Ordinanza n. 13/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02012/2025, resa tra le parti, avente ad oggetto l'annullamento: - dell'ordinanza AB. -OMISSIS- del 30.1.2020 con cui il Comune di Terrasini ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere ivi indicate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica, pena la commisurazione di una sanzione da € 2.000,00 a € 20.000,00; - dell'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati da parte ricorrente il 28.7.2020: - ritenere e dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 3 marzo 2020 e, conseguentemente, ordinare al Comune di Terrasini l'esibizione della documentazione richiesta; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente l’11.11.2020: - l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 13 L. n. 47 del 1985 (oggi art. 36 DPR n. 380 del 2001) presentata dalla ricorrente al Comune di Terrasini in data 7 maggio 2020, prot. -OMISSIS- con numero di pratica -OMISSIS-, con la quale ha chiesto di accertare la conformità delle opere edili realizzate sul terreno di sua proprietà ed oggetto dell’ordinanza di demolizione prot. -OMISSIS- del 30 gennaio 2020; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 23.4.2025: - l’annullamento della Determinazione Dirigenziale di accertamento di inottemperanza ad ingiunzione di demolizione, della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis d.p.r. 380/200 e contestuale acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile comunale n° 171 emessa dal Dirigente Area 5 – Pianificazione del Territorio – SUAP – Edilizia Privata del Comune di Terrasini in data 04/02/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro l’ordinanza di demolizione, il silenzio sull’istanza di accesso, il silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità e l’accertamento di inottemperanza con sanzione pecuniaria e acquisizione gratuita
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda opere edilizie ritenute abusive dal Comune di Terrasini, destinatario di un’ordinanza di demolizione del 30 gennaio 2020, seguita nel 2025 dall’accertamento di inottemperanza, dall’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 e dall’acquisizione gratuita delle opere e dell’area di sedime al patrimonio comunale. In primo grado erano stati contestati anche il silenzio sull’istanza di accesso e il silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il TAR aveva qualificato l’intervento come nuova costruzione residenziale di rilevante consistenza, realizzata in area classificata dal PRG come zona agricola E4, destinata a verde agricolo inedificabile, soggetta inoltre a vincolo sismico e aeronautico; aveva pertanto escluso la sussistenza della doppia conformità necessaria per l’accertamento di conformità e respinto le censure contro demolizione, acquisizione e sanzione. In appello la parte ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza, deducendo tra l’altro la quiescenza dell’ordinanza demolitoria per effetto dell’istanza ex art. 36 e della pendenza del giudizio sul silenzio, nonché vizi relativi all’acquisizione gratuita, alla titolarità del potere acquisitivo in presenza del vincolo aeronautico e alla sanzione pecuniaria. Ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dall’uso abitativo dell’immobile quale principale residenza propria e dei figli minori e dall’incidenza economica della sanzione.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che i motivi d’appello non fossero prima facie idonei a incrinare la motivazione della sentenza del TAR, fondata sulla qualificazione dell’intervento come nuova costruzione residenziale di significativa consistenza, sulla natura inedificabile dell’area e sulla presenza di vincoli, elementi incompatibili con la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Ha condiviso, allo stato, anche la valutazione secondo cui la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità e la pendenza del contenzioso sul silenzio non determinano la quiescenza o la sospensione sine die dell’ordinanza demolitoria. Quanto all’acquisizione gratuita e alla sanzione, non ha ravvisato elementi di manifesta fondatezza nelle censure relative alla titolarità del potere acquisitivo e agli ulteriori profili contestati. Pur riconoscendo rilievo al periculum allegato, consistente nell’utilizzo abitativo dell’immobile e nell’incidenza economica della sanzione, il Collegio ha ritenuto tale pregiudizio recessivo rispetto alla carenza di fumus e all’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
L’accertamento di conformità richiede la doppia conformità; il giudice ha ritenuto prima facie non sussistente tale requisito per opere realizzate in area inedificabile e vincolata.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine previsto comporta gli effetti acquisitivi; l’atto comunale successivo è stato qualificato, allo stato, come dichiarativo dell’avvenuta acquisizione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria conseguente all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, la cui sospensione cautelare non è stata ritenuta giustificata.
Massime di principio
- La sospensione cautelare in appello richiede una valutazione sommaria congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora, accompagnata dal bilanciamento degli interessi, senza anticipare irreversibilmente la decisione di merito.
- La mera presentazione di un’istanza di accertamento di conformità e la pendenza del giudizio sul silenzio dell’amministrazione non determinano, di per sé, la quiescenza né una paralisi sine die dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione.
- Quando l’intervento edilizio è qualificato come nuova costruzione di rilevante consistenza, realizzata in area urbanisticamente inedificabile e soggetta a vincoli, tali elementi possono escludere, in sede cautelare, la sussistenza della doppia conformità necessaria per l’accertamento di conformità.
- L’utilizzo abitativo dell’immobile e l’incidenza economica della sanzione possono integrare profili di periculum in mora, ma non sono sufficienti a fondare la sospensione cautelare in assenza di un apprezzabile fumus e quando si contrappone l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia.
- L’acquisizione gratuita conseguente alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione può essere qualificata come effetto già prodotto per legge, mentre il successivo atto comunale può avere natura dichiarativa dell’avvenuta acquisizione.
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