteriore erronea estensione alla domanda risarcitoria delle argomentazioni usate per il mantenimento. Il controricorrente ha sostenuto di avere sempre provveduto al mantenimento, che non vi fosse danno, e che comunque la ricorrente aveva già manifestato nel 1992 una pretesa risarcitoria, sicché la prescrizione sarebbe maturata da allora.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Ha ritenuto non corretto il ragionamento della Corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione del diritto al rimborso delle spese di mantenimento e del diritto al risarcimento del danno endofamiliare da un momento anteriore al passaggio in giudicato della sentenza che aveva definitivamente accertato lo status di figlia. Secondo la Cassazione, per i diritti fondati sullo status di figlio la prescrizione non può iniziare prima che tale status sia definitivamente acquisito. Quanto al danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri genitoriali, la Corte ha precisato che lo status è una condizione necessaria per la decorrenza della prescrizione e che, solo da quel momento, va poi verificata l'effettiva consapevolezza del pregiudizio e il carattere permanente dell'illecito. Ha quindi escluso la prescrizione sia del credito di rimborso iure hereditatis sia della domanda risarcitoria iure proprio, poiché l'azione era stata proposta nel 2017 dopo il giudicato del 2015. La Corte d'appello dovrà riesaminare il merito delle domande e le ulteriori difese del convenuto.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per i diritti fondati sullo status di figlio ciò non avviene prima dell'acquisizione definitiva dello status stesso.
art. 2943 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla decorrenza e interruzione della prescrizione, ma la Corte ha escluso che la questione potesse risolversi anticipando il dies a quo prima del giudicato sullo status.
art. 2945 c.c.
Richiamato per il regime degli effetti interruttivi della prescrizione, nel contesto della ricostruzione del termine di decadenza/prescrizione delle azioni connesse allo status.
art. 143 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in rapporto ai doveri familiari, senza svolgimento autonomo nella decisione.
art. 147 c.c.
Norma sui doveri dei genitori verso i figli; la Corte la utilizza come riferimento ai doveri parentali la cui violazione è alla base delle domande proposte.
art. 148 c.c.
Norma richiamata in tema di contributo al mantenimento del figlio e di riparto dell'obbligo tra i genitori.
art. 2043 c.c.
Fondamento della domanda risarcitoria per danno endofamiliare da omesso adempimento dei doveri genitoriali.
art. 2947 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la decorrenza della prescrizione del danno risarcitorio.
art. 2 Cost.
Richiamato a sostegno della tutela della persona e del danno non patrimoniale da lesione delle relazioni familiari.
art. 30 Cost.
Richiamato in relazione ai doveri e ai diritti dei genitori nei confronti dei figli.
art. 279 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme collegate all'accertamento della filiazione naturale.
art. 315 bis c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei diritti del figlio verso i genitori.
Massime di principio
- Per i diritti patrimoniali e risarcitori che presuppongono lo status di figlio, la prescrizione non decorre prima che lo status sia definitivamente accertato con riconoscimento volontario o sentenza passata in giudicato.
- Il diritto al rimborso delle spese sostenute integralmente da un genitore per il mantenimento del figlio è azionabile solo dopo il giudicato sull'accertamento della filiazione; da quel momento decorre anche la prescrizione decennale.
- Nel danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri genitoriali, la decorrenza della prescrizione richiede sia l'acquisizione dello status sia la consapevolezza effettiva del pregiudizio, trattandosi di illecito permanente.
- La mera soggettiva convinzione di essere figlio di un determinato genitore, non ancora riscontrata da riconoscimento o sentenza, non è sufficiente a far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento.
- Non è corretto anticipare il dies a quo della prescrizione facendo riferimento alla possibilità astratta di iniziare un giudizio prima dell'acquisto definitivo dello status, perché finché lo status non è accertato il diritto non è concretamente esercitabile.
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