Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività. Il difensore ha sostenuto che, essendo nel dispositivo del Tribunale fissato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, il termine per proporre l'appello (45 giorni ai sensi dell'art.585) doveva decorrere dalla scadenza di quel termine e non dalla data indicata dalla Corte d'appello; conseguentemente l'appello, depositato il 25.10.2016, sarebbe stato tempestivo anche considerando l'allungamento di 15 giorni previsto dall'art.585, comma 1-bis, a favore dell'imputato giudicato in assenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha rettificato il ragionamento della Corte d'appello spiegando che il Tribunale aveva effettivamente fissato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione ai sensi dell'art.544, comma 3, cod.proc.pen.; pertanto la decorrenza del termine per proporre l'impugnazione va calcolata dalla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla pronuncia (13.8.2016, sabato). Tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il periodo utile di 45 giorni è iniziato il 1.9.2016 e si è estinto il 17.10.2016; l'appello del 25.10.2016 risultava quindi tardivo. Inoltre la Corte ha ritenuto inapplicabile l'allungamento di 15 giorni introdotto dall'art.585, comma 1-bis, perché la norma è stata introdotta dal d.lgs. 10.10.2022, n.150 e si applica soltanto alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto, ai sensi della disposizione transitoria (art.89, comma 3).
Norme richiamate
art.186, comma 2, lett.c) e 2-bis e 2-sexies del d.lgs. n.285/1992
Norma penale relativa alla guida in stato di ebbrezza/alterazione; indicata quale titolo di reato della sentenza di primo grado. La cassazione non ha modificato la qualificazione del reato, lo cita solo come contesto del processo.
art.544, comma 3, cod.proc.pen.
"quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto da comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia"
Il Tribunale ha fissato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione richiamando questa norma; la cassazione ha ritenuto che in presenza di tale termine la decorrenza del termine per impugnare va calcolata dalla scadenza del termine più lungo così stabilito.
art.585, comma 1, lett.b) e lett.c), cod.proc.pen.
Stabilisce i termini per proporre le impugnazioni: lett.b) prevede il termine di 45 giorni quando il deposito della motivazione è stato differito (decorrenza dalla scadenza del termine per il deposito); lett.c) disciplina i casi con diversa decorrenza. La Corte ha applicato il comma 1, lett.b) per fissare il termine a 45 giorni decorrenti dalla scadenza del sessantesimo giorno.
art.585, comma 1-bis, cod.proc.pen.
Prevede l'allungamento di 15 giorni del termine per l'impugnazione quando l'imputato è giudicato in sua assenza. La Corte ha ritenuto la norma introdotta dal d.lgs. 150/2022 applicabile solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; quindi non applicabile al caso di specie.
art.585, comma 2, lett.c) cod.proc.pen.
Indica che il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal giudice per il deposito della sentenza; utilizzata dalla Corte per collegare il termine da 45 giorni alla scadenza del termine di 60 giorni fissato dal Tribunale.
art.1, L. 7.10.1969, n.742 (sospensione feriale) come modificata dall'art.16, L. 1.10.2011, n.162
La sospensione feriale dei termini processuali opera nella determinazione della decorrenza e quindi la Corte ha tenuto conto della sospensione estiva: avendo il sessantesimo giorno ricaduto in periodo feriale (13.8.2016), il calcolo dei 45 giorni è stato fatto a partire dal termine di sospensione (1.9.2016).
d.lgs. 10.10.2022, n.150, art.33, comma 1, lett.f) e art.89, comma 3 (disposizione transitoria)
Ha introdotto la modifica all'art.585 (comma 1-bis). La Corte ha ricordato la natura non retroattiva della modifica e l'applicazione solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto, per effetto della disposizione transitoria.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado indica nel dispositivo un termine più lungo per il deposito della motivazione (art.544, comma 3), il termine per proporre l'impugnazione (art.585) decorre dalla scadenza di quel termine più lungo e non dalla pronuncia o da altre date.
- Nella determinazione della decorrenza e della scadenza dei termini processuali ordinari va sempre considerata la sospensione feriale dei termini; se la scadenza cade nel periodo feriale, il computo utile riparte dalla fine della sospensione.
- Le modifiche normative che allungano i termini processuali (es. art.585, comma 1-bis) si applicano solo alle fattispecie (sentenze) successive all'entrata in vigore della norma, salvo diversa disposizione transitoria esplicita.
- La tempestività dell'impugnazione deve essere calcolata con attenzione al combinato disposto degli articoli che regolano il deposito della motivazione e la decorrenza dei termini di impugnazione; errori di calcolo possono determinare l'inammissibilità dell'appello.
- In caso di dubbio sulla decorrenza del termine a causa di fissazione di un termine per il deposito della motivazione, è prudente anticipare il deposito dell'impugnazione o chiedere chiarimenti/ordinanza interpretativa per evitare il rischio di inammissibilità.
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